CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/2020 del 7 agosto 2020 – Giovanni Bianco/Federazione Italiana Nuoto

Decisione n. 41

 

         Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Mario Stella Richter - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2020, presentato, in data 28 febbraio 2020, dall'ingGiovanni Bianco, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Nasuti,

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 1/2020 della Corte di Appello Federale, Sez. I, in funzione di Corte Sportiva dAppello, della Federazione Italiana Nuoto, adottata il 15 gennaio 2020 nel procedimento n. 26/FIN/2019 e pubblicata sul sito della FIN il 30 gennaio 2020, con la quale, nel respingere il ricorso presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, è stata confermata la decisione n. 16/2019 del Tribunale Federale, adottata il 3 dicembre 2019, che, considerati i due mesi di sospensione disposti in via cautelare e già scontati, aveva irrogato, a carico dell'ing. Bianco, la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale di ulteriori nove mesi, con riferimento alla violazione dell’art. 21.14 R.P.N..

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dal ricorrente ing. Giovanni Bianco;

uditi, in videoconferenza, mediante piattaforma Microsoft Teams, nell'udienza del 7 luglio 2020, l’avv. Gianluca Nasuti per il ricorrente, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b) e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la reiezione del ricorso;

udito, nelle successive camere di consiglio dello stesso 7 luglio 2020 e dell'8 luglio 2020, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

  1. Con ricorso in data 28 febbraio 2020, l'ing. Giovanni Bianco impugnava la decisione n. 1/2020 della Corte di Appello Federale, Sez. I^, in funzione di Corte Sportiva dAppello, della Federazione Italiana Nuoto, adottata il 15 gennaio 2020, con la quale, nel respingere il ricorso presentato dallo stesso ing. Bianco avverso la decisione di primo grado, veniva confermata la decisione n. 16/2019 del Tribunale Federale, adottata il 3 dicembre 2019, che, considerati i due mesi di sospensione disposti in via cautelare e già scontati, aveva irrogato, a carico dell'ing. Bianco, la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale di ulteriori nove mesi, con riferimento alla violazione dellart. 21.14 R.P.N.
  1. Il ricorso a questo Collegio di Garanzia così concludeva: "in totale riforma della decisione impugnata, ed in accoglimento dei motivi di ricorso, previa acquisizione degli atti dei due gradi di giudizio, voglia [il Collegio di Garanzia dello Sport] dichiarare la nullità della decisione impugnata per i motivi di cui alla narrazione del ricorso, rimettendo se del caso ad altra sezione della Corte federale di Appello per il giudizio di rinvio".
  2. La Federazione Italiana Nuoto (FIN) non si costituiva.
  3. Alla udienza del 7 luglio 2020, il Collegio, dopo aver udito il difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, che ha concluso per la reiezione del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. L'Ing. Bianco articola la propria impugnazione attraverso quattro motivi di ricorso.
  2. Con il primo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 75 e 92 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la decisione di primo grado sarebbe a suo avviso nulla per mancata pronunzia del dispositivo immediatamente dopo la camera di consiglio del 3 dicembre 2019.
  3. Il motivo è infondato.
  4. Ammesso che lo stesso giorno del 3 dicembre 2019 il Tribunale Federale non abbia letto il dispositivo della sua decisone all'esito della camera di consiglio (il che non risulta provato dalla documentazione in atti ed è contraddetto dalla motivazione della sentenza della Corte Sportiva d'Appello), si deve comunque rilevare che termini e tempistiche di cui all'art. 75 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN ("La decisione è deliberata immediatamente. Il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi per la particolare complessità della controversia, indica un termine, non superiore a dieci giorni, per il deposito della motivazione. In tal caso, lappello alla Corte federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. [...] La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.") hanno natura ordinatoria e carattere sollecitatorio. Il loro eventuale mancato rispetto non comporta comunque la nullità della sentenza. Ciò che deve essere comunque assicurato - e nel caso di specie lo è stato - è che la decisione sia emessa nei termini e che il termine per la impugnazione della decisione inizi a decorrere dal momento di effettiva pubblicazione e comunicazione della motivazione della sentenza.
  5. Con il secondo motivo di ricorso, si invoca la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 4, 42, comma 1, 45, comma 3, 68, 74, comma 1, 83, comma 5, e 86 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, per non essere stata la procedura sospesa in attesa della acquisizione degli atti di un procedimento penale sugli stessi fatti, con asserita violazione del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo per mancata assunzione di elementi istruttori dedotti nelle memorie difensive, in quanto contenuti nel fascicolo penale e non acquisiti nel procedimento di fronte al giudice sportivo. In particolare ciò, secondo il ricorrente, ha determinato la mancata decisiva acquisizione di filmati dell’incontro e degli ulteriori certificati medici che ridimensionavano l’entità dell’infortunio subito dall’atleta giapponese.
  1. Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.
  2. E' inammissibile nella parte in cui è in sostanza volto a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti alla base della decisione (ai fini di una diversa quantificazione della sanzione irrogata).
  3. E' comunque infondato in diritto perché la giustizia sportiva, compresa quella disciplinare, è improntata al canone dell’autonomia dalla giustizia statale e tale autonomia si declina, tra l’altro, nella facoldel giudice sportivo di valutare in autonomia il materiale istruttorio acquisito e di “valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentanti o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale" (cole Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione del 4 agosto 2016, n. 37; e, nello stesso senso, anche la sentenza di questa IV^ Sezione del 24 marzo 2016, n. 14). Orbene, tale valutazione è stata fatta dal giudice dell'Appello che, con ampia e coerente motivazione, ha ritenuto di poter irrogare al ricorrente la sanzione sportiva, sulla base degli elementi acquisiti e ritenuti a tal fine sufficienti.
  4. Con il terzo motivo di ricorso, l'ing. Bianco lamenta la "omessa e/o insufficiente motivazione sulla dinamica dei fatti occorsi il 25 settembre 2019 e/o comunque [la] violazione di legge della decisione impugnata  nella parte in cui non riconosce l'involontarietà  del gesto compiuto dal sig. Bianco e/o comunque non lo ritiene un gesto di reazione ad una presa scorretta da parte di più avversari", nonché la "erronea valutazione delle prove" e la "condanna meramente indiziaria".
  5. Il motivo è chiaramente inammissibile per riproporre, in modo neanche troppo indiretto, un esame del merito dei fatti e una rivalutazione degli stessi, ai fini della quantificazione della sanzione: giudizi ovviamente preclusi al Collegio di Garanzia dello Sport. Sugli stessi esiste, nel caso di specie, una decisione del giudice di merito scevra da omessa o anche solo insufficiente motivazione.
  6. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, si contesta la "violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena", per "mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 26, lett. a) e b), prevalente sulle contestate aggravanti".
  7. Il motivo è infondato, perché, ancora una volta, mira ad ottenere una nuova valutazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito, che alle stesse ha dedicato coerente motivazione per giustificare la quantificazione della pena e la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti.
  1. Il ricorso deve essere quindi respinto.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, stante la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione della FIN, non vi è luogo a provvedere.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Rigetta il ricorso. 

 

Nulla per le spese. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020. 

 

Il Presidente                                                                                     Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Mario Stella Richter

 

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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