CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/2019 del 10 dicembre 2019 – A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.S. Arezzo S.r.l.

Decisione n. 93

        Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da 

Laura Santoro - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Tommaso Edoardo Frosini

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2019, presentato, in data 6 settembre 2019, dalla A.S.CD. Aquila 1902 Montevarchi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, via De’ Marchi, n. 4/2,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio  (FIGC), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 9,

 

nonché contro

 

la S.S. Arezzo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michelle Cozzone e Giuseppe Chiacchio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, 

 

avverso

 

la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN - SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN - SVE del 7 agosto 2019, con la quale è stata annullata la decisione della Commissione Premi presso la FIGC, pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso promosso dalla società ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione, ai sensi dell’art. 96 NOIF, in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, condannando la società U.S. Arezzo al pagamento di un importo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 in favore della società Montevarchi ed € 4.258,10 a titolo di penale da versare alla FIGC. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 28 ottobre 2019, il difensore della parte ricorrente - A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi - avv. Luigi Carlutti, giusta delega alluopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; l’avv. Michele Cozzone, per la resistente S.S. Arezzo S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1.- LA.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi (in prosieguo anche “Montevarchi”) nella stagione sportiva 2015/2016 ha tesserato con vincolo annuale il calciatore Tommaso Occhiolini, nato il 20 ottobre 2003.

Nella stagione 2016/2017 il calciatore è stato tesserato come giovane con vincolo annuale dall’U.S. Arezzo S.r.l.. Nella stagione successiva (2017/2018) il calciatore non risulta tesserato da alcuna società calcistica.

Nella stagione 2018/2019 l’Occhiolini ha ottenuto il tesseramento come giovane di serie con vincolo pluriennale con lArezzo.

2.- Con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019 la Commissione Premi presso la FIGC ha accolto il ricorso del Montevarchi, riconoscendo ad esso il diritto di percepire dall’Arezzo il premio di preparazione di cui all’art. 96 NOIF in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, per un importo di € 12.166,00. Ha, altresì, previsto il pagamento di € 4.258,10 a titolo di penale in favore della FIGC.

3.- La S.S. Arezzo S.r.l., che ha acquisito il complesso aziendale dellU.S. Arezzo S.r.l., nel frattempo dichiarata fallita, e ottenuto il trasferimento del titolo sportivo, ha proposto reclamo al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche avverso la delibera della Commissione Premi, rilevando che il calciatore nella stagione sportiva 2017/2018 era privo di vincolo di tesseramento.

L’interruzione nella carriera del calciatore avrebbe fatto venire meno l’obbligo dell’Arezzo di corrispondere al Montevarchi il premio di preparazione, a seguito del tesseramento quale giovane di serie.

Con decisione assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN - SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN - SVE del 7 agosto 2019, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha accolto il reclamo dell’Arezzo e ha annullato la decisione della Commissione Premi.

4.- Il Montevarchi ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, deducendo i seguenti motivi:

4.1. - L’interpretazione letterale dell’art. 96 NOIF - che fa gravare l’obbligo di pagare il premio di preparazione sulle società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani” - sarebbe errata. Essa trascurerebbe la ratio della norma dell’art. 96 NOIF, legata unicamente alla continuità tra la fase di preparazione e il successivo impiego dell’atleta in categorie superiori.

4.2. - Il calciatore Occhiolini, sebbene non tesserato nella stagione sportiva 2017/2018, ha, tuttavia, ugualmente preso parte all’attività agonistica dell’Arezzo, come dimostrato dal fatto che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con C.U. n. 19/TFN del 6 agosto 2019, ha sanzionato l’atleta e i dirigenti dell’Arezzo proprio a causa dell’utilizzazione in quattro gare dell’Occhiolini, calciatore non tesserato.

Dalla documentazione prodotta in atti e da articoli di giornale risulterebbe la partecipazione del calciatore in numerose gare della stagione 2017/2018.

Tale comportamento dell’Arezzo, peraltro, non sarebbe isolato, giaccla società è stata sanzionata a causa dellutilizzo in gare di un altro calciatore non tesserato.

4.3. - Ai fini dell’applicazione della norma che disciplina il premio di preparazione, il rapporto di tesseramento costituirebbe un mero dato formale. Gli aspetti davvero rilevanti sarebbero quelli dell’impiego del calciatore e della preparazione per la crescita sportiva, giacché il premio di preparazione, improntato a principi mutualistici, è stato previsto in favore di coloro che hanno contribuito alla crescita del calciatore.

Il mancato tesseramento per una stagione sportiva non potrebbe determinare il venire meno del diritto al premio in favore della società sportiva che ha contribuito alla preparazione e sviluppo dellatleta, giacché tale circostanza non determinerebbe un’interruzione della carriera sportiva, allorché il giovane abbia preso parte alla preparazione e abbia partecipato alle competizioni organizzate dalla FIGC.

