CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/2020 del 27 ottobre 2020 – Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 53
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Vincenzo Nunziata - Relatore
Oreste Michele Fasano
Silvio Martuccelli
Angelo Piazza - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2019, sul ricorso proposto, in data 5 novembre 2019, dal sig. Rudy D'Amico, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Tortorella,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,
avverso
la delibera della Corte Federale di Appello n. 0004/CFA del 25 settembre 2019, pubblicata in data 7 ottobre 2019
in relazione al ricorso
proposto dal tesserato Rudy D'Amico avverso la decisione in epigrafe, che ha confermato la sanzione della squalifica del ricorrente per un anno per la posizione irregolare del calciatore Antonio De Vivo in occasione di alcune gare del campionato 2018/2019 disputate con la società San Salvo.
Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto altresì che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
udito, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, il relatore, avv. Vincenzo Nunziata.
Ritenuto in fatto
I fatti che hanno dato luogo al giudizio, ampiamente ripercorsi dalle parti, muovono dagli esiti della attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale, dalla quale è emerso che l'atleta Antonio De Vivo, che aveva disputato 17 gare del campionato Promozione con la squadra del San Salvo, era in realtà tesserato con altra Società ed era quasi omonimo di altro atleta (Antonio Devivo), quest’ultimo effettivamente tesserato con la società abruzzese.
A seguito di deferimento da parte della Procura Federale, sia il Tribunale Federale che la Corte d’Appello Federale ritenevano provato l’illecito, con riferimento alla effettiva partecipazione dell’atleta alle competizioni ed al ruolo di responsabilità svolto dal DG D'Amico nelle pratiche di tesseramento.
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ruby D’Amico, premessa una ricostruzione dei fatti e delle precedenti fasi del giudizio, censura la sentenza di appello deducendo sostanzialmente proposti tre motivi di censura:
a) violazione di norme di diritto, in quanto gli organi decidenti avrebbero dovuto sospendere il procedimento disciplinare al fine di acquisire ulteriori accertamenti istruttori;
b) violazione delle norme (e comunque carente motivazione) in tema di affermazione della responsabilità del dirigente, che mai potrebbe essere ricondotta ad ipotesi di cd. “responsabilità oggettiva”;
c) violazione delle norme relative alla misura della sanzione inflitta al ricorrente.
Considerato in diritto
Il Collegio non ritiene che i motivi di censura siano fondati.
Quanto alla mancata sospensione del procedimento, si osserva che trattasi di questione attinente al merito del giudizio svoltosi nei gradi precedenti, non essendosi in quella sede ravvisata la necessità di ulteriori indagini volte a chiarire i fatti di causa.
I Giudici del merito hanno ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, la congruità e rilevanza del materiale probatorio acquisito in punto di accertamento della responsabilità del ricorrente.
Peraltro, emerge comunque dalle decisioni di merito un ampio riferimento alle emergenze istruttorie in atti, ritenute congrue al fine di ricostruire i fatti ed il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Né evidentemente può introdursi in questa sede di legittimità un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla sua idoneità a costituire il fondamento della decisione impugnata.
Solo per completezza possono qui richiamarsi le dichiarazioni rese dal De Vivo e dagli altri soggetti interrogati sul ruolo di effettiva responsabilità ricoperto dal D'Amico nelle pratiche di tesseramento e gli ulteriori ampi elementi probatori raccolti.
Con il secondo motivo, il ricorrente adduce che, in conseguenza della mancanza di solidi elementi probatori, il giudice del merito avrebbe nella sostanza ritenuto sussistente una ipotesi di “responsabilità oggettiva” derivante dalla carica ricoperta, non ipotizzabile in questa ipotesi sulla base dell’ordinamento sportivo.
La tesi, pur acutamente argomentata dalla parte ricorrente, non trova però riscontro negli atti processuali, ove, al contrario, come già detto con riguardo al primo motivo, si è dato ampio risalto proprio alle risultanze probatorie concernenti la carica e le conseguenti responsabilità rivestite dal D’Amico nella compagine societaria ed al ruolo da lui svolto nel tesseramento degli atleti. Come condivisibilmente osservato dalla difesa della Federazione sul punto, il riferimento della decisione impugnata alla responsabilità dei deferiti, "documentalmente e oggettivamente basata sulla compilazione di dati erronei", non attiene affatto alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì al dato, questo sì oggettivo, che doveva ritenersi pacificamente acquisita la difformità tra i dati inseriti a sistema per il tesseramento dell’atleta e le sue reali generalità.
Inammissibile e comunque infondato si rivela anche il terzo motivo di censura relativo all’entità della sanzione irrogata.
E’ pacifico al riguardo che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura della sanzione solo se la stessa è irrogata in palese violazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto, il che non si verifica nella specie.
Il Giudice di merito ha infatti precisato, come pure sul punto rilevato dalla difesa della Federazione, che la misura della sanzione irrogata a ciascuno dei soggetti deferiti è stata determinata "secondo il grado di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei reclamanti in virtù della posizione assunta all'interno della società".
Il rilievo del ruolo che, come si è detto, il D’Amico rivestiva nella compagine societaria giustifica la gravità della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Vincenzo Nunziata
Depositato in Roma, in data 27 ottobre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face