CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/2020 del 23 luglio 2020 – A.C. Crema 1908 SSDRL/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Polisportiva Ciliverghe di Mazzano
Decisione n. 32
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2020, presentato, in data 18 marzo 2020, dalla A.C. Crema 1908 SSDRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e
della Polisportiva Ciliverghe di Mazzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Antonio Ghirardi e Silvia Valentini,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND),
per l’annullamento
della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 184/CSA del 17 febbraio 2020, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Polisportiva Ciliverghe Mazzano, è stata riformata la decisione del Giudice Sportivo LND - Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 85 del 22 gennaio u.s. - che, rilevato un errore tecnico del direttore di gara, aveva accolto il ricorso dell'A.C. Crema 1908 e, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS FIGC, aveva disposto la ripetizione della gara Ciliverghe Mazzano- Crema 1908 del 5 gennaio 2020, valevole per il Campionato di Serie D, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Ciliverghe - e, per l'effetto, è stato disposto il ripristino del risultato maturato sul campo (2-1 per i padroni di casa) relativamente alla gara tra Polisportiva Ciliverghe Mazzano A.C. Crema 1908 SSDRL del 5 gennaio 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista l’istanza depositata a mezzo PEC, in data 17 luglio 2020, dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, difensori della ricorrente A.C. Crema 1908 SSDRL, con la quale, considerata la definitiva interruzione del Campionato di Serie D, s.s. 19/20, a far data dal 20 maggio 2020, e la conseguente salvezza ottenuta dalla suddetta società ricorrente nel medesimo Campionato, è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, chiedendone la cancellazione dal ruolo per sopravvenuto difetto di interesse;
vista l’istanza, depositata, in data 21 luglio 2020, dall’avv. Carlo Ghirardi, difensore della resistente ASD polisportiva Ciliverghe di Mazzano, finalizzata all’ottenimento della rifusione delle spese sostenute dalla propria assistita per la costituzione nel giudizio di cui in epigrafe;
udito, nella camera di consiglio del 23 luglio 2020, il Presidente relatore, avv. prof. Mario Sanino.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2020 - Crema-FIGC e altri, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condana la ricorrente A.C. Crema 1908 SSDRL alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente ASD Polisportiva Ciliverghe di Mazzano, in favore di quest’ultima, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2020.
Il Presidente Relatore
F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, il 23 luglio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face