CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/2020 del 4 marzo 2020 – You First Sports Fùtbol España S.L./Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Decisione n. 15
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2019, presentato, in data 18 ottobre 2019, dalla società You First Sports Fùtbol España S.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Rizzi e Cesare Di Cintio,
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Scanzano e Lorenzo Bimbi,
nonché nei confronti
della Commissione CONI Agenti Sportivi presso il CONI,
per la riforma e/o l'annullamento
della delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 12 settembre 2019 e comunicata il successivo 18 settembre 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - You First Sports Fùtbol España S.L. - avv. Cesare Di Cintio; gli avv.ti Francesco Scanzano e Lorenzo Bimbi, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. La ricorrente You First Fùtbol è una società spagnola che opera in ambito calcistico occupandosi di rappresentanza, intermediazione e consulenza.
Rappresenta la ricorrente di essere partecipata al 75% dalla società controllante U1st Sport S.A. ed al 25% dal socio persona fisica Alvaro Torres Calderòn, quest’ultimo agente sportivo che pone in essere le menzionate attività societarie sulla base di patto di esclusiva e non concorrenza.
Il contenzioso sottoposto alla cognizione del Collegio di Garanzia trova origine nella richiesta di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 373, da parte della società ricorrente e dell’agente Alvaro Torres Calderòn.
In particolare, in data 7 agosto 2019, gli stessi hanno presentato alla Commissione Procuratori Sportivi FIGC domanda per l’iscrizione nel relativo registro federale, sezione “stabiliti”, approvata il successivo 8 agosto 2019.
L’agente Alvaro Torres Calderòn, che afferma di aver conseguito, in data 23 agosto 2019, da parte del CONI, l’accoglimento dell’istanza per la personale iscrizione al Registro del CONI, Sezione Agenti stabiliti, nella propria qualità di rappresentante dell’odierna ricorrente, ha proposto alla medesima Commissione CONI Agenti Sportivi, in data 25 agosto 2019, domanda di iscrizione per la società You First Fùtbol.
Con successivo provvedimento del 18 settembre 2019, oggetto dell’odierno gravame, la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato il rigetto dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. La Commissione ha motivato il rigetto “per difetto dei requisiti di cui all’art. 19 comma 2 lettera b) e lettera c) del Regolamento Coni degli Agenti Sportivi”, rilevando che la documentazione depositata non era conforme all’art. 19, comma 2, lett. b), Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, non essendo la maggioranza assoluta del capitale sociale detenuta direttamente dai soci agenti sportivi, bensì da persone giuridiche. La Commissione ha rilevato, altresì, la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c), del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, poiché la legale rappresentanza risultava conferita ad un soggetto non iscritto nel Registro CONI, in violazione del requisito richiamato che richiede che la legale rappresentanza sia “conferita esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal Regolamento”.
2. Con il ricorso in epigrafe, la You First Fùtbol ha impugnato siffatto rigetto affidando le proprie censure a tre motivi.
Il primo motivo, rubricato “La figura di Agente Sportivo: la legislazione nazionale e le norme sportive”, contiene, alla stregua della indicata denominazione, la descrizione delle norme che, susseguendosi nel tempo, hanno disciplinato la figura dell’agente sportivo.
Il secondo motivo concerne l’asserita incompetenza e l’eccesso di potere del CONI, giacché lo stesso non avrebbe alcun potere valutativo in ordine all’iscrizione di un agente/società nel Registro degli “stabiliti”, la cui tenuta e gestione sarebbe invece appannaggio della relativa Federazione di appartenenza. In particolare, la Commissione CONI non avrebbe potuto negare l’iscrizione, attesa l’esclusiva competenza della FIGC a valutare, come nel caso di specie in senso positivo, l’equipollenza del titolo abilitativo rilasciato in altro Paese. Quanto precede, in virtù della asserita automaticità dell’iscrizione nel Registro della Federazione e dell’assenza di poteri in tal senso del CONI, considerando le disposizioni di cui all’art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018.
Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della legge 205/2017, del DCPM del 28 marzo 2018, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, cui alla deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del CONI del 26 febbraio 2019, nonché del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 19 aprile 2019 e del 10 giugno 2019.
