CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/2020 del 21 dicembre 2020 – ASD Polisportiva Pegaso e Calogero Di Carlo/Federazione Italiana di Atletica Leggera

Decisione n. 63

 

         Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2020, presentato, in data 14 luglio 2020, dalla ASD Polisportiva Pegaso e dal suo Presidente pro tempore, Calogero Di Carlo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcantonio Moschetti e Daniela Ferrara,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020,  con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti,  è statintegralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 9 dicembre 2020, celebrata in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore dei ricorrenti - ASD Polisportiva Pegaso e dott. Calogero Di Carlo - avv. Daniela Ferrara; l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDAL, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, in videoconferenza nella Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.

 

 

Ritenuto in Fatto

                                                                                     

 1. In data 19 settembre 2019, il Presidente del Comitato provinciale della FIDAL di Messina trasmetteva un esposto alla Presidenza Federale della FIDAL denunciando che la ASD Polisportiva Pegaso, “in occasione della manifestazione sportiva di corsa su strada 18° Memorial podistico salvo DAcquisto Gold Edition (…) avesse messo in atto un marchingegno rivolto a considerare tutti gli iscritti anche come tesserati ACSI e conseguentemente assumendo che la competizione fosse sotto legida EPS e non Fidal, e ciò nonostante lassenza di qualsivoglia autorizzazione e accettazione da parte del Consiglio Direttivo della ASD stessa”.

2. A seguito di tale esposto, la Procura Federale avviava il procedimento disciplinare avverso la ASD Polisportiva Pegaso Athletic ed il suo Presidente Calogero Di Carlo, imputando loro la violazione degli artt. 1, 6, comma 1 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, per aver, in occasione della manifestazione sportiva di corsa su strada 18° Memorial podistico Salvo DAcquisto Gold Edition, organizzata dalla stessa ASD Polisportiva Pegaso Athletic sotto legida della ACSI Sicilia Occidentale, svoltasi a Palermo in data 15.9.2019, manifestazione non iscritta nel calendario regionale Fidal, a seguito di esplicito rigetto per la concomitanza del IV° trofeo Luigi Cacopardi, manifestazione nazionale Fidal  organizzata  da  ASD  Torre  Bianca,  posto  in  essere  una  condotta  raggiratrice  dellConvenzione Fidal-EPS, anche in considerazione che i nuovi soci di società affiliata ACSI devono essere accettati dal Consiglio Direttivo, fornendo a ciascun partecipante, non precedentemente tesserato ACSI, una tessera ACSI al fine di rendere possibile la sua partecipazione ad evento EPS, non permettendo la partecipazione di atleti tesserati Fidal alla suddetta manifestazione, che figureranno nella classifica finale quali tesserati ACSI attraverso la Pegaso, questi ultimi per un totale di oltre 580 tesserati a fronte di 336 tesserati presenti nella ASD Polisportiva Pegaso affiliata ACSI”.

3. In data 23 gennaio 2020, la ASD Polisportiva Pegaso riceveva comunicazione al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale ordinaria (pa766@fidal.it) della sentenza del TFN, resa in data 7 gennaio 2020, n. 4, depositata in data 20 gennaio 2020, con la quale la stessa Polisportiva ed il suo Presidente venivano condannati rispettivamente alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e dell’inibizione per mesi 6, così quantificate in ragione della contumacia dei due incolpati. Secondo il TFN, infatti, gli incolpati, una volta ricevuto il rifiuto di inserimento del Memorial Salvo D’Acquisto tra le gare in convenzione FIDAL-ACSI, per non perdere atleti partecipanti e le relative quote di iscrizione (…) escogitavano la soluzione di organizzare la manifestazione sotto legida della ACSI Sicilia Occidentale, usufruendo delle norme della Convenzione Fidal-EPS e facendo sì che tutti gli atleti partecipanti fossero quindi iscritti allACSI con la quale la stessa era anche affiliata () con ciò pregiudicando la contemporanea manifestazione nazionale che invece ha perso, nelloccasione, un buon numero di partecipanti”.

