CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/2020 del 7 agosto 2020 – Calogero Massimiliano Scibetta/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 37

 

          Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Giovanni Iannini

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2020, presentato, in data 2 gennaio 2020, dal sig. Calogero Massimiliano Scibetta, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Livio Alessi,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale dAppello FIPAV, emessa con Comunicato Ufficiale n. 8 del 2 dicembre 2019, affisso e comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale FIPAV, è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sospensione da ogni attivifederale per mesi 16, in luogo della sanzione della sospensione da ogni attivifederale per mesi 18 inflitta dal giudice di primo grado endofederale per le contestazioni di cui al capo A, B e D dell’atto di deferimento del 2 agosto 2019, in relazione al procedimento disciplinare REG 104/2018-19, in merito alle violazioni degli artt. 1, 21 e 50 Statuto FIPAV, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur. e dell’art. 14 RAT e delle Norme Generali Campionati Regionali e Territoriali 2018/2019, in applicazione della Delibera del C.F. 16/6/2012.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del giorno 7 luglio 2020, mediante la modalità di collegamento in videoconferenza, il difensore della parte ricorrente - sig. Calogero Massimiliano Scibetta - avv. Rosario Livio Alessi; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno mediante collegamento in videoconferenza la Relatrice, Prof. Laura Santoro.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

Con atto del 2 agosto 2019, la Procura Federale della FIPAV deferiva, tra gli altri, l’odierno ricorrente per tre capi di incolpazione concernenti, quanto ai primi due, la violazione degli artt. 1, 21 e 50 dello Statuto FIPAV e degli artt. 1 e 74 del Regolamento di Giustizia FIPAV, per avere, nella qualità di Presidente del Comitato territoriale della FIPAV Akranis, concorso all’adozione di due delibere (n. 5 del 13 ottobre 2017 e n. 6 del 13 ottobre 2017), con le quali erano stati conferiti a due componenti del consiglio compensi in denaro per l’espletamento di attiviorganizzative e gestionali del Comitato e di compiti di segreteria presso l’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale, nonché, quanto al terzo capo di incolpazione, per la violazione dell’art. 14 RAT e delle Norme Generali Campionati Regionali e Territoriali 2018-2019, per avere nella sopra detta qualità consentito una deroga alle condizioni di omologabilità di un impianto di gioco privo dei requisiti prescritti per l’omologazione quale impianto per i Campionati superiori alla categoria Under 13. In seno all’atto di deferimento venivano, altresì, contestate le aggravanti, quanto ai primi due capi di incolpazione, ai sensi dell’art. 102, lett. A, C e J, del R.G. e, quanto al terzo capo di incolpazione, ai sensi del predetto art. 102, lett. A e C. Il Tribunale Federale, con la decisione pubblicata il 17 ottobre 2019 (C.U. n. 14/2019), condannava l’odierno ricorrente per le sopraddette incolpazioni alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 18.

A seguito del reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, questa, con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2019 (C.U. n. 8/2019), in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la condanna a carico dell’odierno ricorrente a mesi 16, a motivo del fatto che non risultava provata la sussistenza dell’aggravante di cui alla lett. C del citato art. 102 R.G.

Il Sig. Scibetta ha presentato ricorso innanzi a questo Collegio articolando i seguenti cinque motivi.

 

  1. Violazione degli artt. 102 e 103 R.G.; sulla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 102, lett. J.

Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 102, lett. J, R.G., stante il fatto che “nessun vantaggio il Presidente dell’Akranis o il Comitato avrebbe mai potuto conseguire dagli illeciti contestati”.

  1. Violazione dellart. 132 n. 4 cpc – Difetto assoluto di motivazione.

 

Il ricorrente lamenta che, in punto di applicazione della sopra detta aggravante, i giudici endofederali abbiano omesso del tutto di spiegare quali fossero i comportamenti concretamente posti in essere dagli incolpati tali da giustificare l’applicazione dellaggravante in contestazione, cosicché essa appare “del tutto arbitraria e priva della necessaria illustrazione in fatto e diritto”.