La ricorrente ha rilevato che la delibera gravata avrebbe erroneamente valutato non sussistente il requisito di cui all’art. 19, comma secondo, lett. c), per il quale la legale rappresentanza debba essere conferita esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal Regolamento, in quanto l’agente Alvaro Torres Calderòn sarebbe l’unico soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale oltre che il potere di costituire, modificare ed estinguere qualsiasi accordo con atleti e società sportive. Sostiene, altresì, parte ricorrente che parimenti erronea sarebbe stata la valutazione della Commissione del CONI in ordine all’assenza del requisito di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, il quale subordina l’attività di agente sportivo in forma societaria al ricorrere, tra le altre, della condizione secondo cui la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere posseduta dal socio agente persona fisica.
3. Si è costituito in giudizio il CONI con tempestiva memoria difensiva, formulando, in via preliminare, un’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, sostenendo che la società ricorrente non fosse un soggetto tesserato della FIGC nè altrimenti legittimata ad adire il Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 6 del CGS, né la controversia, sempre a detta della difesa del CONI, rientrerebbe nella cognizione del Collegio medesimo, ex art. 54, terzo comma, CGS.
Nel merito, il CONI ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso, rilevandone l’infondatezza e rappresentando, nello specifico ed in ordine alla sostenuta incompetenza della Commissione a disporre il diniego dell’iscrizione della ricorrente nel Registro Nazionale, che l’automaticità dell’iscrizione in detto Registro non può tradursi in una abdicazione del CONI all’esercizio delle prerogative attribuitegli dalle norme sportive.
In ordine al successivo motivo di ricorso, il CONI resistente, precisato preliminarmente che il provvedimento di diniego rientra nell’alveo dei provvedimenti plurimotivati nel quale ciascuno dei motivi è intrinsecamente idoneo a sostenerne la motivazione, ha evidenziato l’omessa prova, in via documentale, da parte della società ricorrente, della rappresentanza esclusiva della stessa in capo all’Agente Sportivo Alvaro Torres Calderòn.
La difesa del CONI ha, parimenti, ribadito la legittimità del provvedimento gravato in relazione alla violazione dell’art. 19, comma secondo, lett. b), del Regolamento Agenti Sportivi del CONI per carenza del presupposto di partecipazione al capitale sociale ivi sancito, rappresentando, inoltre, l’irrilevanza della situazione di fatto, peraltro non provata, della ricorrente You First; ha, sul punto, esposto il CONI che detta norma non pone un limite alle partecipazioni societarie ex se, ma richiede che la maggioranza del capitale sia detenuta da personale tecnico in grado di garantire le necessarie tutele allo sportivo che si appresti a concludere un contratto con la società che rappresenta l’agenzia sportiva.
4. Con successiva memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, la difesa della società ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, producendo ulteriore documentazione e richiamando i principi sanciti nella pronuncia n. 7/2020, emessa dalle Sezioni Unite del Collegio.
5. La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per il rigetto del gravame in epigrafe.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dalla Società di diritto estero You First Sports Fùtbol España, Sociedad Limitada, deve essere respinto in ragione dell’inammissibilità dello stesso e, comunque, dell’infondatezza dei motivi ivi proposti.
In via preliminare, ed in rito, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione formulata dalla difesa del CONI nella propria memoria difensiva (cfr. memoria CONI, pag. 7), in ordine alla sussistenza, o meno, della propria giurisdizione con riferimento alla fattispecie dedotta in lite. Tale aspetto – nei termini proposti dal CONI nel proprio scritto difensivo ed anche per quanto in appresso si dirà – va positivamente affrontato e risolto, poiché, come confermato in via documentale dalla difesa di parte ricorrente, la domanda di iscrizione all’elenco delle società del registro degli agenti sportivi della FIGC, presentata da You First Sports Fùtbol España in data 25 luglio 2019 e successivamente accolta, reca espressamente l’impegno dell’affiliata a “sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del C.O.N.I., della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A., nonché al potere disciplinare dei medesimi” (cfr. doc. n. 22 You First), e pertanto, al rispetto di tutte le norme dell’ordinamento sportivo italiano, siccome ricomprese anche nel Codice di Giustizia Sportiva CONI.
