CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/2020 del 12 febbraio 2020 – ASD Forte di Bibbona Calcio/Niccolò Sandri/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Decisione n. 8 

Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

  

composto da: 

Manuela Sinigoi - Presidente

Saverio Capolupo

Enrico Del Prato 

Angelo Piazza - Componenti

Silvio Martuccelli - Relatore 

ha pronunciato la seguente 

                                                     DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2019, presentato congiuntamente, in data 17 aprile 2019, dalla A.S.D. Forte di Bibbona Calcio (Forte di Bibbona Calcio), con sede in Bibbona (LI), via Campigliese, n. 1, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Luongo Antonio, e da un suo tesserato, il calciatore NiccoSandri, nato a Cecina (LI) il 15 febbraio 1991 e residente in Montescudaio (PI), via della Libertà, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Cosi del Foro di Pisa e Fabio Giotti del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Colle di Val D’Elsa (SI), via XXV Aprile, n. 42, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio dell’11 aprile 2019,

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;

il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND (CRT) con sede in Firenze, via G. D’Annunzio, n. 138, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 59 del 28 marzo 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2019), ha ridotto ad Euro 2.000,00 l’ammenda inflitta al Forte di Bibbona Calcio,  in conseguenza dei comportamenti assunti da taluni suoi tesserati in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo 2019 del Campionato di Seconda Categoria Girone “F”, nonché confermato la squalifica inflitta al calciatore Niccolò Sandri fino al 7 aprile 2020, per avere [il Sandri, ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 30 ottobre 2019, il difensore delle parti ricorrenti - ASD Forte di Bibbona Calcio e sig. Niccolò Sandri - avv. Fabio Giotti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Silvio Martuccelli;

 

