CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/2020 del 12 febbraio 2020 – A.C. Chievo Verona S.r.l. /F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 9 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli 

Marcello De Luca Tamajo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2019, presentato, in data 30 ottobre 2019, dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini,

 

contro

 

la società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Guidi, 

 

nonché contro

 

il sig. Angelo Ndrecka, non costituitosi in giudizio, 

 

e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

 

per la riforma e/o l’annullamento 

 

ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società

F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore Ndrecka Angelo per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - A.C. Chievo Verona S.r.lavv. Luciano Ruggiero Malagnini; l’avv. Luca Guidi, per la resistente F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente ha interposto gravame avverso la delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello della FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore Ndrecka Angelo per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

La ricorrente propone due motivi di censura rinvenibili: 1) nella violazione e falsa applicazione di norme di diritto; 2) omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché manifesta illogicità della delibera impugnata.

Preliminarmente si dà atto che la presente decisione viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto della entrata in vigore dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, all’uopo, debbono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali delludienza camerale, che i provvedimenti impugnati.

Tanto premesso, appare comunque opportuno, in rapida sintesi, ripercorrere le domande ed eccezioni proposte al fine di esporre le ragioni della presente decisione.

Il punto nodale intorno a cui ruota la vicenda consiste nella qualificazione della natura giuridica del “premio alla carriera” previsto dall’art. 99 bis delle NOIF (norme organizzative interne della federazione) e, consequenzialmente, nella sua rinunziabilità oppur no.

La ricorrente sostiene che il premio alla carriera del calciatore Angelo Ndrecka fosse a lei dovuto in forza della rinunzia effettuata dalla società resistente, per iscritto, in data 23 agosto 2017. La resistente, per contro, ne sostiene la irrinunziabilità (senza negare, pertanto, la propria rinunzia per come descritta), valorizzando le motivazioni delle decisione dei primi due gradi di giudizio e, in particolare, quello della Corte dAppello Federale a Sezioni Unite, secondo cui il premio non è rinunziabile perché assolve ad una funzione parapubblicistica prevalente rispetto a quella privatistica propria dei club di categoria.

La resistente solleva, altresì, una eccezione di nullità del ricorso per difetto di notificazione, declinando le ragioni di tale eccezione nella mancanza della attestazione di conformità del medesimo.

Interviene in udienza la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, concludendo per la reiezione del ricorso. 

 

Considerato in diritto 

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della notifica del ricorso per mancanza della attestazione di conformità e tanto perché, nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, il procedimento segue la norma di cui all’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, al primo comma, per il quale Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata” e che “copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. Al comma 4, poi, è specificato che Al ricorso sono allegate: a)….(omissis)….; b) lattestazione dellavvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1. Ciò posto, dal dettato normativo è facile evincere che il gravame dinanzi al Collegio di Garanzia si propone mediante “deposito” e che, alla parte intimata ed alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio,  il gravame venga semplicemente comunicato e non anche notificato nelle forme della notificazione degli atti giudiziari, con conseguente applicazione dell’art. 16 septies D.L. 179/2012 in caso di notificazione con modalità telematiche; tale principio, peraltro già fatto proprio da Questa Sezione (cfr. decisione n. 47/20118), viene avvalorato anche dall’avvenuta costituzione della resistente che, pertanto, ha sanato l’eventuale nullità che comunque non è ravvisabile. Sul punto, per completezza espositiva e di motivazione, non può non ricordarsi l’orientamento monolitico della giurisprudenza secondo cui “è principio generale quello a mente del quale la costituzione della parte intimata sana la nullità della notificazione del ricorso. Se la notifica esiste, seppur attivata con modalità discusse che ne potrebbero in astratto minare la validità, si impone l'applicazione del principio raggiungimento dello scopo (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979; conforme, Cassazione civile, sez. II, 1° ottobre 2018, n. 23738; Cassazione civile, sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620). E tanto è avvenuto nella vicenda che ci occupa.