Al riguardo si osserva che la giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste, in forza del disposto dall’art. 54, comma 3, del CGS CONI, anche per “le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI” – come recentemente deciso con ineccepibile motivazione dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la pronuncia n. 7/2020 –, categoria quest’ultima nella quale può essere pacificamente inquadrata la gravata delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 18 settembre 2019, non altrimenti impugnabile; ed anche, latu sensu, ai sensi dell’art. 22, primo comma, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI aggiornato al 26 febbraio 2019, il quale devolve alla cognizione del Collegio di Garanzia la risoluzione delle controversie sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione.
Il vaglio preliminare dell’odierno ricorso deve estendersi, tuttavia, ad ulteriori profili che vanno oltre lo specifico contenuto dell’eccezione sollevata dalla difesa del resistente CONI e che il Collegio ritiene di dover esaminare in ragione del gravame proposto dalla Società ricorrente, che riguarda non solo la già indicata delibera di rigetto dell’iscrizione della You First nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, ma coinvolge anche “tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I.” (cfr. ricorso You First, pag. 2).
All’uopo, rileva il Collegio che le modalità di proposizione del ricorso e la specifica domanda sopra descritta, sulla quale la difesa di parte ricorrente ha richiesto l’intervento del Collegio di Garanzia dello Sport, impongono la declaratoria di inammissibilità del gravame, stante la tardività dello stesso per violazione del disposto di cui all’art. 59, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva CONI.
L’estensione del sindacato di legittimità dell’odierno Collegio al Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI, quale atto presupposto rispetto alla successiva – e parimenti gravata - delibera di rigetto dell’iscrizione del Registro Nazionale, appare coerente ai principi sull’autonomia dell’ordinamento sportivo racchiusi nell’art. 3, comma 1, L. n. 280/2003. Detta norma regola i rapporti tra giudice ordinario e giudice sportivo, sancendo che “ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.
La medesima regola, di chiara portata precettiva, può essere identificata quale norma di chiusura del sistema giacché contiene un incipit di indubbio rilievo, laddove dispone - ed impone - il previo esperimento dei gradi della giustizia sportiva: si tratta della consacrazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” sugli atti del CONI e delle Federazioni, principio consolidatosi anche sulla scorta di costante giurisprudenza in ambito amministrativo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4430 del 23 luglio 2018) e sportivo (SS.UU., decisione n. 32 dell’01 giugno 2018) ed in perfetta coerenza con la norma del CGS CONI – art. 54, comma 3, cit. – che delimita la giurisdizione del presente Collegio.
In virtù delle superiori osservazioni, l’odierno Collegio, pur ritenendo la propria giurisdizione sia sulla delibera impugnata che sul presupposto Regolamento degli Agenti Sportivi CONI, deve tuttavia rilevare che l’impugnazione di tale Regolamento, adottato con deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019, è nel suo complesso insanabilmente viziata per tardività, ai sensi del citato art. 59, primo comma, CGS, il quale dispone che il ricorso innanzi al Collegio va proposto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a pena di decadenza.
Risulta incontestato, infatti, che la pubblicazione del Regolamento CONI – avvenuta in data 10 luglio 2018, con deliberazione n. 256 e, con successivo aggiornamento, giusta deliberazione n. 1630 del 26 febbraio 2019 – ha determinato il legale momento di conoscenza delle relative disposizioni anche per la ricorrente società You First e, pertanto, la contestuale conoscenza della lesività degli interessi della società medesima, identificando il tempus dell’insorgenza dell’interesse ad impugnare il Regolamento in ragione della consapevolezza, in capo alla ricorrente, di dover poi procedere all’iscrizione presso i Registri FIGC e CONI, nel rispetto della previsione – indubbiamente precettiva – del Regolamento Agenti Sportivi del CONI ex art. 19, comma 2.
Ed è, altresì, evidente che l’inammissibilità dell’impugnazione del Regolamento Agenti Sportivi CONI, oggi portata all’esame del Collegio, finisce con il travolgere, quale ovvio corollario, il ricorso medesimo – rendendolo parimenti viziato di inammissibilità – e la proponibilità dello stesso avverso la delibera di rigetto all’iscrizione della ricorrente You First del 18 settembre 2019, giacchè, come peraltro confessoriamente affermato dalla medesima ricorrente, il Regolamento de quo rappresentava, e rappresenta, un indispensabile atto presupposto rispetto all’emanazione della delibera ad opera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi.
