CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/2019 del 22 novembre 2019 – Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d./Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione 92

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta 

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2019, introdotto, in data 23 agosto 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00675 del 26 agosto 2019), dalla Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. in Liquidazione (di seguito, per brevità, anche Viola RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Gotti, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Flavia Tortorella, del Foro di Pescara, e Francesco Benedetto, del Foro di Reggio Calabria, 

 

contro

 

la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito anche FIP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

       per l’annullamento

della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP (di seguito, per brevità, anche CSA FIP), di cui al C.U. n. 60 del 25 luglio 2019, con cui ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato ex art. 96 R.G.S. FIP dalla società VIOLA RC;

e della decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP n. 228 (di seguito, per brevità, anche GSN FIP), di cui al C.U. n. 1554 del 3 maggio 2019, adottata per errata corrige del C.U. n. 1552 del 3 maggio 2019 del G.S.N. n. 226, con cui, constatato che la società Viola RC non ha provveduto a pagare la sesta rata nazionale entro la scadenza del 16 aprile 2019 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 1065 dell11 maggio 2018 Consiglio Federale n. 7, relativo al D.O.A. Contributi, ha sciolto le riserve precedentemente assunte con C.U. n. 1528 del 29 aprile 2019 G.S.N. n. 215 e

C.U. n. 1547 del 2 maggio 2019, omologando due gare con il risultato 0-20 e adottando, altresì, i seguenti provvedimenti: lesclusione dal Campionato Nazionale di serie B Maschile…; la perdita del diritto sportivo conservando il solo diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione; lammenda pecuniaria di euro 12.000 …; la trasmissione degli atti allufficio tesseramento per lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale ai sensi dellart. 21 R.E. Tesseramento; infligge allAmministratore Unico della società Viola RC, Aurelio Coppolino, linibizione per mesi 3 sino al 3 agosto 2019, per violazione dellart. 44 R.G.

  

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 30 ottobre 2019, il difensore della parte ricorrente - Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. in liquidazione - avv. Flavia Tortorella; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro. 

 

Ritenuto in fatto

 