4.4. - LOcchiolini, quindi, avrebbe partecipato, senza soluzione di continuità, all’attiviagonistica del Montevarchi e dell’Arezzo, nonostante il mancato tesseramento nella stagione sopra indicata. L’interpretazione della norma alla base della decisione impugnata, tendente ad escludere la sussistenza di continuità tra la fase della preparazione e il successivo impiego, non sarebbe, pertanto, corretta, con conseguente difetto di motivazione e contraddittorietà della pronuncia.

4.5.- Parte ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e che, sulla base del principio di diritto che sarà individuato, sia disposto il rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per la decisione sul merito. In subordine ha chiesto che sia annullata la decisione impugnata, con conferma di quanto stabilito dalla Commissione Premi pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019. Con vittoria di spese.

5.- Si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sottolineando, fra le altre cose, che la partecipazione a sole quattro gare nella stagione 2017/2018 non potrebbe comportare la continuità nella formazione dell’Occhiolini.

Riguardo al vizio motivazionale della decisione, rilevato dal ricorrente, la Federazione ha osservato che la continuità non può essere basata su deduzioni meramente fattuali ed ha così ribadito l’esattezza delle conclusioni cui è giunta la decisione del Tribunale Federale, per le quali il tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolpluriennale  costituisce  condizione  indispensabile  ai  fini  della  maturazione  del  premio  di preparazione.

La Federazione ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese del giudizio. 

6.- Si è costituita in giudizio, altresì, la S.S. Arezzo S.r.l., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione di merito da parte del Collegio di Garanzia dello Sport e non a far valere la violazione di norme di diritto ovvero l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Parte resistente ha evidenziato che condizione basilare e ineliminabile ai fini del riconoscimento dell’incentivo è il tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella di assunzione del vincolo pluriennale e che il tesseramento di fatto, propugnato dal ricorrente, è istituto del tutto ignoto.

La circostanza dell’utilizzazione in competizioni di calciatore non tesserato potrebbe rilevare esclusivamente sul piano disciplinare e non già produrre altre conseguenze.

La S.S. Arezzo sarebbe del tutto estranea ai fatti di cui si è resa responsabile l’U.S. Arezzo e, alla stregua del disposto dell’art. 52, comma 3, NOIF, non potrebbe essere chiamata a rispondere delle violazioni della società fallita e non più affiliata.

La S.S. Arezzo ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero che sia rigettato, in quanto infondato, con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di giudizio. 6.- Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione. 

 

Considerato in diritto

 

7.- Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dallS.S. Arezzo, secondo la quale parte ricorrente avrebbe richiesto una nuova valutazione degli eventi e delle risultanze dei precedenti gradi di giudizio endofederali e una rivisitazione dei documenti acquisiti, non consentite in quanto eccedenti i limiti della cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, limitata alla violazione delle norme di diritto e alla omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa fra le parti.

Leccezione è priva di fondamento. 

Come si dirà di qui a poco, l’intero ricorso, pur articolato in una serie di motivi, ruota intorno a ununica  questione  di  carattere  prettamente  giuridico,  attinente  alla  corretta  interpretaziondell’art. 96 NOIF e, segnatamente, ai limiti della rilevanza del formale tesseramento con vincolo annuale del giovane nellanno immediatamente precedente a quello di tesseramento con vincolo pluriennale.

Il ricorso, pertanto, non tende a ottenere che siano travalicati i limiti che l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva impone alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport.

8.- Ciò premesso, è opportuno partire dalla ricostruzione del quadro normativo. 

La norma di riferimento è l’art. 96 delle NOIF, che, di recente, è stata modificata con delibera del 30 maggio 2019 del Consiglio Federale della FIGC, con effetto dal 1° luglio 2019.

Nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, l’articolo menzionato prevedeva al primo comma: Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati: Omissis.

Al secondo comma l’art. 96, sempre nel testo vigente all’epoca di fatti di causa, prevedeva che: “2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto limporto del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.

9.- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha considerato condizione indispensabile, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, che, nella stagione precedente a quella del tesseramento come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale, il calciatore sia stato tesserato come giovane con vincolo annuale.

Ciò secondo la lettera della norma, che specifica che il calciatore deve essere stato tesserato quale giovane con vincolo annuale nella precedente stagione.

Il Tribunale ha ritenuto che la necessità del tesseramento sia legata all’esigenza che vi sia continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggono diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Da qui la decisione di non riconoscere il diritto del Montevarchi di ricevere il premio di preparazione.

10.- Il Collegio non condivide le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche.

