CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/2019 del 23 ottobre 2019 – U.S. Governolese/ASD Unione Team SCB/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 86 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dalla U.S. Governolese, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Bonfogo, 

 

contro 

 

la ASD Unione Team SCB

 

e contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

 

per l’annullamento 

 

della sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale  - Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente avverso la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ciro Prospero, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio, ed € 691,25 a titolo di penale.

 

Non si è costituita in giudizio la convenuta. 

 

Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita; 

 

uditi, nell’udienza del 24 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - U.S. Governolese - avv. Francesca Bonfogo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giornola relatrice, prof.ssa Laura Santoro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

La società ricorrente, partecipante al campionato di Eccellenza della FIGC, girone C, Lombardia, nella stagione sportiva 2017/2018 procedeva al tesseramento con vincolo annuale nella categoria “allievi” del calciatore Ciro Prospero, tesserato nelle due precedenti stagioni sportive con la società A.S.D. Union Team S.C.B. e, nella successiva stagione sportiva, 2018/2019, procedeva al rinnovo del tesseramento dello stesso calciatore, con vincolo pluriennale nella categoriagiovani dilettanti”.

Sorta contestazione tra la società ricorrente e la A.S.D. Union Team S.C.B in merito all’entità del premio di preparazione dovuto dalla prima in favore della seconda, la Commissione Premi di

Preparazione della FIGC condannavla U.S. Governolese  al pagamento  dell’importo complessivo di euro 3.456,25, di cui euro 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della A.S.D. Union Team S.C.B., quale unica società titolare del vincolo annuale nel triennio di riferimento, ai fini del computo dello stesso premio sulla base della normativa federale.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, al quale la U.S. Governolese aveva proposto appello, confermava la decisione della Commissione Premi, richiamandosi ad una sua “costante giurisprudenza, secondo la quale “ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dellindividuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

La U.S. Governolese ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio sulla base dei seguenti motivi:

  1. Violazione di norme di diritto: l’art. 96 NOIF.

La ricorrente lamenta che la normativa federale in materia di premio di preparazione contenuta nell’art. 96 NOIF non limita lambito di applicazione ed il diritto di ottenerlonei casi, quale quello in esame, in cui una società sia “contemporaneamente lultima titolare del tesseramento annuale di un calciatore e, dalla stagione sportiva successiva, la prima titolare del tesseramento pluriennale del medesimo atleta.

La ricorrente rileva, in proposito, come tale previsione non sia mai stata inserita nella normativa federale nonostante le diverse modifiche operate dal legislatore federale, da ultimo con il C.U. 152/A del 24 giugno 2019, entrato in vigore il 1° luglio 2019 e, daltra parte, il  Comitato Regionale Lombardia della LND, in casi analoghi a quello in oggetto, aveva confermato la validità del computo del premio operato dalla stessa, in difformità rispetto all’orientamento espresso dal TFN.

  1. Insufficiente motivazione.

La ricorrente lamenta che le motivazioni della decisione del TFN sono “del tutto carenti di valenza giuridica, normativa argomentativa, a loro volta frutto di interpretazioni soggettive fuorvianti e insufficienti, costituenti “ormai una costante giurisprudenza da cui gli stessi Giudici, di default, e per loro stessa ammissione, ormai, non si discostano.

La ricorrente, in particolare, sottolinea come nelle motivazioni della decisione qui appellata emerga lesigenza di tutelare lo spirito di solidarietà e mutualità sotteso alla disciplina del premio di preparazione (…) spirito che rischia (…) di essere pregiudicato da una società () che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del calciatore quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano (n.d.r.: leggasi “assicura) il vincolo pluriennale.  La ricorrente, in proposito, “nel ribadire lassoluta insufficienza, oltre che infondatezza, delle motivazioni contestate, rileva come “durante lultimo tesseramento annualedel calciatore Ciro Prospero, abbia messo a sua disposizione le strutture sportive, lo staff tecnico, lo staff sanitario per la formazione e la crescita dellatleta, senza, daltra parte, alcuna certezza in ordine al fatto che lo stesso sarebbe rimasto tesserato con essa anche nella stagione successiva.

