CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/2020 del 13 febbraio 2020 – Pietro Molteni – Gregory Molteni/Circolo Golf Villa D’Este – Walter Ragazzi/Federazione Italiana Golf
Decisione n. 10
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Guido Cecinelli
Giuseppe Musacchio
Cesare San Mauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2019, presentato, in data 12 agosto 2019, dai signori Pietro Molteni e Gregory Molteni, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Campa,
contro
il Circolo Golf Villa D’Este ed il Presidente del suddetto Circolo, sig. Walter Ragazzi, rappresentati e difesi dall’avv. Felice Murdolo,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Golf (FIG), emessa in data 25 luglio 2019 e comunicata il 26 luglio 2019, nell’ambito del giudizio n. CFA 3/2019, con la quale, nell’accogliere il ricorso promosso dal Circolo Golf Villa D’Este e dal sig. Walter Ragazzi, è stata annullata la decisione assunta dall’organo di primo grado endofederale nel giudizio n. TF 9/2018 del 19 aprile 2019, che aveva nullificato il provvedimento di esclusione dal Circolo Golf Villa D’Este adottato nei confronti dei signori Molteni ed aveva irrogato la sanzione dell’ammonizione a carico del ripetuto Circolo e del suo Presidente.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 9 ottobre 2019, il difensore delle parti ricorrenti - sig. Pietro Molteni e sig. Gregory Molteni - avv. Massimo Campa; l’avv. Felice Murdolo, per i resistenti Circolo Golf Villa D’Este e sig. Walter Ragazzi, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
Con ricorso ritualmente notificato, i signori Gregory e Pietro Molteni hanno proposto gravame avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Golf (FIG), emessa in data 25 luglio 2019 e comunicata il 26 luglio 2019, nell’ambito del giudizio n. CFA 3/2019, con la quale, nell’accogliere il ricorso promosso dal Circolo Golf Villa D’Este e dal sig. Walter Ragazzi, è stata annullata la decisione assunta dall’organo di primo grado endofederale nel giudizio n. TF 9/2018 del 19 aprile 2019, che aveva nullificato il provvedimento di esclusione dal Circolo Golf Villa D’Este adottato nei confronti dei signori Molteni ed aveva irrogato la sanzione dell’ammonizione a carico del ripetuto Circolo e del suo Presidente.
I ricorrenti articolano quattro motivi di censura che, però, per come formulati ed esplicitati, possono ridursi a due, ed in particolare: 1) violazione di legge (nella specie, il Regolamento Organico della Federazione Italiana Golf ed il Regolamento di Giustizia della stessa); 2) omessa o insufficiente motivazione nel merito della controversia.
Preliminarmente si dà atto che la presente decisione viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto della entrata in vigore dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, all’uopo, debbono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali dell’udienza camerale che i provvedimenti impugnati.
I ricorrenti denunziano, in pratica, la arbitrarietà della loro “espulsione” dal Circolo, ritenendo che tale facoltà non fosse nelle prerogative del Circolo e, in ogni caso, che le prove sulle loro condotte non siano state sufficienti e, comunque, non totalmente probatorie.
Il Circolo resistente, ritualmente costituito, ha insistito per il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza gravata non meritevole di alcuna censura.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E’ principio ormai consolidato, al punto da essere considerato ius receptum, quello per il quale il Collegio di Garanzia è organo di legittimità e non di merito. La precisazione è d’uopo, perché, dall’esame del ricorso, è facilmente rinvenibile un malcelato tentativo di censurare il merito della vicenda con valutazioni relative alla attendibilità dei testi e dei documenti prodotti dal resistente Circolo per sostenere la propria legittima decisione di escludere i ricorrenti dal Circolo medesimo. Tale scrutinio non è consentito a Questo Collegio, stante la funzione testé richiamata, per la qual cosa le censure mosse sotto una profilazione onomastica rubricata “omessa o insufficiente motivazione nel merito” non possono essere valutate, sebbene, in ogni caso, da un esame della sentenza impugnata, non si rinvengano carenze di tale profilo.
Residua, pertanto, la violazione di legge, rinvenuta nella violazione dell’art. 10 del Regolamento organizzativo interno della Federazione Golf. Sul punto, se è vero che questa norma consente l’accesso agli impianti dei tesserati in regola col pagamento della quota associativa, è altrettanto vero che, il medesimo articolo, chiude la sua formulazione con la locuzione “secondo le loro autonome disposizioni interne”.
Il concetto di autonomia richiamato dalla norma in esame consente, ovviamente, ad ogni singolo circolo di poter declinare quali siano le condotte tollerabili o meno, affinchè possa decretarsi l’allontanamento del tesserato come “non gradito”.
Orbene, leggendo lo Statuto del Circolo Golf Villa D’Este (che, in quanto atto a contenuto normativo, è di diretta conoscibilità da parte del Giudice come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 7/9/2007, n. 4721), all’art. 3 (rubricato Soci), comma uno, si legge “condizione indispensabile per essere socio del circolo è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva”; tale locuzione non lascia spazio ad equivoci, nel senso di ritenere come soggetto non gradito colui il quale violi i canoni sopra descritti. E che tale norma trovi cittadinanza nella vicenda odierna non è elemento da porre in discussione, atteso il richiamo per relationem “alle disposizioni interne” fatto dal Regolamento Organico della Federazione Golf, all’art. 10, ultimo capoverso.
Sul punto, è bene ricordare, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, che le critiche ad altrui persone (queste intese sia in senso fisico che giuridico) possono sopportare toni aspri e di disapprovazione, ma non devono trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non devono ledere il diritto di altri all'integrità morale (Tribunale Bari, 23/01/2012; Cass. Civ., sez. III, 20/01/2015, n. 841; Tribunale Roma, sez. I, 25/08/2015, n. 17294; Tribunale Roma, sez. I, 01/06/2016, n. 11191), poiché siffatti atteggiamenti sicuramente integrano gli estremi della condotta non conforme alla morale o alla civiltà, tali per i quali è possibile espellere un soggetto da un circolo. Orbene, dalle motivazioni rese dalla Corte Federale d’Appello è dato evincere che vi era un rapporto di conflittualità tale che era sfociato in atteggiamenti conflittuali e frasi ingiuriose, confermate in istruttoria da dichiarazioni scritte da diverse persone, tutte dipendenti e consiglieri del Circolo - utilizzazione consentita, non essendovi nel nostro ordinamento alcuna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, di guisa che al Giudice è consentito di porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo - (cfr. Cass. Civ., 4666/2003; Cass. Civ., 14122/2004; Cass. Civ., 17392/2015), per cui alcuna censura può essere mossa alla decisione gravata sul punto specifico della violazione di legge e/o di omessa motivazione, che, per contro, si appalesa esaustiva e corretta. Laddove ciò non bastasse, giova ricordare che anche il Regolamento di Giustizia della Federazione Golf si occupa di definire il comportamento scorretto morale e civile, all’art. 4, n. 4, laddove si legge che “per comportamento morale e civile e scorretto… (omissis) si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione…(omissis) nonché di dichiarazioni lesive dell’immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità dei Circoli, Associazioni e Tesserati” e, pertanto, leggendo le motivazioni poste a base della decisione gravata, appare cristallina la violazione di quest’ultima norma.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso si appalesa infondato, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge nella sentenza gravata né vizi di omessa o insufficiente motivazione e, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei resistenti Circolo Golf Villa D’Este e sig. Walter Ragazzi.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 ottobre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 13 febbraio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face