CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/2020 del 7 gennaio 2020 – A.S.D. Virtus Palese /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 3 

                     Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE 

 

composta da 

Manuela Sinigoi - Presidente

Saverio Capolupo

Enrico del Prato - Relatore

Silvio Martuccelli

Angelo Piazza - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2019, presentato, in data 30 aprile 2019, dalla A.S.D. Virtus Palese, in persona del Presidente, Giuseppe Milella, e dal sig. Francesco Scioscia, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Angelucci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bologna, via DeMarchi, n. 4/2, 

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Po, n. 9,

 

per l'annullamento 

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 78 s.s. 2018/2019, del 4 aprile 2019, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo della A.S.D. Virtus Palese, applicando le seguenti sanzioni:

  1. esclusione immediata per anni 1 della A.S.D. Virtus Palese limitatamente al Campionato Allievi “Under 17”;
  2. inibizione al dirigente Scioscia Francesco fino al 30 giugno 2022;
  3. conferma, a carico della A.S.D. Virtus Palese, dell’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara, sig. Tiziano Albore, al termine dell’incontro del 9 marzo 2019.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 30 ottobre 2019, l’avv. Maurizio Angelucci, per i ricorrenti; l'avv. Stefano La Porta, per la resistente F.I.G.C.; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Enrico del Prato. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2019, affidato a sette motivi, la A.S.D. Virtus Palese, matr. 936588, ed il sig. Francesco Scioscia hanno chiesto di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 78 s.s. 2018/2019, del 4 aprile 2019, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa e, per l’effetto, rideterminare le sanzioni come segue:

  • per la A.S.D. Virtus Palese, in via principale, annullare le sanzioni inflitte dell’esclusione immediata, e per la durata di anni uno, dal Campionato Allievi “Under 17” organizzato dalla

F.I.G.C. nonché dell’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara, sig. Tiziano Albore, al termine dell’incontro del 9 marzo 2019; in via gradata, escludere immediatamente, sino al 30 giugno 2019, la A.S.D. Virtus Palese dal campionato Allievi “Under 17” organizzato dalla F.I.G.C. ovvero applicare le minori sanzioni nella misura ritenuta di giustizia;

  • per il sig. Francesco Scioscia, ridurre la sanzione dellinibizione a svolgere ogni attività sino al 30 giugno 2019 o nella misura ritenuta di giustizia.

In via gradata hanno chiesto di annullare/revocare la decisione medesima, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva di Appello Territoriale competente (C.R. Puglia) per l’esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare. Con vittoria di spese.

La F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita con memoria del 9 maggio 2019, chiedendo di dichiarare inammissibili i motivi n. 2, 5 e 6 e di rigettare nel merito gli altri, con conferma integrale della deliberazione impugnata ed ogni conseguente pronuncia in ordine al rimborso delle spese di lite.

2. Il giudizio origina dallaggressione al direttore di gara accaduta al termine della competizione disputata il 9 marzo 2019 tra Virtus Palese e Levante 2008, preceduta da minacce proferite dal sig. Francesco Scioscia, dirigente della Virtus Palese, all’indirizzo del medesimo direttore di gara.

Per questi comportamenti il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bari F.I.G.CL.N.D., con C.U. n. 35 del 14 marzo 2019, ha inflitto alla Virtus Palese l’esclusione immediata, per la durata di un anno, da ogni campionato organizzato dalla F.I.G.C. e l’ammenda di € 1.500,00, nonché ha sancito l’obbligo della medesima Virtus Palese di risarcire tutti i danni fisici e materiali” subiti dal direttore di gara. Inoltre, ha inibito al sig. Francesco Scioscia di svolgere ogni attivifino al 31 dicembre 2024.

In riforma di tale pronuncia, la decisione impugnata in questa sede ha ridotto le sanzioni, limitando l’esclusione della Virtus Palese al campionato allievi “Under 17” e l’inibizione del sig. Francesco Scioscia fino al 30 giugno 2022, confermando, per il resto, le sanzioni inferte. 