4. Veniva, quindi, proposta, in data 4 febbraio 2020, impugnazione avanti la CAF con la quale i reclamanti denunciavano: i) l’incolpevole ignoranza degli atti del procedimento, in quanto gli stessi erano stati inviati ad una casella di posta elettronica certificata attivata in modo autonomo dalla FIDAL all’atto della richiesta di rinnovo dell’affiliazione, senza che la società ne fosse a conoscenza; ii) nessuna comunicazione degli atti del procedimento era mai pervenuta al tesserato Calogero Di Carlo, Presidente della ASD Polisportiva Pegaso, né all’indirizzo pec utilizzato dalla FIDAL per l’invio degli atti del procedimento alla società né alla sede di questultima; iii) la sussistenza delle violazioni contestate, posto che il 10° Memorial podistico Salvo D’Acquisto era consistito in una manifestazione sportiva a carattere amatoriale, organizzata sotto l’egida dell’ACSI con il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalle normative di settore; iv) l’erroneo addebito relativo alla mancata osservanza della procedura di tesseramento presso la società affiliata ACSI, in quanto le domande di tesseramento non necessitavano di accettazione da parte del Consiglio Direttivo della società stessa; v) l’assenza di qualsiasi pregiudizio per la FIDAL, a causa della contemporanea manifestazione nazionale in programma a Messina (IV° trofeo Luigi Cacopardi),  atteso  che  nella  stessa  giornata  (15  settembre  2019)  la  stessa  FIDAL  aveva autorizzato altre tre gare; vi) l’erroneo assunto che la manifestazione avesse carattere lucrativo, atteso che il Memorial Salvo D’Acquisto ha per scopo la diffusione della cultura della legalitra i giovani, tanto da essere intitolato al nome del vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia doro al valor militare per essersi sacrificato per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste.

5. Con pec in data 5 febbraio 2020, la segreteria della CFA trasmetteva il decreto di fissazione dell’udienza di trattazione per il giorno 9 marzo 2020, successivamente rinviata al 6 aprile 2020, giusta pec del 6 marzo 2020 della segreteria della CFA.

6. Con pec del 17 giugno 2020, la segreteria della CFA comunicava al difensore dei reclamanti l’emissione della sentenza n. 02/2020 allegando, tuttavia, la sentenza del TFN nel giudizio di primo grado. Su richiesta del difensore dei reclamanti, con pec del 22 giugno 2020 la segreteria della CFA provvedeva ad inviare in allegato la sentenza della CFA, che respingeva il reclamo proposto e confermava la sentenza del TFN. Secondo la CFA, infatti: i) l’indirizzo pec al quale erano stati inviati tutti gli atti del procedimento era quello attivato in data 25 gennaio 2018 su richiesta del Presidente della società e, pertanto, doveva ritenersi pienamente legittimo; ii) le motivazioni discrezionali della FIDAL sulla compilazione dei calendari di gara non rientrano tra le questioni di competenza della CFA; iii) la FIDAL aveva espressamente rigettato la richiesta di svolgere il Memorial Salvo D’Acquisto in data 15 settembre 2019 e di ciò gli organizzatori erano perfettamente a conoscenza; iv) la decisione di far disputare il Memorial Salvo D’Acquisto sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale altro non era che l’escamotage utilizzato per aggirare il diniego della FIDAL, come dimostrava il fatto che il tesseramento ACSI era avvenuto “sul campo” o immediatamente prima della competizione e che tutti gli atleti, che inizialmente erano stati iscritti con l’associazione sportiva di provenienza, sono stati poi classificati all’arrivo come atleti della ASD Polisportiva Pegaso.

7. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2020, la ASD Polisportiva Pegaso ed il Suo Presidente Calogero Di Carlo hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei confronti della FIDAL e della Procura Federale della FIDAL avverso la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti, è stata integralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00.

8. Il ricorso è affidato a 8 motivi

9. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione degli artt. 38, comma 2, CGS e 51, comma 2, R.G. FIDAL, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare. Secondo i ricorrenti, infatti, il dispositivo della decisione della CFA del 18 maggio 2020 non è mai stato notificato ai ricorrenti né è stato pubblicato, mentre la sentenza, completa delle motivazioni, ad oggi non ancora pubblicata, è stata portata a conoscenza dei ricorrenti soltanto in data 22 giugno 2020 a seguito di notifica via pec al difensore costituito nel giudizio di appello. Tenuto conto della sospensione dei termini, a causa dell’emergenza sanitaria dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, tra la data del ricorso (4 febbraio 2020) e la data in cui la sentenza della CFA è stata depositata, sono trascorsi 69 giorni, mentre, se si considera la data in cui la sentenza è stata notificata ai ricorrenti, i giorni trascorsi sono 74.

10. Con il secondo motivo, viene eccepita la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 2 CGS e 15, commi 1 e 2, R.G. FIDAL, degli artt. 37, comma 6, CGS e 50, comma 6, R.G. FIDAL, con conseguente nullità della sentenza impugnata, in quanto ai ricorrenti sarebbe stato impedito di avere conoscenza della fissazione dell’udienza di trattazione e, conseguentemente, di presentare memorie esercitando in tal modo il proprio diritto di difesa. Contrariamente a quanto affermato dalla CFA, il decreto di fissazione dell’udienza per il giorno 18 maggio 2020, con proposta di trattazione del reclamo mediante scambio di note scritte, non sarebbe mai stato comunicato.

11. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 11 CGS e 24 R.G. FIDAL per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Secondo i ricorrenti, le comunicazioni degli atti del procedimento effettuate dalla Procura Federale sarebbero illegittime in quanto effettuate ad un indirizzo pec attivato in modo autonomo dalla FIDAL all’atto della richiesta di affiliazione e allinsaputa della società, che ha potuto ottenere le credenziali di accesso a tale indirizzo pec solo in data 29 gennaio 2020.

12. Con il quarto motivo, si contesta l’incolpazione, ex artt. 1, comma 6, dello Statuto FIDAL, degli artt. 1, commi 1, 2 e 13, e 2, commi 1 e 3, R.G. FIDAL per violazione di legge ed omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti. Secondo i ricorrenti, infatti, l’incolpazione ex art. 1 Statuto FIDAL sarebbe affetta da genericità ed indeterminatezza, in quanto l’unica norma riferibile al caso di specie sarebbe quella di cui al comma 2, lett. c). Con riguardo, invece, all’incolpazione ex art. 6, comma 1, dello Statuto Federale, viene eccepita l’indeterminatezza, posto che nella sentenza di condanna non vi è alcuna indicazione specifica delle norme violate. Con riguardo all’incolpazione ex artt. 1, commi 1, 2 e 13, e 2, commi 1 e 3, R.G. FIDAL, i ricorrenti assumono che il principio della lealtà sportiva, il rispetto delle norme federali e del Codice di comportamento sportivo non possano assumere autonomo rilievo, giacché la loro rilevanza sarebbe subordinata al preventivo accertamento della violazione delle altre disposizioni oggetto di  incolpazione. Secondo i ricorrenti, la CFA, pur dando atto che la sentenza del TFN aveva accertato la violazione degli artt. 1 e 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 2 e 13, e 2, commi 1 e 3, del Regolamento Giustizia, avrebbe omesso del tutto di motivare in merito alla violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale. Inoltre,  la sentenza della CFA sarebbe affetta da contraddittoria motivazione in quanto, da un lato, afferma di non poter entrare nel merito delle motivazioni discrezionali della FIDAL sulla composizione dei calendari delle gare, ma, dall’altro lato, avrebbe fondato la responsabilità dei ricorrenti sulla concomitanza tra il Memorial Salvo D’Acquisto ed altra competizione nazionale.

13. Con il quinto motivo, si eccepisce la violazione di legge con specifico riferimento al regolamento recante il Modello di convenzione tra FSN ed EPS approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 324 del 27 luglio 2015. Secondo i ricorrenti, infatti, da un lato, le manifestazioni competitive-agonistiche alla cui organizzazione e controllo è designata la FIDAL sono soltanto quelle tassativamente elencate (vale a dire, le manifestazioni su pista a carattere territoriale, nazionale ed internazionale, le manifestazioni non stadia inserite in calendario federale Gold, Silver e Bronze di corsa su strada, cross, montagna, trail, ultradistanze, nonché maratona e mezza maratona); dall’altro lato, che l’ACSI può sempre svolgere manifestazioni sportive, tramite le proprie affiliate, al di fuori dell’ambito della Convenzione con la FIDAL, purché non si tratti di manifestazioni sportive agonistiche come sopra individuate. E siccome il 10° Memorial podistico Salvo D’Acquisto era stato organizzato sotto l’esclusiva egida dell’ACSI, tanto che in nessun documento o luogo figurava la denominazione o il logo FIDAL, l’organizzazione della manifestazione doveva ritenersi avvenuta in piena conformità ai principi ed alle finalità che regolano lattività dell’ACSI.

14. Con il sesto motivo, si eccepisce l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’addebito relativo alla violazione delle procedure di tesseramento, in quanto la CFA non avrebbe fondato tale addebito su alcun referente normativo specifico e ciò in quanto, secondo i ricorrenti, non sussiste alcuna prescrizione federale che possa in qualche modo suffragare le conclusioni della CFA.

15. Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano lomessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’addebito secondo cui i singoli atleti hanno gareggiato con la maglia della società sportiva FIDAL di appartenenza e che figurano nella classifica finale quali tesserati ACSI attraverso la ASD Polisportiva Pegaso. Secondo i ricorrenti, infatti, tale circostanza non può assumere alcuna rilevanza disciplinare nei loro confronti, trattandosi del fatto di un terzo il cui operato non è ascrivibile a responsabilità dell’organizzatore della manifestazione

16. Con l’ottavo motivo, si denuncia la manifesta illogiciin merito alla determinazione della misura della sanzione e l’omessa motivazione su detto punto, per non aver considerato che la mancata partecipazione dei ricorrenti al procedimento di primo grado era dipesa esclusivamente dal fatto che gli stessi non erano a conoscenza del procedimento per i motivi sopra illustrati.

