CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/2020 del 7 agosto 2020 – Bernardo D’Aluiso/Federazione Italiana Golf

Decisione n. 39

 

         Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2020, presentato, in data 24 febbraio 2020, dal sig. Bernardo DAluiso

 

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Golf (FIG),

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 6/19 della Corte Sportiva dAppello della Federazione Italiana Golf (FIG), datata 21 gennaio 2020 e notificata il 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 5 novembre 2019, che aveva prosciolto il suddetto ricorrente, è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIG e, per l’effetto, irrogata, a carico del sig. D’Aluiso, la sanzione della squalifica temporanea, di cui all’art. 17, primo comma, lett. C), Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG per un periodo di 12 mesi.

Visto latto di ricorso e la documentazione ivi allegata;

uditi, nell'udienza del 7 luglio 2020, in collegamento telefonico, il difensore della parte ricorrente - sig. Bernardo D'Aluiso - avv. Fabio Iudica, nonché, in videoconferenza, mediante piattaforma Microsoft Teams, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella Camera di consiglio dello stesso giorno e del successivo 8 luglio, tenutasi in modalità telematica, il relatore, cons. Alfredo Storto.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

1.  Con decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Federazione Italiana Golf (FIG), emessa il 5 novembre 2019, Bernardo D’Aluiso veniva prosciolto dall’incolpazione di aver consegnato, in violazione dell’art. 17, comma 1, lettera d) (recte c), del Regolamento di Giustizia federale, uno score alterato e non veritiero nell’indicazione dei colpi (5 in luogo di 6) giocati alla buca 18 in occasione della gara UCAF Golf Trophy Servizi Immobiliari disputatasi il 4 ottobre 2019 presso il Castello di Tolcinasco Golf & C.

1.1.  Avverso questa decisione, motivata col fatto che non era stata raggiunta la prova sufficiente per l’affermazione di responsabilità del D’Aluiso, la Procura Federale aveva interposto reclamo, ai sensi dell’art. 45 del medesimo regolamento, innanzi alla Corte Sportiva di Appello della FIG, con atto redatto il 18 novembre 2019 e depositato presso il giudice di seconde cure il 19 novembre immediatamente successivo.

1.2.  La Corte, riunitasi dopo un rinvio il 9 gennaio 2020, con decisione n. 6/19, resa in data 21 gennaio 2020 e depositata il successivo 22 gennaio, aveva accolto il reclamo, sanzionando l’incolpato con “la squalifica temporanea di cui allart. 17, comma 1, lettera c), del Regolamento di giustizia, consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG, per un periodo di dodici mesi”.

    1. Questultima decisione è oggi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport da Bernardo D’Aluiso il quale, con un unico motivo di doglianza, chiede che venga dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare avviato a suo carico per essere stata pronunciata la decisione dappello oltre il termine di sessanta giorni scolpito dall’art. 38, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
    2. Non si è costituita in giudizio la FIG.
    3. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato il ricorrente e la Procura generale dello Sport, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

 
  1. Il ricorso è fondato.

Dispone l’art. 38, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI che «il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo».

Nel caso in esame, il reclamo innanzi alla Corte Sportiva dAppello della FIG è stato proposto con atto della Procura federale a quella pervenuto il 19 novembre 2019 (sul punto si veda il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione del 22 novembre 2019), cosicché il termine di sessanta giorni utile per concludere il giudizio sarebbe scaduto lunedì 20 gennaio 2020. Questo è stato invece definito con decisione sottoscritta il 21 gennaio 2020, pubblicata il giorno successivo (si veda il timbro federale apposto sulla prima pagina della decisione) e, infine, comunicata all’interessato il 23 gennaio.

E’ evidente come il termine regolamentare in questione sia stato violato dalla Corte Sportiva dAppello della FIG, che ha pronunciato la propria decisione fuori dallo spatium temporis consentito.

Da tanto, in accoglimento della domanda dell’incolpato e delle conformi conclusioni rassegnate dalla Procura Generale dello Sport, il procedimento disciplinare a carico di Bernardo D’Aluiso è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 38, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

  1. Quanto alle spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza, esse vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, a carico della Federazione Italiana Golf che dovrà altresì rifondere al ricorrente quanto da questi versato a titolo di contributo per la proposizione del ricorso.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

Accoglie il ricorso e, per leffetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente sig. Bernardo D’Aluiso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 600,00, oltre accessori di legge, a carico della FIG, più € 1.200,00 a titolo di rimborso del contributo versato per la proposizione del ricorso.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Alfredo Storto

 

 

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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