CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/2020 del 24 marzo 2020 – SSD Vigasio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Cjarlins Muzane
Decisione n. 20
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Giuseppe Andreotta
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2019, presentato, in data 5 dicembre 2019, dalla SSD Vigasio a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la ASD Cjarlins Muzane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
per la riforma e/o l’annullamento
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, resa a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 027/CSA del 25 novembre 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla ASD Cjarlins Muzane, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (1-0 in favore di quest’ultima), la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 settembre 2019, con cui, in adesione al reclamo presentato in prima istanza dalla SSD Vigasio a r.l., era stata inflitta alla suddetta ASD Cjarlins Muzane la punizione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara SSD Vigasio - ASD Cjarlins Muzane del 1° settembre 2019, per la violazione dell’art. 21, comma 7, del CGS FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - SSD Vigasio a r.l. - avv. Luciano Ruggiero Malagnini; l’avv. Luigi Carlutti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la resistente ASD Cjarlins Muzane, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Preliminarmente il Collegio osserva che l’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC non può superare la disciplina dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, vista la prevalenza della stessa sui diversi Regolamenti di Giustizia adottati dalle Federazioni.
Indubbiamente, l’ambito della giurisdizione, desumibile dalla lettura della norma sopra detta, prevede che tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, emesse dai relativi Organi di giustizia, sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità.
A seguito di reclamo del 2 settembre 2019, la SSD Vigasio adiva il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, lamentando l’impiego, ad opera della ASD Cjarlins Muzane, del calciatore Matteo Gubellini. Assumeva l'istante che il giocatore fosse gravato da un residuo di squalifica per una giornata dal campionato precedente (era all’epoca tesserato con la US Triestina Calcio 1918), relativo alla gara Imolese/Triestina del 13 aprile 2019 nell’ambito del Campionato Nazionale “Dante Berretti”, e quindi avrebbe dovuto scontare la sanzione sopra detta, in virtù dell’avvenuto trasferimento dello stesso Gubellini alla ASD Cjarlins Muzane, e ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7, CGS FIGC, nella prima partita ufficiale della prima squadra del nuovo club di appartenenza, e, pertanto, proprio nell’incontro del Campionato di Serie D e non nella identica competizione, il Torneo Juniores, con riferimento alla quale la sanzione era stata a suo tempo comminata.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 settembre 2019, il Giudice Sportivo, riconosciuto l’indebito utilizzo del calciatore Gubellini per violazione dell’art. 21, comma 7, CGS, accoglieva il ricorso della SSD Vigasio e, conseguentemente, infliggeva alla ASD Cjarlins Muzane la punizione della perdita della gara.
La suddetta decisione veniva impugnata dalla ASD Cjarlins Muzane avanti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale che, a Sezioni Unite, con delibera pubblicata sul C.U. n. 27/CSA del 25 novembre 2019, annullava la decisione del Primo Giudice, ripristinando il risultato acquisito sul campo di 1-0 in favore della ASD Cjarlins Muzane.
Avverso detta decisione ricorreva la SSD Vigasio, con unico motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione, nella impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dell’art. 21, commi 2, 6 e 7, del CGS FIGC, in materia di esecuzione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio la ASD Cjarlins Muzane, eccependo l’inammissibilità dell’azione per incompetenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, per la violazione dell’art. 30 dello Statuto FIGC e, in subordine, per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, commi 2, 6 e 7, CGS FIGC e, ancora in via subordinata, per la questione del c.d. “Fuori quota”.
Considerato in diritto
La vicenda sportiva trae origine dal reclamo proposto il 2 settembre 2019 dalla ASD Vigasio, la quale contestava la regolarità della gara disputata tra Cjarlins Muzane e Vigasio, poiché, in capo al calciatore Matteo Gubellini, schierato dalla Cjarlins Muzane, residuava una giornata di squalifica dalla precedente stagione sportiva, al termine del campionato “Berretti”, quando il Gubellini era tesserato con la U.S Triestina Calcio 1918, e, ciononostante, veniva impiegato nella prima squadra del Cjarlins Muzane nella gara contro Vigasio.
Il Collegio osserva che il Gubellini non aveva scontato la giornata di squalifica nel Campionato Berretti e che lo stesso partecipava alla prima giornata del Campionato di serie “D” con il nuovo sodalizio, pur non avendo ancora scontato la suddetta squalifica.
La fattispecie è regolata dall’art. 21, commi 6 e 7, del CGS (obbligo di scontare la sanzione nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società) e non dalla previsione generale ex art. 21, comma 2, CGS.
Occorre osservare che l’art. 21, comma 6, CGS prevede che, in deroga alla previsione del comma 2, “le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.
Ancora, occorre osservare che il comma 7 dell’art. 21 CGS prevede che, “qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza…”.
Quindi, nella fattispecie, il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra.
Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore Gubellini è stato schierato indebitamente nella gara de qua.
Il Collegio osserva che la stessa Corte rileva “che il calciatore Matteo Gubellini è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile della Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria “Berretti” del precedente sodalizio US Triestina dal quale proviene e dove era stato raggiunto dalla sanzione”.
Il Gubellini, nato nell’anno 2000, è un “fuori quota”, ex art. 2 del Regolamento del Campionato Nazionale Juniores “Under 19” 2019/2020 e, pertanto, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale a SS.UU indica le modalità di esecuzione in caso di cambio di squadre del “fuori quota”.
L’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata.
In conclusione, quanto disposto dall’art. 21, commi 6 e 7, del CGS risulta essere in netto contrasto con il principio enunciato dalla Corte Sportiva d’Appello - SS.UU., anche alla luce della acclarata posizione irregolare del calciatore Matteo Gubellini, così come statuito nella decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che aveva riconosciuto l’indebito utilizzo del tesserato.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento, in riforma della decisione impugnata.
Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio, vista la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 24 marzo 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face