CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/2020 del 3 agosto 2020 – Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. Dilettantistica S.p.A./Federazione Italiana Pallavolo/Volley Lube s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica

Decisione n. 35

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli 

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                    DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2020, presentato, in data 22 luglio 2020, dalla SIR Safety Umbria Volley Perugia soc. coop. Società dilettantistica S.p.A., rappresentata e difesa dallavv. Cesare Di Cintio,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dallavv. Giancarlo Guarino,

 

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

della A.S. Volley Lube s.r.l. Società Sportiva dilettantistica, rappresentata e difesa dallavv. Federica Ferrari,

 

e

 

 

 

della Modena Volley Punto Zero Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, non costituitasi in giudizio

avverso

 

 

 

la delibera della Federazione Italiana Pallavolo n. 21 del 8 aprile 2020, ratificata con delibera del Consiglio Federale n. 39 del 27 maggio 2020, nella parte in cuidichiara definitive le classifiche di tutti i campionati allodierna data di conclusione dallattività agonistica, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso, oltre che presupposto.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nelludienza del 28 luglio 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusto decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - SIR Safety Umbria Volley Perugia - avv. Cesare Di Cintio; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché lavv. Serena Angileri, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Federica Ferrari, per la contro interessata A.S. Volley Lube.

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Sanino.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Lemergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva pallavolistica 2019/2020.

In tale contesto, il Presidentdella Federazione Italiana Pallavolo l8 april2020, facendo seguito ai precedenti provvedimenti della Giunta Federale di sospensione delle attività sportive, deliberava di dichiarare conclusi alla data del 9 aprile 2020 tutti i Campionati Federali Nazionali, Regionali e Territoriali di serie e di categoria e lattività di Sitting Volley Per la stagione in corso non si procede allassegnazione di titoli, né a promozioni e retrocessioni in tutti i campionati federali; a tutti gli effetti sportivi sono dichiarate definitive le classifiche di tutti i campionati  allodierna  data  di  conclusione  dellattività  agonistica,  per  tutti  gli  adempimentsuccessivi legati alla futura composizione degli organici, nonché  per la partecipazionalle competizioni internazionali, tenendo conto di quanto previsto dagli art. 40 e 41 del regolamento Gare”.

  1. Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto legge n. 34 che, allart. 218, rubricato Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, conferiva alle Federazioni lamplissima delega in ordine alla possibilità di emanare provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi allorganizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021; ciò anche in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo.
  2. Il 27 maggio 2020, il Consiglio Federale della FIPAV - con deliberazione n. 39, quivi parimenti impugnata – ratificava la predetta delibera del Presidente Federale, decretando così la definitiva conclusione della stagione pallavolistica 2019/2020.
  3. Vale precisare che le determinazioni della  FIPAsulla conclusione  dei campionati  non venivano pubblicate nella loro interezza, ma solo nei loro contenuti sostanziali, mediante comunicato dell8 aprile 2020 sul sito federale. È da tale circostanza, con specifico riferimento al ricorso per cui è causa, che la ricorrente chiedeva, in data 30 giugno 2020, laccesso documentale alla delibera Presidenziale e del Consiglio Federale, successivamente ottenuto in data 15 luglio 2020.
  1. Le motivazioni a sostegno del Ricorso in epigrafe verranno diffusamente analizzate in parte motiva. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Pallavolo – che ha concluso per linammissibilità/reiezione del ricorso – e la A.S. Volley Lube, la quale è intervenuta in giudizio non opponendosi alle richieste della società ricorrente.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

I.

 

Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso sotto vari profili formulata dalla FIPAV, questo Collegio osserva come si possa prescindere da tali questioni preliminari, giacché appare del tutto prevalente, anche nellesigenza di corrispondere a necessità assai sentite presso le società ed il mondo sportivo, lesame del merito delle censure.

 

II.

 

La ricorrente, terza classificata del campionato di Serie A1 Superlega, affida, nel merito, le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso, sostenendo che la cristallizzazione della classifica al momento dellinterruzione non possa essere considerata effettivamente conforme ai risultati sportivi ed al merito sportivo (la ricorrente occupava la terza posizione a 51 punti con 20 partite disputate, mentre la seconda in classifica aveva disputato 21 gare, avendo conseguito 52 punti), rendendosi per l’effetto necessari dei criteri correttivi per eliminare le differenze di match disputati, ciò avendo anche in considerazione lincidenza, in termini di posizionamento di fascia, sulla prossima Champions League.

La censura è infondata. 

Seppure con riferimento alle competizioni calcistiche, questa Sezione (decisioni nn. 29 e 30/2020) e le Sezioni Unite (decisioni nn. 27 e 28/2020) del Collegio di Garanzia hanno avuto già modo di evidenziare taluni principi che valgono anche in questa sede.

La questione di fondo, su cui il sindacato esteso al meritodi questo Giudice Sportivo deve essere esercitato, è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIPAV era titolata ex art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo della pallavolo, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.

Lart. 218, comma 1, del decreto-legge – 19 maggio 2020, n. 34, recante Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, dispone che In considerazione delleccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.

Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanarprovvedimenti derogatori, rispettalle discipline regolamentari vigenti (in questo caso artt. 40 e 41 del Regolamento Gare), per i Campionati.

