CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/2020 del 17 novembre 2020 – ASD Corigliano Calabro/Federazioe Italiana Giuoco Calcio/ASD Roccella

Decisione n. 56

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta

Pier Giorgio Maffezzoli

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2020, presentato, in data 17 settembre 2020, dalla ASD Corigliano Calabro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani e Federico Jorio,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,

 

 

nonché contro

 

 

 

la ASD Roccella, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Bombardieri,

 

per l'impugnazione, in parte qua,

 

 

 

della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all'ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021, è stato accolto il reclamo della società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato  di Serie D - Girone  I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell'ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC - LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020. 

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza camerale del 12 ottobre 2020, gli avv.ti Mattia Grassani e Federico Jorio, per la ricorrente - ASD Corigliano Calabro, che hanno concluso per accoglimento del ricorso; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, che ha concluso per il rigetto; l’avv. Leandro Bombardieri, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Vincenzo Bombardieri, per la resistente ASD Roccella, che ha concluso per il rigetto, nonché i Procuratori Nazionali dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo e avv. prof. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che hanno concluso per l’accoglimento;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

 

 

Ha pronunciato la seguente decisione

 

 

Il ricorso è inammissibile.

 

Invero, parte ricorrente denuncia come unico motivo di gravame la violazione e falsa applicazione dell’art. 122, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Questultima norma è precetto che contiene la previsione di una eccezione alla regola generale prevista per le tempistiche di svolgimento e chiusura delle indagini da parte della Procura Federale, rinvenibile nella possibilidi riapertura delle indagini laddove “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il procuratore federale non era a conoscenza e che anche unitamente a quanto già raccolto si ritengano idonei a provare la colpevolezza dellincolpato.

Orbene, il disposto normativo endofederale circoscrive due concetti di base, affinché si possa accedere alla deroga prevista, ovvero che “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti” e che questi ultimi siano idonei “a provare la colpevolezza dellincolpato.”

La Società ricorrente ravvisa questi nuovi fatti nella circostanza, peraltro sollecitata da essa Corigliano alla Procura Federale ad indagine ampiamente archiviata, del disallineamento tra gli archivi della Lega Nazionale Dilettanti e quelli della FIGC in relazione all’indirizzo pec della resistente Roccella, cui notificare i provvedimenti utili e necessari alla esecuzione di un lodo arbitrale da adempiere entro termini perentori dalla sua notificazione; a causa di questo disallineamento, il Roccella non avrebbe avuto il punto di penalizzazione previsto dalla vigente normativa federale, sebbene avesse onorato il lodo molto tempo dopo la notifica dello stesso, atteso che questultimo atto era stato inoltrato ad un indirizzo non corretto.

La Corte Federale dAppello non ha ritenuto, fermo il dato fattuale del presupposto che avrebbe garantito l’applicazione della sanzione al Roccella (ovvero il pagamento in ritardo del lodo), che la circostanza fosse sussumibile nella casistica di eccezione di cui all’art. 122, comma 4, del Codice di Giustizia della FIGC, argomentando che “la riapertura delle indagini archiviate consentite da tale ultima norma al sopravvenire di fatti nuovi o circostanze rilevanti prima non conosciute dal Procuratore Federale, infatti, costituisce pur sempre una eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati. Eccezione che tale cesserebbe di essere ove se ne consentisse lapplicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire carenze probatorie verificatesi per errori imputabili alloperato degli Uffici Federali, come avvenuto nel caso di specie” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, penultimo cpv). Questa è l’interpretazione della norma data dalla Corte dAppello Federale.

Orbene, lo scrutinio del Collegio di Garanzia, come è noto, circoscrive il suo perimetro alla sola legittimidel provvedimento impugnato che, ormai come jus receptum, è rinvenibile nella violazione di legge ovvero nella inesatta e/o contraddittoria o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Nella vicenda in esame non sono ravvisabili i caratteri di tali violazioni, atteso che la Corte dAppello Federale non ha violato una norma, anzi, essa ha operato una esatta qualificazione della medesima declinandola come normativa di eccezione rispetto alla regola e, nel fare ciò, ha anche ben motivato il suo scostamento dalla nozione di fatto nuovo o circostanza rilevante laddove ha precisato che l’errore degli Uffici Federali per disallineamento informativo non può essere ricondotto, a scapito delle regole generali, a tutela degli incolpati, ad una rapida definizione delle posizioni anche al fine di legittimamente organizzare il proprio futuro percorso di club. Apertis verbis, la Corte dAppello ha fornito una interpretazione logica ed esente da censura sul dettato normativo.

La censura del Corigliano altro non è che un tentativo di far passare come violazione di legge una diversa e pro domo sua interpretazione della norma e tanto non consente di superare il filtro della inammissibilità, in quanto la richiesta di modifica interpretativa è una valutazione che attiene al merito, non consentita a questo Collegio.

Sul punto, si è correttamente affermato che il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene allambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilidi ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(Cass. Civ., sez. I^, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimidel fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319).

Nella odierna vicenda è accaduto esattamente questo: il Corigliano si duole che l’art. 122, comma 4, non sia stato interpretato nel senso di ascrivere ai fatti narrati il requisito nella novità rilevante utile alla sua tesi.

Di qui la inammissibili del ricorso.

In ogni caso, non può non rilevarsi da parte del Collegio che comunque la richiesta di applicazione, contenuta nel ricorso del Corigliano come conseguenza delleventuale accoglimento del ricorso, del punto di penalizzazionnon avrebbe mai potuto incidere sul campionato già finito, ma in quello successivo e tanto perché la effettività della sanzione non deve collocarsi in ambiti già cristallizzati, ma spiegare efficacia in divenire; laddove infatti si volesse accedere a tesi di retroattività, peraltro in fase di partenza dei nuovi campionati, si violerebbe l’equilibrio delle forze dei club, violando il principio più volte affermato proprio da Questa sezione (cfr. decisione 56/2018), secondo cui il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo.

Le questioni trattate, pur se attinenti a profili di inammissibilie, quindi, come tali, ben conoscibili dalle parti, essendo pacifico il confine di competenza del Collegio, impongono la compensazione delle spese, atteso che l’esame complessivo della vicenda, ancorché non valutabile per le descritte preclusioni di scrutinio del merito, integra la fattispecie dei giustificati motivi come suggeriti dalla Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 ottobre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                          Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Angelo Maietta 

 

 

Depositato in Roma, in data 17 novembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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