 

Considerato in diritto 

  1. Nel primo motivo i ricorrenti deducono l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione dell’art. 34, comma 2, CGS F.I.G.C. e dell’art. 2, comma 2, CGS C.O.N.I., e la violazione dell’art. 111 Cost.

Essi lamentano, in primo luogo, che la decisione impugnata sia totalmente sprovvista di motivazione.

Il motivo è fondato poiché la motivazione è contenuta in queste affermazioni: di aver “effettuati i necessari accertamenti”; che la sanzione inferta alla Virtus Palese “appare fortemente afflittiva rispetto ai fatti, pur gravi, accaduti”; che il comportamento del dirigente Scioscia “risulta solo fortemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di Gara ma (…) non ha generato conseguenze.

Con ciò appare violata l’esigenza che il dispositivo di ogni decisione sia sostenuto da una motivazione contenente le valutazioni e il ragionamento su cui essa si fonda.

I ricorrenti enunciano le difese svolte in sede di gravame ed hanno depositato il relativo ricorso nonché il referto arbitrale, consentendo, così, di escludere che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Donde la necessità che la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. rinnovi la valutazione in ordine alle misure sanzionatorie inflitte fornendo unadeguata motivazione.

Laccoglimento del primo motivo per carenza di motivazione importa l’assorbimento degli altri motivi, ad eccezione del quarto, e la conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata.

In tali motivi, infatti, il difetto di motivazione è dedotto da ulteriori prospettive: nel secondo si contesta che nella decisione impugnata non si riscontra alcuna presa di posizione circa le circostanze attenuanti, e in primo luogo, circa la resipiscenza della Virtus Palese; nel terzo si lamenta la violazione del giusto processo e del principio del contraddittorio nonché dellart. 2, comma 6, CGS CONI e dell’art. 115 c.p.c. per l“omessa valutazione di ogni prova offerta dal ricorrente; nel quinto è dedotta la violazione degli artt. 18 e 19 C.G.S. F.I.G.C. e la violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione nonché l’erronea sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta; il sesto è relativo alla violazione dell’art. 18 C.G.S. F.I.G.C. e del principio di afflittività della sanzione; il settimo riguarda la violazione dell’art. 36, comma 6, C.G.S. F.I.G.C. e del principio del contraddittorio e della conoscenza integrale degli atti di causa.

2. Nel primo motivo si censura anche la parte della decisione impugnata per aver confermato la decisione di primo grado là dove ha disposto, a carico della Virtus Palese, l’obbligo di risarcire “tutti i danni fisici e materiali subiti dal Direttore di Gara”.

A prescindere dalla carenza di motivazione, questa doglianza è fondata poiché esula dall’ambito delle sanzioni disciplinari sportive la condanna al risarcimento dei danni, la cui cognizione è attribuita all’autorigiudiziaria.

Pertanto, limitatamente a questo punto, la decisione impugnata va cassata senza rinvio. 

3. Nel quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 18 C.G.S. F.I.G.C. e del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari. Ciò perché la decisione di secondo grado ha confermato l’obbligo, sancito a carico della Virtus Palese dalla decisione di primo grado, “di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal Direttore di Gara.

La questione, già considerata nell’ambito del primo motivo, è fondata. Lobbligo di risarcire il danno esula dalle sanzioni disciplinari; la relativa statuizione è attribuita al vaglio dell’autorità giudiziaria. Donde la cassazione senza rinvio della pronuncia di appello.

4. La censurabilità dei comportamenti posti a fondamento delle sanzioni disciplinari giustifica la compensazione delle spese.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, in parte senza rinvio, in parte con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. perché rinnovi la sua valutazione fornendone adeguata motivazione.

Accoglie il quarto motivo del ricorso senza rinvio. Assorbiti gli altri.

Accoglie la richiesta cautelare. Spese compensate. 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 30 ottobre 2019.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Manuela Sinigoi                                                           F.to Enrico del Prato

 

Depositato in Roma, in data 7 gennaio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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