  1. Violazione dellart. 103 R.G.

 

Il ricorrente rileva che, ove la Corte Federale di Appello “avesse correttamente applicato l’art. 102 ed avesse quindi ritenuto sussistente la sola aggravante di cui alla lett. A dell’art. 102, escludendo l’aggravante prevista alla lettera J, avrebbe conseguentemente dovuto rideterminare la sanzione disciplinare” ai sensi dell’art. 103 R.G. e, quindi, ridurla di 1/3 rispetto a quella inflitta dal Tribunale federale.

  1. Violazione dellart. 101 R.G. Violazione dell’art. 132 n. 4 cpc – Difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione a supporto dell’accertamento della sussistenza delle aggravanti contestate; in particolare, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, così come quella resa in primo grado, sarebbe del tutto apodittica e priva “di una – sia pure succinta – motivazione, sia per ciò che concerne le modalità di computo della sanzione base che delle aggravanti contestate”.
  2. Violazione dellart. 104 R.G. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: revoca della omologa.

Il ricorrente imputa alla Corte Federale di Appello di non aver preso in considerazione alcuni fatti pacifici (in quanto non contestati neppure dalla Procura), che, se valutati, avrebbero condotto alla necessaria applicazione delle attenuanti di cui al comma 1, lett. c) e d), dell’art. 104 R.G., quantomeno con riferimento ai fatti oggetto del capo D di incolpazione (omologa del campo di gara), ovvero “la finalinobile che perseguiva il Comitato”, diretta ad assicurare “alle giovanissime atlete la possibilità di poter giocare nelle migliori condizioni logistiche possibili” e “la circostanza che il comitato aveva revocato la omologa ancora prima dell’avvio del procedimento a suo carico, attivandosi cioè ad eliminare le conseguenze dannose dellinfrazione”.

Il ricorrente chiede, in conclusione, l’accoglimento del ricorso con rinvio ovvero, in alternativa, la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 12 bis, co. 3, Statuto CONI.

Con memoria ex art. 60, co. 1, CGS si costituiva la FIPAV eccependo, in primis, la “inammissibilità del ricorso per divieto di novum nel giudizio avanti al Collegio di Garanzia. La resistente rileva in proposito che l’atto di reclamo innanzi alla CFA conteneva “una generica domanda subordinata di applicazione di pena più mite” senza “specifiche e puntuali censure avverso la sentenza di primo grado che (…) aveva disposto lapplicazione delle aggravanti di cui si tratta”.

La resistente eccepisce, in secondo luogo, la “inammissibilità del ricorso per violazione dellart. 12 bis dello Statuto CONI” e, in subordine, la sua “infondatezza”. 

La resistente denuncia che l’oggetto del ricorso concerne un sindacato di puro merito sulla determinazione dellentità della sanzione, come tale inammissibile nelle presente sede, mentre “l’unica censura di legittimità è quella di cui al III motivo di ricorso, la quale è però subordinata all’accoglimento dei primi due motivi cosicché l’inammissibilità di questi ultimi ne determinerebbe l’assorbimento.

La resistente parimenti eccepisce l’inammissibilità anche dei restanti motivi di ricorso, rilevando in proposito che il R.G. della FIPAV “non prevede la determinazione dei minimi e massimi edittali e, pertanto, l’esito sanzionatorio fissato dal provvedimento impugnato (e da quello del Tribunale) non può che essere frutto dell’applicazione dell’art. 107 del Regolamento (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).

La resistente eccepisce, infine, la “inammissibilità della domanda alternativa o subordinata, perché “estranea al perimetro della Giurisdizione del Collegio di Garanzia”, chiedendo, in conclusione, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Con memoria ex art. 60, co. 4, la FIPAV rinnovava le eccezioni formulate nella memoria di costituzione e difesa, procedendo al deposito di documenti.