Questa Sezione ha avuto modo, assai di recente, di occuparsi della disciplina del premio di preparazione, fissando, tra l’altro, il seguente principio, rilevante in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio: ...la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con lobiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La solidarietà, che connota listituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge” (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, 23 ottobre 2019, n. 86). A fondamento della disciplina del premio di preparazione vi è, dunque, l’interesse di carattere generale alla formazione dei giovani calciatori, perseguito mediante un’incentivazione di carattere economico nell’ottica della solidarietà sportiva e non già del mero interesse economico delle società che hanno contribuito alla preparazione, in forza di un semplice vincolo annuale, che non dà alla società calcistica alcuna garanzia di continuità del rapporto con il giovane calciatore negli anni successivi.

Nel caso di specie risulta certo l’impiego da parte dell’U.S. Arezzo del calciatore anche nella stagione sportiva 2017/2018.

Nella prospettiva delineata dalla richiamata decisione del Collegio di Garanzia, le finalità della norma risultano realizzate in tutti i casi in cui sia stato instaurato il rapporto giuridico - sportivo mediante l’utilizzazione del calciatore in competizioni. Ciò, infatti, presuppone necessariamente unattività di preparazione e formazione.

La circostanza della mancata formale richiesta di tesseramento non incide, vanificandole, sulle finalità dell’istituto, non essendosi realizzata, nella fase della formazione, alcuna effettiva cesurain grado di interrompere la continuità dell’attività di preparazione del giovane calciatore.

Il tesseramento, quindi, è richiamato dal legislatore non già per far dipendere il diritto al premio di preparazione dallo svolgimento di detta  procedura, bensì quale criterio  di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta (nella specie: giovane, giovane di serie, giovane dilettante o non professionista) e, dall’altro, della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, nasce la pretesa alla corresponsione dello stesso premio. La ratio dell’istituto in parola, infatti, (lo si ripete) non poggia sul perfezionamento della procedura di tesseramento, bensì sullo svolgimento in concreto dell’attività di formazione dei giovani calciatori, che è il necessario presupposto perché la carriera sportiva dell’atleta si consolidi allorché lo stesso assume le qualifiche di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale. Tale attività di formazione  è imprescindibilmente correlata all’esercizio dell’attività sportiva da parte del calciatore e, con riferimento al caso in specie, poco importa se ciò sia avvenuto solo in quattro gare, come risulta dal procedimento disciplinare a suo tempo instaurato a carico dell’U.S. Arezzo, oppure che il calciatore sia stato impiegato anche in altre occasioni, come sostenuto, e, invero, dimostrato, dalla società ricorrente. Ciò che conta è l’instaurazione di una relazione in forza della quale il calciatore ha effettivamente giocato per quella data società e come tale ha dato concreta attestazione dell’attività di formazione che la società ha svolto.

In considerazione di ciò, risulta fondata la tesi della società ricorrente, secondo cui, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, non rileva la mancanza della richiesta di formale tesseramento con vincolo annuale nell’anno precedente a quello di tesseramento con vincolo pluriennale, laddove sia accertato che, ciò nonostante, il calciatore è stato effettivamente formato.

In questottica non è certamente privo di rilevanza il fatto che, come accennato, anche al fine di evitare eventuali facili elusioni della norma e degli obblighi da essa derivanti, nel 2019 sia stato modificato il testo dell’art. 96 delle NOIF, con l’eliminazione, tra l’altro, del riferimento esclusivo al tesseramento nella precedente stagione.

Tale modifica non deve essere interpretata quale conferma del carattere decisivo della formale richiesta di tesseramento, ma piuttosto quale mezzo per rafforzare il raggiungimento delle finalità di cui si è detto, evitando che sia fornito terreno fertile a comportamenti strumentali delle società calcistiche, volte ad evitare l’onere connesso al pagamento del premio di preparazione alle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore.

Va rilevato, infine, che è privo di fondamento l’ulteriore argomento esposto dalla S.S. Arezzo, che ha affermato di non essere responsabile delle violazioni commesse dall’U.S. Arezzo.

È chiaro che l’obbligo di pagare al Montevarchi il premio di preparazione non è connesso al comportamento illecito consistente nell’utilizzazione del calciatore privo di tesseramento, a suo tempo posto in essere dall’U.S. Arezzo.

Come detto, l’obbligo nasce dalla previsione normativa, che impone alla società che richiede il tesseramento del calciatore come giovane di serie di versare un premio alla società che ha contribuito alla formazione del calciatore in forza di un vincolo annuale, che non garantisce alcuna continuità del rapporto nel futuro.

11.- In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata e rinvio al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in diversa composizione, affinché pronunci sulla domanda della A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi, in aderenza al principio di cui sopra e secondo quanto specificato nella decisione del 23 ottobre 2019, n. 86, del Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, riguardo all’entità del premio spettante, da determinare sulla base del coefficiente indicato nella tabella riportata nell’art. 96 NOIF, nel testo previgente.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la decisione impugnata e dispone il rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, in diversa composizione.

  

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 ottobre 2019. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Laura Santoro                                                                        F.to Giovanni Iannini

 

Depositato in Roma, in data 10 dicembre 2019. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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