Il superiore assunto trova fondamento anche nel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, atteso che, “quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso l’atto consequenziale, laddove non vengano dedotti vizi propri di quest’ultimo che possano connotare un’autonoma illegittimità della fase procedimentale di attuazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. I, n. 90 del 17 giugno 2019; si veda, altresì, T.A.R. Perugia, Sez. I, n. 145 del 13 marzo 2019; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 9033 del 23 agosto 2018).
Alle rilevate censure, che già autonomamente costituiscono motivo di integrale inammissibilità del ricorso, va aggiunto un ulteriore e diverso profilo che parimenti vizia in via preliminare i motivi di ricorso, precludendo (in astratto) al Collegio un ulteriore esame degli stessi.
Sul punto il Collegio evidenzia che, in ragione della struttura e delle caratteristiche del giudizio a critica vincolata innanzi all’odierno Organo di Giustizia, i motivi di ricorso devono identificarsi nelle categorie espressamente previste dalle norme dell’ordinamento sportivo, di carattere inderogabile. Il riferimento è, nello specifico, all’art. 12bis dello Statuto CONI e all’art. 54, comma 2, CGS, i quali, in combinato disposto tra loro, stabiliscono dei limiti incisivi, quanto invalicabili, che circoscrivono l’ambito del gravame a due soli motivi di ricorso: la violazione di norme di diritto e l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
E lo stesso Collegio si è già pronunciato al riguardo statuendo, da ultimo, che “dette norme (ossia l’art. 12bis Statuto e l’art. 54 CGS) costituiscono un principio di intangibile valore ermeneutico in ordine al ruolo ed alla funzione dell’odierno Collegio, definito espressamente quale “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto d’impugnativa, in ragione dei motivi di ricorso proponibili, circoscritti dalle sopracitate disposizioni alla violazione di norme di diritto e/o all’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, che abbia peraltro formato oggetto di disputa tra le parti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., decisione n. 37 del 7 maggio 2019).
In virtù del superiore principio di diritto devono, in coerenza, essere dichiarati interamente inammissibili i motivi rubricati al numero 1 del ricorso (“La figura di Agente Sportivo: la legislazione nazionale e le norme sportive”, cfr. ricorso You First, pagg. 8-11), che in realtà è un motivo apparente, traducendosi in un pleonastico excursus normativo sulla figura dell’agente, ed al numero 2 (“Incompetenza – Eccesso di potere”, cfr. ricorso You First pagg. 11-13), vizio che esula dal novero delle censure di cui all’art. 12bis dello Statuto CONI e all’art. 54, comma 2, CGS; nonché parzialmente inammissibile il motivo numero 3, con riferimento alle censure di asserita “falsa applicazione” e “distorta interpretazione delle norme anche alla luce della normativa comunitaria” (cfr. ricorso You First, pagg. 13-18), poiché parimenti non rientranti nell’ambito delle predefinite categorie di rito.
L’odierno Collegio, pur valutando la prevalenza dei rilevati vizi del ricorso, intende comunque esaminare, per completezza di trattazione, il residuo profilo della censura di cui al n. 3 del ricorso proposto da You First, superandone il parziale rilievo d’inammissibilità, ma statuendone l’infondatezza in punto di diritto.
Al riguardo, il Collegio ritiene assorbito nel primo tra i motivi legittimanti il diniego dell’iscrizione da parte della Commissione CONI – quello relativo alla violazione dell’art. 19, comma secondo, lett. b), del Regolamento Agenti Sportivi del CONI – l’ulteriore rilievo che concerne la violazione del requisito di cui alla lettera c) della citata norma regolamentare: tale assorbenza trova sostegno in evidenti ragioni di prevalenza e tassatività nelle quali non può rinvenirsi alcun dubbio interpretativo, laddove, inoltre, l’affermazione di parte ricorrente relativa all’iscrizione presso il Registro Agenti Sportivi CONI del socio agente Torres Calderòn non risulta contestata dalla difesa del CONI nel proprio scritto difensivo.