In conclusione, la ricorrente chiede l’annullamento dellimpugnata decisione del TFN, sez. V.E., con il riconoscimento in capo alla stessa della qualifica di “penultima società” titolare del vincolo annuale del calciatore Ciro Prospero e, conseguentemente, che venga modificato l’importo da corrispondersi in complessivi euro 1.106,00 e venga disposto il reintegro a favore della stessa della maggiore somma addebitata  in forza dell’impugnata decisione pari ad euro 2.360,25 (comprensiva di penale), oltre ad euro 130,00 quale tassa di instaurazione del giudizio avanti al TFN, sez. V.E.. Con vittoria di spese del presente giudizio. 

 

Considerato in diritto

 

La questione oggetto del presente giudizio concerne l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF, che disciplina il “Premio di preparazione”. Detto articolo, che è stato oggetto di modifica, da ultimo, con delibera del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), prevedeva, al tempo dei fatti in causa, al comma 1, che «Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per  i coefficienti di seguito indicati» (differenti a seconda del campionato di riferimento e della tipologia di atleta interessato, ovvero se trattasi di calciatore dilettante, professionista, calciatrice o calciatore di calcio a 5). Al comma 2 si stabiliva poi che «Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero».

L’intervenuta modifica, sopra citata, è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa de qua alla sola platea delle società della LND e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette leghe. Si è previsto, infattiche il premio di preparazione sia dovuto nelle ipotesi in cui il tesseramento pluriennale segua ad un tesseramento come giovane con vincolo annuale soltanto presso società della LND o della Lega PRO, mentre vengono prese in considerazione non più «le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni», bensì «le ultime tre Società (…) titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi cinque anni».

Con riguardo a queste ultime, in particolare, si specifica che il diritto al premio di preparazione sorga «nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale».

Con tale disposizione, inserita ex novo nel testo dell’art. 96, comma 1, come da ultimo modificato, si individua quindi proprio la fattispecie, che è oggetto del presente giudizio, salvo lo specifico riferimento al settore di Lega PRO, nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale segue al tesseramento con vincolo annuale da parte della medesima società.

Va sin dora osservato, al riguardo, come il legislatore federale non abbia previsto per tale specifica ipotesi una disciplina in ordine al computo del premio di preparazione difforme rispetto a quella generalmente prevista per tutte le altre ipotesi.

Ciò detto, l’interpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dellindividuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni.

Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa.

Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La solidarietà, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi  e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge.

L’excursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anchesso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sull’assunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale.

Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso unaltra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno de), non vè alcuna assicurazionein favore della società che ha formato il giovane calciatore di usufruire’ di tale formazione.

Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società.

Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente l’ipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina.

Pertanto, la socieASD Union Team SCB non può essere riconosciuta, così come statuito dai Tribunale Federale, quale unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, ma deve invece essere considerata la “penultima” (dovendo essere considerata anche l’attività di preparazione svolta dalla ricorrente), con conseguente riformulazione dell’entità del premio di preparazione alla stessa spettante sulla base del coefficiente indicato nella tabella riportata nell’art. 96 NOIF, nel testo previgente, e dichiarazione di inefficacia della somma addebitata a titolo di penale.

Giacché tale riformulazione non richiede lo svolgimento di accertamenti di fatto, consistendo, piuttosto, in un calcolo matematico sulla base di dati certi già acquisiti, ai sensi dell’art. 62 CGS deve decidersi la presente controversia senza rinvio.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso. 

 

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  nella  misura  di   1.500,00,  oltre accessori di legge, a carico della FIGC.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2019. 

 

Il Presidente                                                                 La Relatrice

F.to Dante D'Alessio                                                     F.to Laura Santoro 

 

Depositato in Roma, in data 23 ottobre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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