Ebbene, la – eccezionalmente attribuita – cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anchessa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati. Le scelte operate dalla FIPAV nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (in argomento, Sezioni Unite, decisione 27/2020: La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Con. Stato, sez. V^, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi).

Lanalisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, anche in questo frangente, essere valutata in coerenza con lassetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa lassetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione.

La pretesa della ricorrente è quella di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini ladozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, potenzialmente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società.

Questo Collegio non può che condividere quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui

 

Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la irragionevolezza soggettivain irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati []”.

Nella fattispecie, nei provvedimenti impugnati si è tenuto conto che, da un lato, la straordinarietà ed imprevedibilità dellevento rappresentato dalla pandemia menzionata, e daltro lato, lobbligo di adempiere alle restrittive prescrizioni normative ed amministrative emanate dalle autorità, integrano, con tutta evidenza, gli estremi delle situazioni di caso fortuito e forza maggiore sub specie del c.d. “factum principis; ritenendo altresì che fossero venuti meno oggettivamente i requisiti minimi richiesti per considerare regolare lo svolgimento dellattività agonistica di ogni livello su tutto il territorio nazionale, ed avuto presente che il gran numero di incontri ancora da disputare e resi non più possibili impedisce di maturare un risultato sportivo genuino, frutto dello svolgimento dei singoli campionati e delle pari possibilità delle squadre iscritte di competere su un piano dparità al fine di individuare la squadra  meritevole di assegnazione dei rispettivi titoli”.

Senza contare che, da un lato, la scelta della FIPAV di cristallizzarela classifica e di non utilizzare dei criteri collettivi è frutto di una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, acquisito il parere delle tre Consulte di Superlega (ove milita la ricorrente), Serie A2 e Serie A3, e che, pertanto, risulta parametro democraticamente condiviso; e, dall’altro, che linvocato quoziente punti/partite giocate avrebbe potuto ribaltarsisu altre società le quali avrebbero potuto accampare pretese in ordine alla mancata possibilità di poter migliorare detto quoziente.

Insomma, la discrezionalità della Federazione, nellutilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione.

È evidente che accogliere la pretesa della ricorrente significherebbe per questo Collegio sostituire la sua funzione di giustizia sulla fattispecie” a quella di costruzione di una fattispecie, cioè di unazione di governo dellorganizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge(Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020).

In altri termini, non può darsi seguito alle censure mosse dalla società ricorrente poiché nelle stesse si paventa una irragionevolezza che è, a ben osservare, esclusivamente soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dellinsieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali allunità ed alla coerenza sistemica.

Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte. Si rammenta che Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è quindi il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte(cfr. decisione n. 28/2020 delle Sezioni Unite).

III.

 

Questo Collegio non può, altresì, esimersi dal sottolineare come i principi generali espressi dalle Sezioni Unite del Collegidi Garanzia,  quivi richiamati,  in meritai provvedimenti federalsullinterruzione/prosecuzione delle competizioni sportive, hanno trovato di recente eco ed ulteriore conferma da parte del Giudice Amministrativo (Tar Lazio, Sentenze nn. 8110, 8111, 8112, 8567, 8800, 8802, 8804, 8806, 8808/2020).

Il Tar Lazio ha invero affermato, seppur con riferimento ai campionati calcistici – ma ciò non inficia i principi giuridici ivi sottesi - che occorre tenere conto di tre fattori determinanti: il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante lautonomia riconosciuta allordinamento sportivo (); il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti. Pertanto, in linea di principio nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte, ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certvalore, isolatamentconsiderato, sia stato sacrificato, ma ci si devchiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, propridel Giudice, l'ordinamentconfiguranchun sindacatdi merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza,  la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa(Consiglio di Stato, A.P. n. 3 del 1993)”; e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dellordinamento sportivo.

Il Tar Lazio ha, pertanto, affermato a più riprese che profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalitàdenunciati dalla ricorrente si basano, quindi, su una propria interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pucomprensibile -  è comunquespressione di un interesse di parte e come tale non idonea - in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà - a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali, ai quali lordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale; nonché ha attestato che Il merito sportivo, infatti, nel quadro delineatdallordinamento vigente non può prescindere dalla posizione in classifica alla data di interruzione dellattività(Tar Lazio, Sentenza n. 8803/2020).

IV.

 

Per quanto esposto innanzi, il ricorso va respinto, con consequenziale condanna alle spese in forza del principio della soccombenza ed in considerazione del fatto che i principi esposti, pur nella complessità di riconduzione a sistema, sono da ritenersi jus receptum ecome tali, assolutamente conoscibili.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna alle spese nei confronti dellintervenuta in giudizio A.S. Volley Lube Macerata, la quale (posizionata al primo posto della classifica di Superlega) risulta in ogni caso indifferente agli esiti della vicenda processuale, né ha dimostrato in concreto il proprio interesse ad intervenire.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della ricorrente Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. Dilettantistica S.p.A. e in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della A.S. Volley Lube s.r.l., in favore della resistente FIPAV.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2020.

 

 

Il Presidente e Relatore

F.to Mario Sanino

 

 

 

Depositato in Roma, in data 3 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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