Ritenuto in fatto

  1. La controversia all’esame del Collegio trae origine dai fatti occorsi durante la gara del Campionato di Seconda Categoria, Girone “F”, Pomarance-Forte di Bibbona Calcio del 3 marzo 2019, in seguito ai quali il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato l’ammenda di Euro 3.000,00 alla società Forte di Bibbona Calcio (“Per avere [un] tesserato non identificato a fine gara tirato per i capelli il D.G. procurandogli temporaneo dolore fisico. Per avere, in tale frangente lanciato con forza una bottiglietta d'acqua verso l'arbitro raggiungendolo al polpaccio della  gamba sinistra e procurandogli forte dolore. Anche tale gesto ad opera di tesserato non identificato), nonché inflitto la squalifica fino al 7 aprile 2020 al calciatore Niccolò Sandri Per aver sputato al D.G. colpendolo al volto” (Cfr. Comunicato Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2019).
  1. Avverso tale decisione ha presentato reclamo, dinanzi alla Corte Sportiva dAppello Territoriale della Toscana, la società Forte di Bibbona Calcio, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni comminate”. A sostegno della propria impugnazione, la società ha posto due motivi di doglianza: (i) relativamente all’ammenda, ha lamentato l’insussistenza di una prova certa sull’appartenenza al Forte di Bibbona Calcio dei soggetti ritenuti responsabili delle condotte contestate al termine della gara del 3 marzo 2019; (ii) in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato, Niccolò Sandri, la società ha negato che la condotta imputata al calciatore si fosse verificata, evidenziando, comunque, che questi soffre di un leggero sigmatismo nella pronuncia che potrebbe aver determinato, in occasione della protesta, per la concitazione e il nervosismo del momento, l’uscita involontaria di saliva dalla propria bocca. In via istruttoria, la società ha chiesto, tra l’altro, ammettersi l’audizione del suddetto calciatore.
  2. La Corte dAppello, acquisiti gli atti del procedimento, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società, ha ridotto ad Euro 2.000,00 l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, mentre ha confermato la squalifica inflitta al calciatore Niccolò Sandri nonché ordinato non procedersi con l’addebito della tassa di reclamo. Nel merito, dopo aver ritenuto di disattendere le richieste istruttorie formulate dalla società, non dando corso - per quanto rileva in questa sede - alla richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri, non avendo lo stesso assunto, a mente della normativa federale (art. 44.1.2 CGS), la qualità di parte del procedimento sottoscrivendo il reclamo”, la Corte ha affermato quanto segue rispetto ai motivi di doglianza formulati nell’atto di reclamo. Quanto al primo motivo, inerente l’ammenda inflitta alla società Forte di Bibbona Calcio, che gli atti ufficiali consentono di poter ritenere, senza dubbio alcuno, che le persone ritenute responsabili dei gesti di violenza ideati e poi realizzati nei confronti dell'arbitro siano tutti tesserati della società Forte di Bibbona Calcio”, anche perché - prosegue la Corte - “non [sono state] allegate dalla reclamante circostanze o fatti volti a consentire al giudicante di poter ricostruire la vicenda con unaltra prospettiva da quellche in realtà emerge dalla semplice lettura degli atti ufficiali”. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto di dover ridurre (ad Euro 2.000,00) la sanzione comminata alla societàin quanto non vi [era] la presenza in atti di elementi idonei a consentire al giudicante di pesare con estremo rigore la gravità degli addebiti contestati alla reclamante (che rimangono comunque gravi), vista lassenza di documentazione medica certificante eventuali lesioni subite e l'omessa precisazione in punto di fatto di elementi e circostanze (ad es. se la bottiglietta con la quale il direttore di gara è stato attinto al polpaccio fosse piena oppure vuota) che avrebbero potuto, ove esistenti, determinare il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. Rispetto, invece, al secondo motivo di doglianza, inerente la squalifica del calciatore Niccolò Sandri, la Corte dAppello ha confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale essendo le risultanze istruttorie () chiare, precise e concordanti nell'evidenziare la responsabilidi quest'ultimo per aver sputato all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo in volto.
  1. Con ricorso del 17 aprile 2019, la società Forte di Bibbona Calcio ed il calciatore Niccolò Sandri, congiuntamente, hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo di “annullare la delibera impugnatae, previa individuazione del corretto inquadramento giuridico del caso, di “ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sandri Niccolò nella misura ritenuta di giustizia e ragione. Con vittoria di spese e competenze di lite”. A fondamento di tali domande, i ricorrenti hanno posti i seguenti motivi: A) Violazione dellart. 44 comma 1.2 C.G.S.-F.I.G.C. in relazione allart. 34 comma 6 C.G.S.-F.I.G.C. ed art. 2 comma 1, 2 e 6 C.G.S.-C.O.N.I. nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine al rispetto del diritto di difesa e del contradditorio nel giudizio di appello dinanzi alla Corte Sportiva dAppello Territoriale Toscana”; “B) Violazione dellart. 34 comma 2 C.G.S.-F.I.G.C. e dellart. 2 comma 4 C.G.S.-C.O.N.I. in relazione allart. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. – omessa o insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al calciatore Sandri Niccolò ed alla conseguente quantificazione e congruità della sanzione della squalifica inflitta”; C) Erroneità e/o sproporzionalità della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sandri Niccolò”.
  2. Con memoria ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (C.G.S.- CONI) del 12 luglio 2019, i ricorrenti, ad integrazione di quanto esposto nel proprio ricorso introduttivo e, in particolare, del terzo motivo di impugnazione sopra indicato, hanno posto all’attenzione del Collegio il nuovo inquadramento giuridico che è stato dato al fatto da cui è scaturita la squalifica impugnata. Nello specifico, i ricorrenti hanno dato atto della pubblicazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019) il cui art. 35 (recante Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) oggi contempla espressamente l’atto dello “sputarenei confronti degli ufficiali di gara, per il quale è dunque prevista una “sanzione minima di cinque giornate di squalifica”. In conseguenza del mutato quadro normativo ed in applicazione del principio di matrice penalistica del favor rei, i ricorrenti hanno dunque insistito per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
  1. Successivamente, con provvedimento del 27 settembre  2019 (Protn. 00766/19),  il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti in data 25 settembre 2019 e, per l’effetto, ha sospeso lesecutività della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio della seconda Sezione per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con labbinamento al merito”.
  2. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 30 ottobre 2019.

 