  1. La ricorrente Viola RC è società affiliata alla FIP e, per la stagione sportiva 2018-2019, ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie B maschile;
  1. per la suddetta stagione sportiva, la FIP, con il C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018, adottato dal Consiglio Federale FIP nella seduta n. 7, indicava alle società sportive i termini entro i quali procedere al pagamento delle sei rate contenenti gli addebiti per le operazioni che normalmente una Società compie nel corso dellanno sportivo e/o la somma algebrica degli addebiti e degli accrediti per tesseramenti di atleti soggetti a contributi NAS”;
  2. in particolare, ai fini che qui rilevano, la FIP, con il suddetto Comunicato: precisava che i termini di scadenza per il pagamento delle rate sono perentori, per cui “non sarà preso in esame alcun ritardo negli adempimenti che non sia esclusivamente ed evidentemente imputabile a FIP che non può assumersi alcuna responsabilità riferibile alla Società, alla modalità che essa sceglie di adottare per adempiere e degli istituti di credito o equivalenti cui scelgono di affidarsi” (v. paragrafo 1.10 C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018); indicava la data del 16 aprile 2019 per il pagamento della sesta ed ultima rata (v. Tabella 1 C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018); rappresentava che, in caso di parziale o mancato pagamento della sesta rata nei termini previsti in fase play off - play out, la Segreteria Generale, in deroga alla disciplina generale di cui ai paragrafi 1.4. e 1.10, disporrà di termini ridotti per assicurare la regolarità dell’attività e la Società inadempiente, tra le altre, sarà esclusa dal massimo campionato senior disputato (v. punto 1.10.1 C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018);
  1. nonostante ciò, la Viola RC non provvedeva al pagamento della sesta rata nel termine previsto;
  2. il 24 aprile 2019, la FIP concedeva alla Viola RC un ulteriore termine per adempiere, quello del 26 aprile 2019;
  3. nella medesima data, la Viola RC trasmetteva alla FIP un ordine di bonifico per l’importo dellrata insoluta;
  1. il 28 aprile 2019, la Viola RC partecipava alla gara n. 3480 contro la Amatori Pall. Pescara, all’esito della quale il GSN FIP, con C.U. n. 1528 del 29 aprile 2018, in mancanza di pagamento della sesta rata, si riservava;
  2. il 29 aprile 2019, la FIP rappresentava alla Viola RC il mancato accredito dell’importo individuato nell’ordine del 24 aprile 2019 e, pertanto, concedeva un ulteriore termine, quello del 2 maggio 2019;
  3. nelle more, il 1° maggio 2019 si disputava la gara n. 3481 tra la Amatori Pall. Pescara e la Mood Project Reggio Calabria, all’esito della quale il GSN FIP, con C.U. n. 1547 del 2 maggio 2019, ancora una volta era costretto a riservarsi;
  4. il 3 maggio 2019, il GSN FIP, constatato che, nonostante le proroghe concesse, la Viola Rnon aveva provveduto al pagamento della sesta rata, in applicazione degli artt. 44, 52, comma 5, e 56, comma 3, del RGS FIP; 21, comma 5, del R.E. Tesseramenti, nonché 17, comma 3, punto b), del R.E. Gare, adottava il C.U. n. 1552, corretto in pari data, per errata corrige, con il successivC.U. n. 1554, con cui, tra l’altro, escludeva la Viola RC dal Campionato Nazionale di Serie B maschile;
  1. la Viola RC impugnava il suddetto Comunicato del GSN FIP con due distinti atti: un reclam durgenza  ex art. 97 RGS FIP del 6 maggio 2019, dichiarato inammissibile dalla CSA  FIP all’udienza dell’8 maggio 2019, per i motivi pubblicati con il C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, e un successivo reclamo ex art. 96 RGS FIP del 10  maggio  2019,  anchesso  dichiarato inammissibile dalla CSA FIP all’udienza del 15 maggio 2019, per i motivi pubblicati con il C.U. n. 60 del 25 luglio 2019;
  1. in particolare, con il C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, la CSA FIP dichiarava l’inammissibilità del reclamo durgenza ex art. 97 RGS FIP per due motivi: la violazione dell’art. 78 RGS FIP, non avendo la Viola RC provveduto al versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, e la tardività, ritenendo applicabile al caso di specie lart. 98, lettera b) RGS FIP, che, in tema di reclami avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle gare della fase finale di play- off, stabilisce che la Società e il tesserato che intendano proporre impugnazione devono inviare il reclamo con l’attestazione di pagamento del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 16:00 dello stesso giorno..”. Da ultimo, nonostante i due profili di inammissibilità del reclamo, la CSA FIP decideva anche nel merito, evidenziando l’infondatezza del reclamo, posto che alla data dell8 maggio 2019, la somma presuntivamente bonificata a titolo di sesta rata campionatiin data 24 aprile 2019, non risulta essere stata ancora accreditata”;
  2. il 14 giugno 2019, con ricorso n. 50/2019, la Viola RC impugnava la decisione della CSA FIP (quella adottata con C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019) innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport CONI;
  3. nelle more, la CSA FIP, con il C.U. n. 60 del 25 luglio 2019, oggi impugnato, a fronte dellpropria precedente decisione del 17 maggio 2019 (che, come già detto, pur rilevando la duplice inammissibilità del reclamo,  ne aveva,  in ogni caso,  evidenziato  linfondatezza nel merito), pubblicava i motivi di inammissibilità del secondo reclamo proposto dalla Viola RC (quello generale ex art. 96 RGS FIP), rappresentando che lo stesso: violava il principio del ne bis in idem, “essendo già stato presentato, avverso i medesimi provvedimenti, un reclamo durgenza ex art. 97 RGS FIP, dichiarato inammissibile il giorno 8 maggio 2019 (C.U. n. 1650 del 17.05.19, C.S.An. 23)” e, in ogni caso, era, anche questo, tardivo, poiché, in applicazione dell’art. 98, lettera b), RGS FIP, l’impugnazione deve essere inviata lo stesso giorno in cui è adottato il provvedimento sanzionatorio;
  1. il 29 luglio 2019, il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, con la decisione n. 63, accertato il mancato versamento del contributo previsto dall’art. 78 RGS FIP, in applicazione del comma 3 della predetta disposizione per cui il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione alladdebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo” che “è posto a fondamento di ogni eccezione ed azione successiva, dichiarava il ricorso della Viola RC inammissibile, “restando assorbite tutte le altre doglianze”; da ultimo, il 23 agosto 2019, con il presente ricorso n. 79/2019, (prot. Coll. Gar. Sport n. 00675 del 26 agosto 2019), la Viola RC ha impugnato la decisione della CSA FIP (quella adottata con iC.U. n. 60 del 25 luglio 2019 di inammissibilità del reclamo per violazione del principio del ne bis in idem) innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport CONI, per ottenere l’accoglimento delle seguenti conclusioni: statuire per le ragioni esposte in narrativa lillegittimità e/o la nullità dellimpugnato provvedimento, previa integrale cassazione dello stesso, voglia [il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI] disporre lannullamento dei provvedimenti sanzionatori irrogati a carico della ricorrente; in subordine, voglia [il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI] disporre il rinvio allorgano di giustizia federale competente che, vorrà secondo linvocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dallEcc.mo Collegio adito, riformare in favore della ricorrente e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento. E con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese della presente fase”;
  1. il 30 agosto 2019, la FIP si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso presentato dalla Viola RC sia dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, il rigetto, in quanto infondato. Infine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale, di rimettere gli atti al Giudice endofederale competente, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI;
  2. il 30 settembre 2019, la resistente FIP ha depositato una ulteriore memoria, ai sensi dell’art. 60, comma 4, CGS CONI;
  3. il 4 ottobre 2019, i legali costituiti per la Viola RC, alla luce della delicatezza degli argomenti trattati nel procedimento…, trovandosi nellimpossibilità di poter presenziare congiuntamente alla trattazione della vertenza in oggetto, hanno depositato un’istanza di differimento di udienza, così da poter consentire unadeguata difesa tecnica ad entrambi i procuratori”;
  1. il 7 ottobre 2019, la FIP nulla ha opposto alla suddetta richiesta di differimento, pur rappresentando di avere interesse a definire le posizioni in sospeso che coinvolgono lassetto di campionati ormai conclusi”;
  1. l’udienza per la discussione del presente ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è stata rinviata al 30 ottobre 2019.