Passando all’esame dei vizi della decisione gravata, in virtù del principio della ragione più liquida secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame del primo motivo di gravame concernente la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Lo scrutinio di Questo Collegio impone la lettura e, quindi, l’esame dell’art. 99 bis NOIF. La norma regolamentare, rubricata “premio alla carriera”, recita che: 1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti  casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nellanno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica levento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare delloriginario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato levento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero limporto derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dalleventuale compenso spettante. 2. Limporto del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui allart. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche.”

Il tenore letterale della norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che “alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatoreomissis”, con ciò volendo evidentemente affermare che l’ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l’investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Orbene, a prescindere dalla natura economica del premio (cfr. Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 2/2020), che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile, la funzione parapubblicistica attribuita dalla Corte dAppello Federale a tale premio, al punto di definirlo irrinunziabile, è smentita dalla stessa norma oggetto di scrutinio, laddove la stessa afferma chenel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero limporto derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dalleventuale compenso spettante”.

Infatti, se fosse vero e condivisibile che il premio alla carriera avesse una funzione parapubblicistica, lo stesso non dovrebbe essere ritenuto alternativo agli altri premi previsti dalle NOIF e richiamati dall’art. 99 bis NOIF, ma dovrebbe essere riconosciuto, a prescindere dall’aver goduto degli altri atti premiali, con il solo limite dell’avverarsi delle condizioni previste e richiamate. E tanto non sembra essere possibile leggendo il dato letterale poiché, anzi, è espressamente prevista la decurtazione del premio alla carriera da altri importi riscossi a titolo premiale per evitarne, evidentemente, il cumulo. Dal difetto di funzione parapubblicistica discende, senza ombra di dubbio, la rinunziabilità del premio.

Ma non solo. La resistente solleva anche questioni inerenti alla rinunzia, ovvero alla sua nullità, perché l’istituto in parola per poter essere attivato necessita di alcune caratteristiche e, più segnatamente, la determinabilità del diritto e la sua certezza futura. A sostegno della propria tesi la resistente richiama precedenti giurisprudenziali in materia lavoristica e di appalti. Le pronunce richiamate non colgono nel segno né sono condivisibili perché trattano di fattispecie diverse e con caratteristiche di aleatorietà del diritto che sono assenti nella vicenda che ci occupa. Invero, il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21. Il seme del dubbio che la resistente tenta di far germogliare e che, evidentemente, ha trovato radici nella decisione del Giudice a quo, si innesta nella confusione fatta tra la esistenza del diritto e i suoi effetti, subordinati all’avveramento di una condizione di fatto. Apertis verbis, nella vicenda che ci occupa non siamo in presenza di un diritto che non cè ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21. In buona sostanza, non si tratta di rinunzia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è "condicio iuris" del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, comè noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”; nel caso di specie, il Desenzano avrebbe avuto il diritto a percepire il premio alla carriera del calciatore laddove si fosse verificata la condizione che lo stesso avesse esordito in Seria A o in NazionalA o Under 21 e non ha fatto altro che rinunziare a tale diritto, rectius a tale aspettativa secondo legge.

Sulla base delle motivazioni che precedono, pertanto, il ricorso va accolto e la decisione gravata annullata, con la consequenziale statuizione della validità ed efficacia della rinunzia operata dalla resistente in data 23 agosto 2017 ed il diritto del Chievo a percepire il premio alla carriera del calciatore Angelo Ndrecka.

La vicenda, ancorché complessa, non consente la compensazione delle spese, poiché la stessa poteva essere ben decisa e chiarita laddove vi fosse stato un approccio più riflessivo su istituti giuridici noti e consolidati anche per via giurisprudenziale. Va, pertanto, condannata, in forza del principio della soccombenza, la società resistente alla refusione delle spese liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L.. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Angelo Maietta

 

Depositato in Roma, in data 12 febbraio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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