CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/2020 del 10 giugno 2020 – ASD FC Atletico Silvi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND/Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND/ASD Antonio Padovani Futsal

Decisione n. 25 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Marcello De Luca Tamajo

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi  n. 5/2020, presentato, in  data 5  febbraio  2020, dallAssociazione Sportiva Dilettantistica FC Atletico Silvi, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Toppeta, 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, 

 

lAssociazione Sportiva Dilettantistica Antonio Padovani Futsal, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Tortorella, 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,

 

il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, non costituito in giudizio e la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, non costituita in giudizio,

avverso 

 

la decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere lappello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 5 giugno 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - ASD FC Atletico Silvi - avv. Luigi Toppeta; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l'avv. Flavia Tortorella, per la resistente ASD Antonio Padovani Futsal, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli. 

 

Ritenuto in fatto 

 

La ASD FC Atletico Silvi, in data 6 gennaio 2020, proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la presunta irregolarità della gara ASD Antonio Padovani contro ASD Atletico Silvi, terminata 4-2 per la ASD Padovani, valevole quale finale della manifestazione organizzata dal

C.R. Abruzzo della LND “Final Eight calcio a 5 Serie C1” decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia a Livello Regionale.

La ricorrente lamentava che la ASD Antonio Padovani Futsal aveva schierato in campo il calciatore Compagnoni Fabiano che non avrebbe potuto partecipare alla gara, avendo violato l’art. 95, comma 3, delle NOIF (nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”).

Il calciatore Compagnoni, nella stagione 2019/2020 era stato trasferito a titolo temporaneo dalla ASD Lisciani Teramo alla ASD Free Time LAquila giocando in gare ufficiali; aveva, poi, risolto, ex art. 103 bis NOIF, il trasferimento temporaneo e aveva giocato in gara ufficiale; a seguito di svincolo, ex art. 107 NOIF, il calciatore si tesserava con l’ASD Padovani.

LAtletico Silvi chiedeva al Giudice di primo grado la punizione sportiva della perdita della gara, ma il Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, con decisione di cui al C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020, respingeva il reclamo e omologava il risultato acquisito sul campo (vittoria della ASD Padovani per 4-2).

La ASD Atletico Silvi proponeva ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Abruzzo, ribadendo che il Compagnoni era stato tesserato con la ASD Free Time LAquila, con la ASD Lisciani, Teramo e con lASD Padovani e, avendo giocato con questultima squadra il 6 gennaio 2020, aveva maturato la posizione irregolare (Gara ufficiale anche con la terza squadra titolare di tesseramento).

La Corte Sportiva di Appello rigettava il ricorso rilevando che il calciatore, già trasferito per due volte nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stato posto in lista di svincolo dalla società Lisciani per poi essere vincolato con aggiornamento della tessera dalla ASD PadovaniRilevava,  ancora,  la  Corte  Sportiva  di  Appello  che  questultimo  trasferimento,  realizzatosi attraverso l’aggiornamento della tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivale al trasferimento né a cessione di contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF.

Sostenevano, altresì, i secondi Giudici, che nella fattispecie mancava il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, ex art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. avrebbe di fatto impedito a detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione”.

Si costituiva in giudizio la ASD Antonio Padovani Futsal, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che nella fattispecie non si poteva parlare di terzo trasferimento tra società, bensì di tesseramento di soggetto nella condizione giuridica di svincolato, ex art. 107 NOIF, al quale non può applicarsi il comma 2 dell’art. 95 NOIF.

Si costituiva in giudizio la FIGC.

Interveniva in giudizio la Procura Generale dello Sport presso il CONI, chiedendo l’accoglimento del ricorso, sostenendo che il Compagnoni, pur essendo proveniente dalla condizione di svincolato, non poteva prendere parte a gare ufficiali con la nuova società, avendo lo stesso già disputato altre gare con la ASD Free Time LAquila e la ASD Lisciani. 

 

Considerato in diritto 

 

Come è già stato trattato in fatto, la questione è relativa al trasferimento del sig. Compagnoni, tesseratosi con la ASD Padovani dopo il suo svincolo e se l'avvenuto tesseramento, proveniente da svincolo, possa essere considerato "terzo passaggio" del calciatore nella stessa stagione sportiva.

Il Collegio osserva che il calciatore Compagnoni subiva la risoluzione unilaterale del vincolo, trovandosi, dunque, svincolato e limitato alla partecipazione ad altre gare nella stessa stagione sportiva e, pertanto, il Compagnoni veniva tesserato con la società Antonio Padovani mediante aggiornamento di posizione, proprio in seguito allo svincolo effettuato nel dicembre 2019 dalla Società Lisciani Teramo e non per trasferimento tra società.

La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale dAppello FIGC sull’impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell’odierno giudizio, deve essere disattesa. Infatti,  il  reclamo,  ex  art.  102  CGS  FIGC,  è  stato  incardinato  dopo  la  notifica  del  ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Collegio rileva che lart. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche dufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13).

Pertanto, l’istanza di sospensione deve essere rigettata. 

Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva che il momento per valutare il limite di cui al comma 2 dell’art. 95 NOIF è il tesseramento e non la cessione del contratto o il trasferimento del giocatore.

Infatti, solo con il tesseramento il calciatore viene legato a tempo determinato, con un rapporto di servizio, alla Società; le norme, nella fattispecie, devono essere interpretate sotto il profilo sostanziale: lo svincolo rappresenta lo scioglimento del rapporto e non un trasferimento.

Non è, quindi, intervenuto il terzo trasferimento invocato dalla ricorrente. 

Il Collegio, ancora, osserva che le norme invocate dalla ASD Atletico Silvi si applicano solo ai calciatori oggetto di trasferimento e, nella fattispecie, come già specificato, manca il presupposto del terzo trasferimento che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, delle NOIF, avrebbe impedito al Compagnoni la partecipazione a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 

Vista la novità della materia trattata sussistono validi motivi per  compensare le spese del giudizio. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2020.

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                         F.to Guido Cecinelli 

 

Depositato in Roma, in data 10 giugno 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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