 

Considerato in diritto

 

La Viola RC ha impugnato la decisione della CSA FIP n. 60/2019 per tre motivi di ricorso che possono essere così sintetizzati.

Primo motivo. L’impugnazione innanzi al GSN FIP non sarebbe tardiva. Per la società ricorrente, infatti, non sarebbe applicabile al caso di specie la procedura speciale prevista dall’art. 98 RGS FIP, in luogo del ricorso proposto ex art. 96 RGS FIP, potendo con essa impugnarsi esclusivamente i provvedimenti adottati dal GSN in relazione ai fatti di gara”.

Secondo motivo. Per la Viola RC la decisione del Collegio di Garanzia n. 63/2019, relativa al procedimento azionato con reclamo durgenza ex art. 97 RGS FIP, sarebbe inidonea a costituire giudicato, per mancata consumazione del potere d’impugnazione in capo alla società ricorrente. Ne sarebbe prova anche il fatto che il primo ricorso neppure introduceva largomento principe sul quale risulta invece fondato il secondo, ovvero lincompetenza del giudice a quo allemissione dei provvedimenti gravati.

Terzo motivo. La CSA FIP non avrebbe affrontato i profili di merito del ricorso, nonostante lelemento sostanziale in un ambito sportivo dovrebbe avere pur sempre priorità rispetto alla mera forma. Secondo la Viola RC, inoltre, sarebbe “del tutto irrilevante che il pagamento, alla data de3 maggio 2019, non era ancora pervenuto,  posto che non sono imputabili allordinante le tempistiche di esecuzione dellaccredito...”.

La FIP si è costituita in giudizio con memoria ex art. 60 CGS CONI (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00686 del 2 settembre 2019), contestando in fatto e in diritto tutti i motivi di ricorso. In particolare, la FIP ha evidenziato che:

  • la questione sottoposta all’attenzione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è inammissibile, per effetto del giudicato formatosi con la decisione n. 63/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso della Viola RC avverso la medesima decisione del GSN, per omesso versamento del contributo di giustizia in sede di proposizione del reclamo;
  • il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, non può avere ad oggetto censure dirette alla decisione di primo grado, perché gli eventuali vizi del provvedimento del GSN sono convertiti in motivi di impugnazione, in base al principio generalissimo di cui allart. 161 c.p.c..
  • Inoltre, sulla asserita incompetenza del GSN, la FIP ha richiamato l’interpretazione degli artt. 88, comma 3, GSN FIP e 17, comma 3, Regolamento Esecutivo Gare FIP, come avallata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 60/2019 (FIP/Mens Sana - Relatore prof. avv. Cesare San Mauro) in ordine alla competenza del GSN FIP.
  • Infine, nel merito, per mera esaustività, la FIP ha comunque chiarito che lobbligazione si estingue solo nel momento in cui la somma perviene nel conto del creditore, come peraltro confermato dal punto 10.1 del C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018, per cui, essendo i termini per il pagamento delle rate perentori”, la FIP non può assumersi alcuna responsabilità riferibile alla società, alla modaliche essa sceglie di adottare per adempiere e degli istituti di credito o equivalenti cui scelgono di affidarsi”.

Sempre la FIP, con successiva memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00771 del 30 settembre 2019), relativamente al merito della vicenda, produce ulteriore documentazione attestante l’inattendibilità della disposizione di pagamento prodotta dalla Viola RC il 26 aprile 2019, evidenziando che, solo l’8 maggio 2019, la Società ricorrente ha effettuato un diverso e ormai irrimediabilmente tardivo bonifico.

Per il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il ricorso della Viola RC è inammissibile. Sul punto, è dirimente l’analisi della condotta processuale della Società ricorrente.

La Viola RC ha impugnato la decisione del GSN FIP pubblicata con C.U. n. 1554 del 3 maggio 2019 con due reclami.

Il primo, in via durgenza, ai sensi dell’art. 97 RGS FIP, il 6 maggio 2019. 

Il secondo, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 96 RGS FIP, il 10 maggio 2019. 

Il primo, quello proposto in via durgenza, viene dichiarato inammissibile dalla CSA FIP all’udienza dell’8 maggio 2019, per i motivi comunicati con successivo C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, a sua volta impugnato dalla Viola RC innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con ricorso n. 50/2019 del 14 giugno 2019, dichiarato definitivamente inammissibile con decisione Coll. Gar. n. 63/2019.

Il secondo, quello proposto in via ordinaria senza, però, rinunciare al primo e con il medesimo strumento di impugnazione, viene dichiarato inammissibile dalla CSA FIP all’udienza del 15 maggio 2019 per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stato presentato, avverso i medesimi provvedimenti, un reclamo durgenza ex art. 97 RGS FIP, dichiarato inammissibile il giorno 8 maggio 2019 (C.U. n. 1650 del 17.05.19)”. Il C.U. n. 60 del 25 luglio 2019, contenente la predetta motivazione, è stato a sua volta impugnato dalla Viola RC con il presente ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Due sono i principi generali violati dalla Viola RC con la proposizione del presente ricorso:

  • il ne bis in idem, poiché il secondo reclamo  è stato proposto dopo la dichiarazione di inammissibilità del primo e, ove anche fosse stato proposto ante dichiarazione, sarebbe comunque inammissibile per mancanza di espressa rinuncia al precedente e per non aver emendato i vizi ivi contenuti,
  • e la incontrovertibilidella cosa giudicata, avendo il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dichiarato in via definitiva la inammissibilità della prima impugnazione, con conseguente preclusione del dedotto e del deducibile.

Neppure servirebbe ricordare che, sulla scorta dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato [ex multis Cass. Civ., Sez. Unite, 5 aprile 2007, n. 8521; Cons. St., Sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 397; Cons. St.,

Sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966; Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 2007, n. 401], il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione, impedisce alla parte che abbia proposto un primo gravame di proporne un secondo, pur quando siano ancora pendenti i relativi termini, a garanzia dei principi di certezza del diritto e dei rapporti giuridici.

Ciò nonostante, la Viola RC, per sostenere la legittimità del secondo reclamo, richiama alcune ipotesi per cui è previsto un ‘temperamento’ del principio di consumazione dell’azione.

Una prima eccezione, come noto, è prevista nel caso in cui il primo atto di impugnazione sia stato proposto in modo irrituale e ad esso segua, nel rispetto dei termini perentori di notifica, un secondo atto di impugnazione inteso a sostituire quello viziato.