Considerato in diritto

 

 

 

  1. In ordine al primo motivo di ricorso, si rileva che l’argomentazione addotta dal ricorrente per fondare l’insussistenza dell’aggravante di cui alla lett. J dell’art. 102 R.G., secondo cui non si sarebbe prodotto alcun vantaggio in favore suo o del Comitato dalla commissione degli illeciti contestati, posto che l’emolumento in denaro oggetto delle delibere “avrebbe potuto assicurare un vantaggio solo a coloro che lo percepivano e non anche a chi tale emolumento aveva deliberato, risulta destituita di fondamento, come si evince dal tenore della stessa norma richiamata, la quale prevede che il vantaggio al quale è riferita l’aggravante possa prodursi in favore non soltanto dell’autore dell’illecito, bensì anche di altri, che, nel caso in specie, si identificano nei beneficiari dei compensi in denaro.
  2. Anche il secondo motivo risulta destituito di fondamento, giacché è la stessa previsione di un emolumento, una volta accertatane l’illegittimità da parte dei giudici endofederali, a giustificare l’applicazione dellaggravante in contestazione in quanto comportante certamente un vantaggio di natura economica; pertanto, non sussiste il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente.
  3. Per effetto del mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, resta assorbito il terzo motivo di ricorso.
  4. In ordine al quarto motivo di ricorso, si rileva la sua inammissibiliin quanto tendente ad ottenere un sindacato di merito che esula dal perimetro della competenza di questo Collegio.

Il ricorrente lamenta, infatti, che l’irrogazione delle sanzioni nei giudizi endofederali non sarebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 102 R.G. FIPAV, poiché non supportata da un “iter argomentativo idoneo a far comprendere la ratio decidendi, ossia lo sviluppo logico giuridico che ha condotto la Corte dappello alla irrogazione della sanzione”.

4.1.  Va sul punto ricordato che il richiamato art. 102 R.G. FIDAL (oggi art. 101 nel testo vigente) prescrive che “nella erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed in genere di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione allinfrazione” e, daltra parte, che lo stesso R.G. non prevede la determinazione di minimi e massimi edittali.

4.2.  Il sindacato di legittimità entro i cui limiti può svolgersi il giudizio di questo Collegio, comè pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso Collegio, esula dalla valutazione in ordine all’entità o alla misura della sanzione irrogata dai giudici endofederali, nonché delle circostanze di fatto sulle quali si fonda l’accertamento della responsabilità (v., in questo senso, ex multis, SS.UU., 1° ottobre 2018, n. 63, in cui è detto che “innanzi a questo Collegio non sono scrutinabili motivi con cui si muovono censure di merito relative alla congruità della sanzione comminata, richiamando nello specifico la massima della precedente decisione delle stesse SS.UU, n. 2/2016, secondo cui “la legittimità della misura di una sanzione può essere valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza”).

4.3.  Nel caso in esame non appare sussistere alcuna delle due ipotesi sopra indicate (violazione dei presupposti di fatto o di diritto e manifesta irragionevolezza), giacché dalla decisione della Corte Federale di Appello è dato ricavare l’iter logico argomentativo sul quale si fonda l’accertamento della responsabilità, pur nel rispetto della forma sintetica di redazione del provvedimento prescritta dall’art. 2, co. 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

5.   Per le stesse ragioni risulta inammissibile il quinto motivo di ricorso, giacché con esso, in riferimento specifico all’incolpazione relativa allillegittima omologa del campo di gara, si chiede nella sostanza a questo Collegio di sostituirsi alla Corte Federale di Appello nellesame di circostanze di fatto (quali l’assenza di impianti alternativi o l’intervenuta  successiva revoca dell’omologa), la cui valutazione, a giudizio del ricorrente, avrebbe dovuto consentire l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 104 R.G.

Trattasi di un giudizio di merito che esorbita dai limiti della competenza di questo Collegio.

 

5.1 Solo per inciso va, peraltro, in questa sede osservato che l’incolpazione relativa all’omologa dell’impianto non concerneva soltanto il fatto in sé di aver emesso il provvedimento di omologa in assenza dei requisiti di legge, rispetto al quale, ai fini dell’accertamento dell’attenuante, poteva anche assumere in ipotesi rilevanza lintervenuta revoca (peraltro intervenuta solo successivamente), bensì anche il fatto di aver violato l’iter procedurale non effettuando il preventivo sopralluogo tecnico dei luoghi.

  1. Per quanto sopra, il ricorso risulta inammissibile (e comunque infondato), con il conseguente assorbimento dell’ultima eccezione di parte resistente concernente l’inammissibilità della domanda alternativa o subordinata.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. 

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge, in favore della FIPAV.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020. 

 

 

 

Il Presidente                                                                                     La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Laura Santoro

 

 

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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