Ebbene, sempre aderendo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 7/2020, ed in relazione alla medesima, ad avviso del Collegio è necessario tuttavia sottolineare che le fattispecie – quella portata all’esame dell’odierno Giudice con il cennato ricorso di You First e l’altra oggetto della citata pronuncia – sono difformi tra di loro sia per quanto concerne le norme coinvolte che per quanto riguarda i concreti interessi da tutelare.
L’art. 19 del Regolamento degli Agenti Sportivi CONI ratione temporis vigente – rubricato “modalità di organizzazione dell’attività” e la cui violazione ha indotto la Commissione a deliberare il rigetto dell’iscrizione presso il Registro Nazionale della Società ricorrente – al primo comma pone un limite all’esercizio dell’attività di agente circoscrivendolo alle sole persone fisiche che abbiano conseguito il titolo abilitativo, ma prevedendo una deroga in forza della quale l’agente ha facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, nel rispetto, tuttavia, dei requisiti di cui al successivo comma secondo: “[…]b) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale” (art. 19, comma secondo, lett. b), Regolamento Agenti Sportivi CONI).
L’esame comparato delle citate norme regolamentari con l’analisi della fattispecie dedotta in giudizio – avente ad oggetto la partecipazione al capitale sociale della società di agenzia sportiva You First, distribuito tra U1st Sports S.A. che ne possiede il 75% ed il socio agente Alvaro Torres Calderon titolare della residua quota del 25% dello stesso capitale – induce a ritenere che, diversamente dalla fattispecie esaminata con il ricorso deciso dalle Sezioni Unite con la citata decisione n. 7/2020, non si tratta di esaminare il riparto di poteri e competenze esistente tra Federazione e CONI in ordine alla verifica della sussistenza del titolo abilitativo per svolgere l’attività di agente, ma di operare un oggettivo, e doveroso, controllo sui requisiti richiesti ex ante da una norma di portata inderogabile, come concernenti la struttura societaria idonea allo svolgimento della descritta attività.
Gli aspetti che vengono, pertanto, in rilievo sono essenzialmente due: il carattere chiaro, precettivo ed inderogabile dell’art. 19, comma secondo, lett. b), del Regolamento Agenti Sportivi del CONI che impone il possesso della maggioranza assoluta del capitale in capo ai soci agenti persone fisiche, e la natura e le prerogative del CONI, ovvero delle sue articolazioni (la Commissione CONI degli Agenti Sportivi).
In ordine al primo punto, anche se in claris non fit interpretatio, va rilevato che la norma richiama, con le dovute distinzioni in ordine alla propria ratio legis, la disciplina che regolamenta analiticamente la società tra professionisti di cui alla legge n. 183/2011, la quale prevede (seccamente) limiti e vincoli relativi alla detenzione del capitale sociale ed all’assunzione delle deliberazioni assembleari, anche al fine di garantire che l’esercizio in forma societaria di una professione c.d. “protetta” non si concretizzi in un inaccettabile snaturamento della prestazione professionale la quale – come accade per la prestazione dell’agente sportivo – deve essere sempre connotata dall’intuitu personae che solo il rapporto con la persona fisica può garantire. Ed ugualmente deve essere posto in rilievo un ulteriore coerente richiamo – peraltro emergente da un confronto testuale – tra la disciplina prevista per gli agenti sportivi dal gravato Regolamento del CONI e le norme vigenti che regolano i profili dell’esercizio della professione forense in forma societaria, ai sensi dell’art. 4bis della legge n. 247/2012 (Riforma della professione forense), recentemente introdotta dalla “legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124/2017, la quale, all’art. 1, comma primo, si prefigge l’obiettivo di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione, concorrenza ed apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza”. La ratio legis delle superiori norme è stata, peraltro, recentemente individuata dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale, con la pronuncia n. 19282 del 19 luglio 2018, ha statuito che detto impianto normativo trova origine e finalità nel “dichiarato scopo di garantire una maggiore concorrenzialità della professione forense”: tale decisione, oltre all’innato pregio di ciascun contributo del Giudice di legittimità, contiene un interessante excursus di carattere storico
- che individua il proprio punto di partenza nel 1939 – sull’esercizio in forma associata della professione di avvocato, rimarcando come l’evoluzione normativa trovi la sua propria ragione nella mutevolezza ed adattabilità della prestazione intellettuale in seno ad un mercato concorrenziale. Dal descritto contesto normativo emerge, altresì, un ulteriore e rilevante profilo di infondatezza del ricorso proposto da You First, laddove la difesa della società rileva una non condivisibile violazione della normativa europea in tema concorrenza che, sempre a detta della ricorrente, troverebbe fondamento nella condotta posta in essere dalla Commissione del CONI.