Affinché il secondo atto sia ammissibile, nell'intervallo intercorrente fra la proposizione delle due impugnazioni non deve essere sopraggiunta una decisione di inammissibilità, irricevibilità o improponibilità del primo gravame [in questi termini Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2014 n. 1570 - che conferma la decisione del T.a.r. Puglia, Bari, Sez. II, n. 225 del 2014, anche Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8306; cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15721].

Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla CSA FIP con la decisione oggi impugnata, il secondo reclamo, presentato dalla Viola RC dopo la dichiarazione di inammissibilità del primo, è a sua volta inammissibile per consumazione del relativo potere di impugnazione.

Per completezza, si evidenzia che questo Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale per cui il principio di consumazione dell'impugnazione è da intendere in senso restrittivo, precludendo la riproposizione del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile (anche se non è scaduto il termine previsto dalla legge) solo nel caso in cui sia già intervenuta declaratoria da parte della S.C., e non anche nel caso in cui la parte emendi il citato vizio, come avviene nel caso di secondo ricorso proposto, pur con maggior ricchezza di argomentazioni, dalla parte che esplicitamente ha rinunciato al primo”, evidenziando che il vizio del ricorso che si intende sostituire è una condizione che rende ammissibile tale sostituzione” [in questi termini, Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 4 giugno 2018, n. 14214; Cass. Civ. Sez. V tributaria, 11 maggio 2012, n. 7344Cass. Civ., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8306]. Ciononostante, il riferimento a tale orientamento è inapplicabile al caso di specie per intervenuta declaratoria di inammissibilità del primo e, in ogni caso, se pure fosse applicabile, condurrebbe comunque alla dichiarazione di inammissibilità del secondo reclamo proposto dalla Viola RC. Infatti, ove anche il secondo reclamo fosse stato proposto dalla Viola RC prima della declaratoria di  inammissibili del  primo  reclamo,  sarebbe  stato  comunque  inammissibile  per  difetto  di espressa rinuncia alla prima impugnazione e per mancata enunciazione del vizio emendato con la proposizione della seconda impugnazione.

Sulla base dei riferimenti normativi e giurisprudenziali appena ripercorsi, pertanto, l’inequivocabile condotta processuale della ricorrente preclude l’esame di ogni ulteriore motivo di impugnazione, dal momento che la Viola RC:

  • ha proposto il secondo reclamo alla CSA FIP dopo la dichiarazione di inammissibilità del primo;
  • ove anche avesse presentato il secondo reclamo prima della declaratoria di inammissibilidel primo, sarebbe comunque inammissibile per mancanza di espressa rinuncia alla prima impugnazione (la Viola RC ha addirittura dato impulso al giudizio instaurato con il primo reclamo, impugnando la declaratoria di inammissibilidella CSA FIP innanzi a questo Collegio) e per carenza di indicazione del vizio che la parte ha inteso emendare con la seconda impugnazione;
  • proprio su impulso della Viola RC, la inammissibilità del primo reclamo è stata definitivamente confermata da questo Collegio con la decisione n. 63/2019.

Nonostante la inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, rispetto alla rilevata questione di incompetenza del GSN FIP, non può non evidenziare alla FIP la necessità di un intervento chiarificatore degli ambiti di competenza del GSN, per scongiurare una non precisa ripartizione delle competenze e delle funzioni tra gli organi di Giustizia federale e quelli di governo della Federazione stessa.

Ciò posto, in ogni caso, rispetto al caso di specie, non coglie nel segno il richiamo alla decisionn. 60/2019, adottata da questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tra la Mens Sana Basket S.S.D. a.r.l. e la FIP.

Nel caso ivi esaminato, infatti, il GSN FIP si è pronunciato su un fatto rilevante per l’ordinamento sportivo, avvenuto in occasione di una gara (la Mens Sana, dopo una precedente rinuncia ad una gara per mancanza di atleti senior, per evitare l’esclusione dal campionato, nella gara successivschierava in campo atleti di categoria inferiore), che ha alterato la regolarità della competizione e la omologazione dei relativi risultati [cfr. art. 88, comma 3, lettere a) ed e), RGS FIP].

In considerazione della delicatezza delle questioni affrontate, deve essere disposta l’integrale compensazione delle spese.

  

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019. 

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                 F.to Cesare San Mauro 

 

Depositato in Roma, in data 22 novembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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