Considerato in diritto 

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano una illegittima compressione e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio”,  per  aver la Corte Sportiva di  Appello Territoriale della Toscana rigettato, peraltro omettendo ogni motivazione”, la richiesta di audizione del tesserato Niccolò Sandri. Sostengono i ricorrenti che la motivazione posta dalla Corte a sostegno di tale rigetto sarebbe errata in quanto violerebbe sia l’art. 44, comma 1.2, C.G.S.-FIGC, sia l’art. 34, comma 5, C.G.S.-FIGC, nella parte in cui viene “consacratoil diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti. Sostengono i ricorrenti che il calciatore Niccolò Sandri, pur non avendo personalmente proposto (e sottoscritto) l’atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, sarebbe da considerarsi “parte in senso sostanziale” del procedimento, ovvero colui che essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio ne subisce gli effetti sostanziali”. La società Forte di Bibbona Calcio sarebbe invero la “parte in senso processuale”, avendo agito nella veste di sostituto processuale” del calciatore. Conseguentemente, ai sensi dei citati artt. 44, comma 1.2, C.G.S.- FIGC e 34, comma 5, C.G.S.-FIGC, il calciatore Niccolò Sandri avrebbe avuto diritto di essere ascoltato. Tale diritto, invece, è stato negato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana proprio in considerazione del fatto che il calciatore non aveva assunto, a mente della normativa federale (art. 44 1.2 CGS), la qualità di parte del procedimento sottoscrivendo il reclamo”.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte, nel rigettare la richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri, non ha violato alcuna disposizione del C.G.S.-FIGC all’epoca in vigore. Infattilart. 44, comma 1.2, del citato codice1, laddove prevedeva il diritto di essere ascoltati, faceva espressamente  riferimento  ai  reclamanti e  non  alla  “parte”  (sia  essa  intesa  in  senso processuale o sostanziale). Nel caso di specie, soltanto la società Forte di Bibbona Calcio poteva ritenersi rientrare nella definizione di “reclamante”, avendo soltanto essa (e non anche il suo tesserato Niccolò Sandri) proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo. Lulteriore disposizione codicistica invocata dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di ricorso,  cil’art.  35,  comma  6,  del  C.G.S.-FIGC2,  non  prevede  alcun  diritto  della  parte (sostanziale) “ad essere ascoltata”, ma solo quello “di richiedere” di essere ascoltata. È dunque riservata  ai Giudici  ogni  valutazione  in  ordine  all’opportuni di  ammettere  o  meno  tale audizione, come peraltro avvenuto nel caso in esame, nel quale la Corte, anziché “omettere ogni motivazione” in ordine alle ragioni per cui ha inteso rigettare la richiesta di audizione - come sostenuto dai ricorrenti -, ha espressamente spiegato che nessuna circostanza può giustificare o attenuare la particolare spregevolezza del gesto compiuto dal calciatore, né del resto la responsabili del  calciatore  può  essere  attenuata  e/o  giustificata  dallimperfezione  fisica lamentata dal Sandri (“leggero sigmatismo nella pronuncia), tra laltro non dimostrata, poiché il calciatore, proprio perché consapevole di tale imperfezione, avrebbe dovuto tenersi a distanza tale da evitare di raggiungere con la saliva il proprio interlocutore”. In sostanza, la Corte, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali circa l’opportunità di ammettere o meno l’audizione, ha ritenuto, per le ragioni evidenziate, la medesima richiesta istruttoria del tutto superflua.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti denunciano che la Corte Sportiva dAppello Territoriale della Toscana, nel rigettare il reclamo e confermare la sanzione inflitta al calciatore Niccolò Sandri, avrebbe omesso di motivare su quale fondamento giuridico ha ritenuto di confermare la squalifica inflitta in primo grado al Sandri”. In tal modo, la Corte - a dire dei ricorrenti - avrebbe violato lobbligo di motivazione delle decisioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la Corte non ha omesso alcuna motivazione (e tanto meno, valutazione) né in ordine alla qualificazione giuridica del fatto accertato, né rispetto alla congruità della sanzione.

Come più volte ribadito dallo scrivente Collegio, l’”omissione della motivazione” si configura “quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa delloggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue lenunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II^, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019). Orbene, nel caso in esame, la Corte ha valutato tutti i fatti e le circostanze portate all’attenzione del Collegio, incluso il comportamento di particolare spregevolezza” posto in essere dal calciatore Niccolò Sandri, confermando, per tale motivo, vista anche l’assenza di circostanze atte ad attenuare o giustificare la responsabilità del calciatore, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per il resto, seppur la decisione impugnata risulti effettivamente carente di un espresso riferimento normativo, rispetto al quale si sarebbe configurata la violazione ed in ragione del quale sarebbe stata determinata la relativa sanzione, è nondimeno palese che la norma in questione fosse l’art. 11 bis del C.G.S.- FIGC (nella sua formulazione antecedente alla modifica del 17 giugno 2019). Solo tale disposizione, infatti, prevede l’applicazione di una sanzione minima di 1 anno di squalifica, pari a quella inflitta al calciatore Niccolò Sandri, al verificarsi delle fattispecie in essa descritte. E che tale fosse il fondamento giuridico preso in considerazione dalla Corte è circostanza più che nota anche ai ricorrenti, i quali si sono lungamente soffermati nel loro ricorso nel sostenere che al caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 19 del C.G.S.-FIGC, e non l’art. 11 bis, con ciò dimostrando di essere ben consapevoli di quale fosse il fondamento giuridico sulla base del quale la Corte ha ritenuto di confermare la qualifica inflitta in primo grado.