Detta affermazione si pone alla stregua di una mera petizione di principio atteso che, come ritenuto dall’odierno Collegio, l’art. 19, comma secondo, del Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI, anche in ragione degli esposti rapporti con la normativa in tema di società tra professionisti e tra avvocati (nella formulazione vigente ex L. n. 124/2017), è stata emanata in perfetta aderenza con i principi in tema di concorrenza e proprio al fine di garantire una prestazione connotata dal massimo grado di rappresentatività in capo alle persone fisiche all’interno del libero mercato.
Per quanto concerne il secondo profilo, le funzioni della Commissione CONI degli Agenti Sportivi appaiono significative allorquando detta Commissione viene testualmente definita (art. 2 Regolamento Agenti Sportivi CONI) “organo collegiale istituito con il presente Regolamento presso il CONI cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori”, il quale, tra le altre competenze di cui all’art. 10 del Regolamento de quo, “cura l’iscrizione nel Registro dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 2, assicurando l’uniformità dei criteri di valutazione”, “delibera sulle domande d’iscrizione”, “dispone accertamenti, laddove ritenga opportuno, o invita l’agente sportivo o la società di cui all’art. 19 a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione nel Registro”. Le superiori disposizioni regolamentari riconducono, indubbiamente, l’attività posta in essere dalla Commissione CONI nei confronti della odierna Società ricorrente ad un’attività di controllo contraddistinta da doverosità e correttezza, al quale non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi, connotata da caratteri di equilibrata garanzia dell’ordinamento sportivo per ciò che specificamente riguarda la natura e le caratteristiche dell’attività di agente sportivo, anche in forma societaria. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi non condivisibile la tesi di parte ricorrente che tende a marginalizzare il ruolo della Commissione a quello di un organo meramente esecutivo e meramente recettizio dell’attività preventiva effettuata dagli organi federali, anche in virtù del sopradetto impianto normativo di cogente carattere regolamentare e dello specifico contenuto precettivo di tale Regolamento, in relazione ad una palese violazione di detto Regolamento posta in essere dalla società You First, laddove risulta provato in via documentale, e confessoriamente dichiarato dalla difesa di You First nel corpo del proprio ricorso (cfr. ricorso You First, pag. 5), che la U1st Sports S.A., “detiene la maggioranza (assoluta n.d.r.) del capitale sociale (2.255 azioni, 75% della società)”, mentre il socio agente persona fisica Alvaro Torres Calderon detiene la residua quota minoritaria del 25% del capitale sociale di You First.
Il puntuale e corretto rilievo, effettuato dalla Commissione del CONI in forza del proprio ruolo e delle proprie prerogative, della violazione di legge in capo alla odierna ricorrente – nello specifico dell’art. 19, comma secondo, lett. b), del Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI – rappresenta, pertanto, un comportamento dovuto dalla stessa Commissione, la quale, ove si fosse sottratta (in via di mera ipotesi) ai propri inderogabili doveri di controllo, sarebbe incorsa in una plateale omissione: tale interpretazione risulta, altresì, del tutto coerente con i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 7/2020 con la quale il Collegio, è bene ribadirlo, ha esaminato una fattispecie del tutto difforme rispetto a quella sottoposta mediante il ricorso della Società You First.
Quanto precede è del tutto coerente con la natura pubblicistica e con le prerogative del CONI, ente la cui attività istituzionale, pur sottoposta a vigilanza ministeriale, racchiude in sé ogni funzione e competenza legata all’attività sportiva nazionale, essendo il CONI un organo di vertice e di governo dello sport italiano cui spetta una generale competenza di organizzazione, regolamentazione, disciplina e promozione dell’attività sportiva sul piano nazionale.
La complessità delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 4 marzo 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face