F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD SANCATALDESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD REALNISSA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 409 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUTTILLA ANDREA MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD SANCATALDESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD REALNISSA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 409 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUTTILLA ANDREA MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Con reclamo del 23.01.2018 la Sancataldese Calcio ASD ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5/E del 19.12.2017 e comunicata in data 18.01.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 4.050,00, di cui € 3.240,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Realnissa e € 810,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
A sostegno del proprio reclamo, la Sancataldese Calcio ASD ha dedotto l’avvenuta rinuncia al premio da parte della ASD Realnissa FC ed, a tal fine, ha prodotto dichiarazione di rinuncia da parte del Presidente della ASD Realnissa FC, autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Caltanissetta in data 07.09.2017.
La Società ASD Realnissa FC, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 17 aprile 2018.
Tanto premesso, si osserva che, soltanto in questa sede di gravame, è stata data notizia ed è stata prodotta dalla reclamante l’avvenuta rinuncia al premio spettante alla Realnissa datata 05.09.2017, munita di visto di autenticità apposto in data 07.09.2017 dal Comitato competente.
La suddetta liberatoria risulta, quindi, depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo (datato 23.01.2018) e, pertanto, solo successivamente alla decisione assunta dalla Commissione Premi in data 19.12.2017.
Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, alla luce della documentazione depositata dalle parti.
Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.
Conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Ordina addebitarsi la tassa.
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