Peraltro, occorre evidenziare che - come dedotto dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 60, comma 4, del C.G.S.-CONI del 12 luglio 2019 - il nuovo C.G.S.-FIGC (pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019) ha ricondotto lo “sputo” nellàlveo delle “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” (cfr. art. 35 nuovo C.G.S.-FIGC), con ciò di fatto confermando la legittimità della decisione impugnata nei limiti in cui questa ha, per l’appunto, incluso tale condotta tra quelle sanzionate dal citato art. 11 bis.

3. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, col quale viene censurata la misura della sanzione inflitta al calciatore Niccolò Sandri, perché ritenuta erronea, eccessiva e sproporzionata perché priva di una base giuridica che la possa sostenere e giustificare”.

È noto al Collegio che una simile censura non è ammissibile qualora si risolvesse in una mera contestazione della valutazione operata dai Giudici di merito sulla concreta determinazione della misura della sanzione. Lentità di questultima, infatti, deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità ove si collochi nell’àmbito della norma sanzionatoria violata e sia assistita da una congrua e logica motivazione (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II^, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019).

Ciò premesso, tuttavia, il Collegio reputa che nel caso in esame non si possa non tenere conto del mutato contesto normativo. Infatti, come anche evidenziato dalla ricorrente nella memoria ex art. 60, comma 4, del C.G.S.-CONI del 12 luglio 2019, rispetto alla precedente versione dell’art. 11 bis del C.G.S.-FIGC (recante Responsabilità per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara), norma presa a riferimento dalla Corte dAppello Territoriale della Toscana nel comminare la squalifica al calciatore Niccolò Sandri in misura non inferiore ad un anno, il nuovo art. 35 del C.G.S.-FIGC (recante Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) punisce chiunque “sputi” nei confronti dell’ufficiale di gara con la diversa sanzione minima di cinque giornate.

Ciò premesso, e ribadita la responsabilità del calciatore Niccolò Sandri per i fatti di causa, ad avviso del Collegio ragioni di equiimpongono di tenere conto della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta né conoscibile dalla Corte di Appello (cfr. Collegio Garanzia, Sez. II^, n. 80/2018). Al riguardo, giova peraltro ribadire come questo Collegio abbia già in passato attribuito alla misura disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo natura afflittiva, in quanto la sanzione può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato; ed ha quindi riconosciuto l’applicabilità, in casi come quello qui in esame, del principio del favor rei, cristallizzato, nel codice penale, allart. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: …nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano lesecuzione e gli effetti penali” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I^, n. 15/2017, che richiama anche Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819, la quale ha applicato detto principio al di fuori del mero ambito penalistico, in un caso relativo all’irrogazione di sanzioni deontologiche nei confronti di un avvocato, così dettando una linea di pensiero tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale). A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha, altresì, stabilito che “in tema di successioni di leggi nel tempo, la Corte di Cassazione può, anche dufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per limputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dellart. 609 c.p.p., lannullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius” (Cass. pen. 46653/2015).

In ragione di quanto sopra esposto, il Collegio, nell’annullare la decisione impugnata, può anche decidere la causa nel merito senza rinvio. Infatti, qualsiasi sanzione dovesse essere irrogatdalla Corte di rinvio, essa risulterebbe certamente già stata scontata dal Sandri, il quale, lo si ricorda nuovamente, rispetto al minimo edittale di cinque giornate, ha scontato quasi sette mesi di squalifica. Pertanto, anche per ragioni di economia processuale, in riforma della decisione impugnata e in applicazione del principio di matrice penalista del favor rei, di cui all’art. 2, comma 4, c.p., considerate le circostanze del caso concreto, il Collegio ritiene congruo ed equo ridurre la squalifica impugnata nei limiti del periodo già scontato dal tesserato, ossia fino al 27 settembre 2019, data in cui con ordinanza presidenziale è stata disposta la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

Annulla senza rinvio la decisione impugnata, nei sensi di cui in motivazione. Assorbito il cautelare.

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

  

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019

 

 

Il Presidente                                                                                        Il Relatore

F.to Manuela Sinigoi                                                                            F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 12 febbraio 2020

Il Segretario

F.to Alvio La Face 

 

  1. Art. 44, comma 1.2, C.G.S.-FIGC: “(…) in sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti (…). Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nellatto di impugnazione (…)”.
  2. Art. 35, comma 6, C.G.S.-FIGC: “E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi”.
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