CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/2019 del 20 novembre 2019 – Daniel Resti/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Decisione n. 91 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

  

composta da 

Manuela Sinigoi - Presidente

Saverio Capolupo - Relatore

Enrico Del Prato

Silvio Martuccelli 

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2019, presentato, in data 28 giugno 2019, dal sig. Daniel Resti, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;

e il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, non costituitasi in giudizio; 

 

per limpugnazione e la riforma

 

della decisione emessa dalla Corte Sportiva dAppello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.UC.R. Toscana n. 74 del 6 giugno 2019, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, lsqualifica fino al 28 dicembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o C.R. Toscana e pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2019.

 

Visti gli atti del ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 30 ottobre 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Daniel Resti - avv. Fabio Giotti; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, noncil Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Saverio Capolupo. 

 

Ritenuto in fatto 

  1. Con ricorso presentato in data 28 giugno 2019, il signor Resti Daniel ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana LND (C.U. n. 74 del 6 giugno 2019), con la quale è stata confermata la squalifica del calciatore fino al 28 dicembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione all’incontro di calcio del 24 marzo 2019, valevole per il campionato di Eccellenza Toscana - Girone B – tra Badesse Calcio e Castiglionese, come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2019.

All’udienza del 30 ottobre 2019, sentiti a lungo il difensore del ricorrente e il difensore della FIGC, la causa è stata decisa.

2.      Il calciatore Resti Daniel, militante nella squadra ospitante, nel corso dell’incontro di calcio del 24 marzo 2019, valido per il Girone B del Campionato di Eccellenza Toscana, fra Badesse Calcio e Castiglionese, veniva espulso dal direttore di gara e, successivamente, sanzionato dal Giudice Sportivo, come da Comunicato n. 59 del 28 marzo 2019, con la squalifica fino al 28 dicembre 2019, per aver dalla panchina a gioco fermo, con una mano lanciato un pallone verso il Direttore di gara in segno di protesta, colpendolo alla testa e provocandogli momentaneo dolore, senza conseguenza fisica ulteriore.

Contro la suddetta sanzione interponevano reclamo sia la società di appartenenza sia il tesserato, rappresentando una diversa versione dei fatti. Sostenevano, tra l’altro, lo scambio di persona relativo allautore del lancio del pallone che ha colpito larbitro.

In particolare, vicino alla panchina della società si verificava un fallo che determinava le proteste di alcuni calciatori. In tale contesto dalla panchina veniva lanciatoun pallone che colpiva l’arbitro impegnato negli adempimenti di competenza, procurandogli un leggero dolore senza, però, che ciò gli impedisse di continuare la direzione della gara.

Ad avviso del ricorrente il pallone sarebbe stato lanciato dal portiere di riserva della società ospitante, signor Pupilli Simone.

Le richiamate modaliimplicherebbero una mancanza di pericolosità e di intrinseca violenza del gesto, affermazione attestata anche dal fatto che l’arbitro rilevava che la condotta in esame era stata posta in essere in segno di protesta.

Il Direttore di gara, poi, si sarebbe contraddetto in quanto, da un lato, riferisce che il colpo subito non gli avrebbe procurato alcun danno fisico; dall’altro, evidenzia un momentaneo dolore.

3.      Così esposti i fatti, le parti ricorrenti chiedevano alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento:

     in via istruttoria e cautelare, l’accertamento dell’effettiva identità del calciatore che aveva lanciato il pallone e, in caso di impossibilità a provvedervi sulla base del referto e del supplemento di referto dell’arbitro, di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento dell’identità dell’autore del fatto e, in via cautelare, la sospensione cautelare della squalifica inflitta al calciatore Resti Daniel;

         nel merito, la riabilitazione, con effetto immediato, e/o il proscioglimento da ogni addebito del calciatore;

           in subordine, la riduzione della sanzione. 

