CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/2020 del 26 agosto 2020 – Trapani Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionsti Serie B

Decisione n. 43

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Guido Cecinelli

Marcello de Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2020, presentato, in data 10-11 agosto 2020, dalla società Trapani Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e dall’avv. Pierfrancesco Palatucci,

 

 

contro

 

 

 

la  FederazionItaliana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

 

 

il Consiglio Federale della FIGC, non costituito in giudizio,

 

 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. GabrielNicolella,

 

 

e, ove occorra, nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Serie C (Lega Pro), non costituita in giudizio,

 

 

 

per l'annullamento

 

 

 

di tutti gli atti, emanati dalla FIGC e dalla LNPB, con i quali, in data 6 agosto 2020, a seguito del deposito del dispositivo del Collegio di Garanzia, che ha confermato la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione, impugnata dalla società ricorrente, con conseguente collocazione della stessa al 18° posto nella Classifica finale di Serie B, è stata determinata la retrocessione della suddetta sociein Serie C (Lega Pro), ivi compresi tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e, in particolare, il C.U. 25 giugno 2020, n. 208, ed il C.U. 31 luglio 2019, n. 40/A, con il quale il Consiglio Federale della FIGC, sulla base dell'erroneo presupposto di un format di 20 squadre per la Serie B 2020-2021 (anziché il normale format di 22 squadre previsto dall'art. 49 delle NOIF della FIGC), ha stabilito la previsione di n. 4 retrocessioni dalla Serie B alla Serie C, con conseguente retrocessione delle squadre che si sono venute a trovare, nella classifica finale risultante in data 6 agosto 2020 (a seguito del richiamato dispositivo del Collegio di Garanzia), nei posti di classifica 20°, 19°, 18° e 17° o 16° (secondo l'esito del relativo scontro di playout, previsto in data 10 e 14 agosto 2020 tra Perugia e Pescara), e, in particolare, con conseguente retrocessione della società Trapani Calcio S.r.l., che si è venuta a trovare al posto n. 18 (con il dispositivo del 6 agosto 2020 del Collegio di Garanzia, quale giudicato della relativa questione); nonché, ove occorra, degli ulteriori atti che hanno dato materiale esecuzione alla classifica finale, ivi compresi i Comunicati relativi alla previsione dei playout tra Perugia e Pescara; nonché per l'accertamento del titolo della società ricorrente a partecipare al Campionato di Serie B 2020-2021 (anche in sovrannumero, ove occorra); nonché per la condanna della FIGC e della Lega di Serie B ai relativi adempimenti per la materiale partecipazione della società ricorrente al campionato di Serie B 2020-2021 (anche in sovrannumero, ove occorra). 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

udito, nella camera di consiglio del 26 agosto 2020, celebrata in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottato in data 29 maggio 2020, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

 

 

Fatto

 

 

 

Con ricorso ritualmente depositato la società Trapani Calcio srl ha proposto gravame innanzi all’intestato Collegio di Garanzia al fine di vedere annullati tutti gli atti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale di Serie B che hanno portato alla retrocessione del Trapani Calcio anche a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del 6 agosto 2020 n. 42 ed in particolare del C.U. n. 40/A FIGC del 31 luglio 2019 e del C.U. n. 218 FIGC dell8 giugno 2020. Nel giudizio si sono costituiti la FIGC e la Lega Nazionale Serie B insistendo per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese.

Nella udienza camerale, svoltasi mediante collegamento virtuale con piattaforma telematica gestita dall’Ufficio del CONI, esaminate le note di udienza depositate alle ore 8:25 del 26 agosto 2020, il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio in modalità telematica (ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020) ivi, udito il relatore prof. avv. Angelo Maietta, si è decisa la controversia alla luce delle seguenti argomentazioni in

 

 

Diritto

 

 

 

Il ricorso è infondato e va pertanto reietto.

 

Lodierna impugnazione ripropone questioni già ampiamente trattate, discusse e definite in relazione all’approdo finale della vicenda che riguarda la retrocessione del Trapani Calcio; invero, questultima società ha impugnato, nell’ordine: 1) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il comunicato della FIGC n. 208/A dell’8 giugno 2020 relativo al mantenimento dell’assetto del campionati di calcio come deliberati con C.U. n. 40/A del 30 luglio 2019 e cioè, per quanto attiene alla serie B, con un format a 20 squadre rispetto alle 22 previste dall’art. 49 NOIF; 2) dinanzi al Tar Lazio la decisione n. 27/2020 del Collegio di Garanzia assunta a definizione della impugnazione indicata innanzi sub 1); 3) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione della Corte dAppello Federale della FIGC n. 88/2019-2020, riunitasi a Sezioni Unite, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica.

Orbene, tutti e tre i procedimenti sono stati decisi da pronunce di rigetto per infondatezza ed inammissibilidei rilievi sottoposti a scrutinio con le decisioni n. 27/2020 delle Sezioni Unite di Questo Collegio; con la sentenza n. 8603/2020 del 22 luglio 2020 del Tar Lazio sez. prima ter ed infine con la decisione n. 42/2020 di Questa sezione del Collegio di Garanzia.