17. Sulla scorta di tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto al Collegio di Garanzia, in via principale, di accogliere il ricorso, dichiarando estinto il procedimento disciplinare e, in subordine, di accogliere il ricorso, dichiarando l’illegittimità del procedimento svoltosi dinnanzi alla CFA e, per l’effetto, di annullare la sentenza della CFA  n.  2/2020, decidendo la controversia senza rinvio. In via ulteriormente subordinata, è stato chiesto di annullare l’impugnata sentenza della CFA con rinvio alla CFA,in diversa composizione.

18. Si è costituita la FIDAL, con memoria depositata in data 21 settembre 2020, eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso con riferimento alla posizione della ASD Polisportiva Pegaso, poiché la sanzione inflitta alla medesima di € 2.000,00 è largamente inferiore al limite previsto dall’art. 54, comma 1, CGS. Nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza dei motivi.

19. Entrambe le parti depositavano la memoria ex art. 60, comma 4, CGS; i ricorrenti, in data 1 dicembre 2020 depositavano, altresì, una breve memoria per l’udienza del 9 dicembre 2020, originariamente fissata per il giorno 10 novembre 2020.

20. Nell'udienza del 9 dicembre 2020 sono stati sentiti l’avv. Daniela Ferrara per i ricorrenti, lavv. prof. Guido Valori per la FIDAL e l’avv. Guido Cipriani per la Procura Generale dello Sport.

 

 

Considerato in diritto

 

 

21. Il ricorso presentato dalla ASD Polisportiva Pegaso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione dell’art. 54, comma 1, CGS CONI. Non è contestato, infatti, che la sanzione comminata alla ASD Polisportiva Pegaso sia pari ad € 2.000,00 e, quindi, inferiore al limite previsto per proporre impugnazione avanti al Collegio di Garanzia.

21. Per quanto riguarda il ricorso presentato dal sig. Calogero Di Carlo, il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato.

22. Lart 38 CGS CONI dispone che Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo” a pena di estinzione del giudizio disciplinare”.

Come più volte ribadito da questo Collegio, ai fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione. Ne consegue che Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dellorgano giudicante è pronunciata - in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, allesito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione” (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 46; conf. Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 7 marzo 2017, n. 19).

23. Nel caso di specie, tuttavia, tale principio di diritto non può essere utilmente invocato in quanto non vi è alcuna prova che il dispositivo della contestata decisione sia stato assunto nella data indicata. Infatti il dispositivo della CAF del 18 maggio 2020, in atti, che la Federazione assume di aver trasmesso il successivo 20 maggio, risulta privo delle firme sia del Presidente che del Relatore e, pertanto, non può assumere, in relazione alla data indicata, quella fede privilegiata riconosciutagli dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia sopra ricordata.

24. In tale contesto, non risulta contestato il fatto che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza della sentenza della CFA soltanto in data 22 giugno 2020, per effetto della notifica della stessa all’indirizzo pec del difensore costituito nel giudizio di appello. Siccome il ricorso era stato depositato in data 4 febbraio 2020, anche tenendo conto della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, tra la data del ricorso e la data di notifica della sentenza della CFA  ai ricorrenti sono decorsi 74 giorniD’altra parte,  anche considerando la data di deposito della sentenza della CAF - il 17 giugno 2020 - i giorni trascorsi dalla data di presentazione del ricorso sono 69.

25. Alla luce di quanto sopra, il giudizio disciplinare deve ritenersi definitivamente estinto per violazione del citato termine di cui all’art. 38 CGS CONI.

26. Il Collegio, peraltro, ritiene di dover rilevare che anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato.

Non è contestato, infatti, che i ricorrenti, che avevano chiesto che gli atti del procedimento fossero inviati all’indirizzo PEC del difensore costituito, non abbiano avuto notizia della fissazione dell’udienza di trattazione della causa per il giorno 18 maggio 2020 e ciò ha impedito loro di esercitare il diritto di difesa, con conseguente grave violazione dei principi del giusto processo, a nulla rilevando il fatto, eccepito dalla FIDAL, che la Procura non aveva prodotto per tale udienza scritti difensivi.

27 In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli altri motivi

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla ASD Polisportiva Pegaso.

 

 

Accoglie il ricorso del Presidente Calogero Di Carlo e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIDAL, in favore del Presidente Calogero Di Carlo.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso nella Camera di consiglio, tenutasi con modalità telematica, del 9 dicembre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                     Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Stefano Bastianon

 

 

Depositato in Roma, nella sede del CONI, in data 21 dicembre 2020

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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