I ricorrenti hanno insistito sullo scambio di persone, in quanto l’arbitro non avrebbe potuto vedere la provenienza del pallone, non avendo in alcun modo tentato di impedire di essere colpito.

Da tale circostanza è stato dedotto che il Direttore di gara ha tentato di individuare l’autore del lancio solo dopo essere stato colpito. Di qui la richiesta di porre in essere le necessarie attivivolte alla individuazione del reale autore dell’atto sanzionato.

A comprova veniva allegata una dichiarazione rilasciata dal dirigente accompagnatore ufficiale della società, in cui si afferma che lautore del detto lancio del pallone non è stato il calciatore Resti Daniel poi espulso ma il portiere di riserva Simone Pupilli che si trovava in panchina insieme a Resti Daniel e al sottoscritto.

Il presidente della A.S.D. Badesse, signor Stefano Berni, chiedeva di essere sentito personalmente e/o tramite il difensore che lo rappresentava.

4.      La Corte di Appello Sportiva, per poter emettere la decisione, riteneva opportuno chiedere al Direttore di gara osservazioni in merito al contenuto del reclamo. Larbitro confermava che l’autordella condotta sanzionata era da individuare certamente nel calciatore Resti Daniel, considerato che, al momento del fatto, stava annotando un precedente provvedimento di espulsione, venendosi a trovare in posizione frontale rispetto alla panchina della società Badesse, per cui era in posizione idonea ad individuare l’autore del lanciodel pallone.

La Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Toscana della LND, tuttavia, senza nulla disporre nel senso richiesto, tratteneva la causa e, con decisione pubblicata il 6 giugno 2019, confermava la squalifica fino al 28 dicembre 2019 comminata al calciatore Resti Daniel, ai sensi dell’art. 11 CGS.

Dal testo della decisione il ricorrente apprendeva che la Corte, successivamente alla chiusura dell’udienza, aveva ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in modo da chiarire del tutto la dinamica della condotta posta in essere dal Resti.

Il Direttore di gara è stato, dapprima, contattato per le vie brevi e, successivamente, ha fornito un ulteriore supplemento scritto dove ha precisato di essersi trovato a distanza non superiore a 4 metri dal calciatore Resti, di aver visto una traiettoria del pallone diretto verso di lui ed infine di aver avuto la netta percezione che il gesto del calciatore fosse volontario e rivolto a colpire il D.G.. La Corte Sportiva di Appello, non avendo ravvisato dubbi circa l’intenzionalità della condotta, respingeva il reclamo.

5.      Ritenendo errata e illegittima la decisione, il signor Resti l’ha impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

In diritto, il ricorrente ha formulato i motivi di censura di seguito sintetizzati: 

  1. omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata remissione degli atti alla Procura Federale per compiere un accertamento istruttorio necessario ai fini della decisione;
  2.  violazione dell'art. 36, comma 6, del CGS della FIGC in relazione allart. 2, comma 2, CGS - CONI, che, in riferimento ai giudizi di seconda istanza, garantisce il diritto della parte a prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, compresi i supplementi di rapporto richiesti.

6.      In data 25 settembre 2019, il difensore del ricorrente presentava istanza di sospensione della squalifica irrogata al signor Resti fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d), del CGS - CONI.

Rinunciava, nel contempo, al primo motivo di impugnazione riportato nel Capitolo A) del ricorso introduttivo.

7.      Con decreto monocratico prot. n. 00767/19 del 27 settembre 2019, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva la esecutività della decisione impugnata fino alla data di Camera di Consiglio della II^ Sezione.

8.      La FIGC, nel merito della vicenda, si è difesa deducendo l’infondatezza delle avverse censure. 

 

Considerato in diritto

 

9.      Con l’unico motivo di censura il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36, comma 6, del CGS della FIGC, che, in riferimento ai giudizi di seconda istanza, garantisce il diritto della parte a prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, compresi i supplementi di rapporto richiesti.