Con il presente gravame, il Trapani reitera l’impugnazione di tutti gli atti emanati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega di Serie B che hanno condotto, anche a seguito della decisione di Questa sezione del 6 agosto 2020 n. 42, la ricorrente alla retrocessione in serie C. I motivi di gravame sottolineati dalla ricorrente attengono a profili di asserita illegittimidei richiamati atti ed in particolare del C.U. n. 208/A dell8 giugno 2020 della FIGC, nonché del C.U. n. 40/A del 31 luglio 2019 della FIGC. Questi due provvedimenti attengono, il secondo appena citato, all’adozione del format del Campionato di Serie B a 20 squadre per la stagione 2019/2020 e, quanto al primo citato, alla conferma di tale format anche per la futura stagione 2020/2021.

Si duole la ricorrente che tali provvedimenti ledano il diritto e l’interesse del Trapani poiché, in forza di quanto in essi determinato la ricorrente medesima si trova ad essere retrocessa in Serie C, cosa che non sarebbe accaduta laddove il criterio del campionato a 20 squadre non fosse stato confermato.

In limine va osservato come il C.U. n. 244/A del 25 giugno 2020 (con il quale il Consiglio Federale prendeva atto che “per la stagione sportiva 2020/2021, la Lega di Serie A sarà composta da un girone unico di 20 squadre, la Lega B da un girone unico di 20 squadre e la Lega Pro da 3 gironi di 20 squadre ciascuna) non è stato impugnato nei termini di cui all’art. 86 del CGS FIGC (trenta giorni) per la qualcosa le doglianze sul medesimo sono inammissibili e tardive; lo sono altrettanto quelle di cui al C.U. n. 40/A del 31 luglio 2019, non solo perché proposte a distanza di oltre un anno e quindi fuori termine, ma ancor più perché il citato comunicato è stato adottato a seguito di una assemblea che ha approvato i contenuti trasfusi nel comunicato e nella quale era presente anche il Trapani Calcio, che ha votato a favore della deliberazione; analogamente le censure al

C.U. n. 208/A dell8 giugno 2020 sono infondate perché già oggetto di pronunce di rigetto come si diin seguito. Ma non solo; la ricorrente, sorvolando su tale profilo paralizzante la odierna azione, tenta di far germogliare il seme del dubbio e rinnova le già travolte doglianze deducendo nuovamente l’illegittimità della conferma di quelle medesime statuizioni come stabilite nel C.U. n. 208 dell’8 giugno 2020 (confermate con C.U. n. 244/A del 25 giugno 2020, non impugnato), che non sarebbero mai state autorizzate da alcuna deliberazione assembleare e violerebbero l’art. 49 NOIF la cui deroga avrebbe dovuto valere per un solo campionato. Il rilievo è surrettizio e conduce a considerazioni negative sulla ennesima reiterazione della domanda, atteso che, come già osservato dal Tar Lazio sezione prima ter nella sentenza innanzi citata del 22 luglio 2020 n. 8603, laddove si legge In primis, deve rilevarsi che Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” allart. 218, a sua volta rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” dispone che:

“1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione  e  alla conclusione delle competizioni  e dei campionati, professionistici  e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”, aggiungendo che “Trattasi di norma eccezionale, che attribuisce alle federazioni sportive poteri di regolazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo, relativi, tra laltro, alla prosecuzione ed alla conclusione delle competizioni. Non può pertanto condividersi che la scelta di tale criterio violi il principio di partecipazione delle società destinatarie dei provvedimenti alle scelte organizzative, in quanto la norma di legge sopra citata attribuisce, del tutto condivisibilmente, poteri eccezionali alla federazione, anche in deroga alle disposizioni dellordinamento sportivo, in ragione dellurgenza e della gravità della situazione epidemiologica legata al COVID-19.

In buona sostanza il Tar Lazio ha puntualmente evidenziato, in corretta applicazione del principio di specialità (la cui cristallizzazione normativa è rinvenibile nell’art. 15 c.p.) che lex specialis derogat generalis e pertanto la norma generale delle NOIF (art. 49) ben poteva essere derogata dalla FIGC in ragione della eccezionalità della situazione epidemiologica COVID - 19, essendo essa Federazione a tanto “autorizzata” dal provvedimento normativo di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

E’ opportuno, altresì, ricordare come peraltro le censure riproposte nuovamente con l’odierno gravame, sebbene con definizioni onomastiche differenti, attengono ad un sindacato sull’operato della FIGC che non sono consentite a Questo Collegio che, non può “sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie, cidi unazione di governo dellorganizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice” (Collegio di Garanzia, sez. Unite, decisione n. 27/2020).

Peraltro, giova precisare che il Trapani Calcio ha espresso il proprio voto favorevole alla modificazione del format del campionato assumendo l’impegno, rectius una obbligazione di facere, di eseguire quella delibera sia formalmente che con fatti concludenti partecipando al campionato. Tale ricostruzione fa sì che la medesima società non può impugnare una deliberazione alla cui formazione ha concorso col suo voto, assumendo, per l’appunto, il derivante obbligo ( Cass. civ., 19 febbraio 1997, n. 1511).

Le argomentazioni innanzi esposte assorbono ogni ulteriore eventuale profilo ed impongono il rigetto del ricorso che risulta inammissibile prima ancora che infondato.

Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo in forza del principio della soccombenza.

 

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Rigetta il ricorso per quanto espresso in parte motiva.

 

 

 

Condanna la ricorrente Trapani Calcio S.r.l. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella Camera di consiglio virtuale, in data 26 agosto 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                        Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                                  F.to Angelo Maietta

 

 

Depositato in Roma, in data 26 agosto 2020.

Per il Segretario

  1. to Gabriele Murabito
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