L’istante evidenzia che la Corte abbia fondato la sua decisione (inclusa la parte recante conferma della sanzione) su una informativa a chiarimenti resa dall’arbitro una volta chiusa l’udienza e, dunque, in modo da precludere alla parte di esercitare, nell’ambito del processo, il diritto a prendere visione ed estrarre copia del documento recante il supplemento di rapporto.

10.   Il motivo è fondato. 

Lart. 2, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva - CONI dispone che Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano leffettiva osservanza delle norme dellordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

Conseguentemente, il contraddittorio è principio giuridico e garanzia di giustizia secondo il quale nessuno può subire gli effetti di una decisione, senza avere avuto la possibilità di essere parte del procedimento da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale.

La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Dall’esame[CS1]  dell’impugnata decisione risulta che la Corte sportiva di appello ha motivato la reiezione dellappello sulla base delle seguenti affermazioni:

1) con riferimento allo scambio di persona, dopo aver evidenziato che la decisione risulta chiara ed inequivocabileha precisato, tra l’altro, che il direttore di gara nel supplemento del rapporto “afferma di essere sicuro dellidentità dellautore del gesto in quanto si trovava in posizione frontale rispetto alla panchinae che ha potuto vedere “distintamente chi ha lanciato il palloneevidenziando, nel contempo, che la società reclamante non fornisce elementi idonei a incidere sulla versione riportata dallarbitro.

2) In merito al quantum della sanzione, definita comunque “congrua e conforme ai precedenti giurisprudenziali della Corte, ha ritenuto comunque “necessario un approfondimento istruttorio in modo da chiarire del tutto la dinamica della condotta posta in essere dal Resti. Cosicché il D.G. è stato dapprima contattato per le vie brevi e, successivamente ha fornito un ulteriore supplemento scritto dove ha precisato  quanto segue: di essersi trovato a distanza non superiore a 4 metri dal Calciatore Resti, di aver visto una traiettoria del pallone diretta verso di lui ed infine di aver avuto la netta percezione che il gesto del calciatore fosse volontario e rivolto a colpire il D.G.

Dalla motivazione della decisione impugnata emerge, in modo inequivoco, che il Collegio ha ritenuto necessario acquisire, prima di emettere la propria decisione, ulteriori elementi istruttori consistenti in dichiarazioni rese, tuttavia, dall’arbitro fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio, per quanto nella limitata accezione consentita dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, consistente nella possibilità per l’incolpato di acquisire copia dei supplementi di rapporto.

Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto e delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro soltanto dalla lettura della decisione impugnata.

Il Collegio, come ha avuto già modo di rilevare in passato (Decisione n. 23/2016 del 31 maggio 2016 – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede), ritiene che una procedura come quella seguita dalla Corte di Appello Sportiva territoriale C. R. Toscana si colloca al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata.

La rilevata violazione, già di per sé significativa, assume particolare pregnanza nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo innanzi riportato tra virgolette, la decisione della Corte Sportiva di Appello è stata adottata a seguito delle ulteriori dichiarazioni rese dal Direttore di gara e al di fuori dei binari processuali, di talché non è dato comprendere se, in mancanza delle stesse, la Corte disponesse realmente di elementi documentali sufficienti a suffragare il convincimento circa l’infondatezza del ricorso dinanzi ad essa proposto dal Resti e la conferma della sanzione al medesimo inflitta e, dunque, a sorreggere comunque l’adottata decisione di reiezione.

In conclusione, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti devono essere rinviati alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, la quale dovrà rinnovare la valutazione della prova senza tener conto degli elementi acquisiti al di fuori del procedimento e in difetto di contraddittorio.

Quanto alle spese, in considerazione delle ragioni di mero rito dell’accoglimento, il Collegio ritiene di compensarle. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso e per l’effetto rinvia alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana. Conferma la misura cautelare fino alla definizione del giudizio di merito.

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 ottobre 2019. 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Manuela Sinigoi                                                           F.to Saverio Capolupo 

 

Depositato in Roma, in data 20 novembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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