CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/2019 del 13 dicembre 2019 – Alberto Stefanecchia/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 96 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

composta da 

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Giulio Bacosi

Valerio Pescatore 

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2019, avviato con ricorso presentato il 29 marzo 2019 (prot. n. 00214) dal sig. Alberto Stefanecchia, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vitali del Foro di Spoleto, 

contro 

 

la Federazione Ciclistica Italiana - FCI, in persona del Presidente del Consiglio Federale, sig. Renato di Rocco, rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli del Foro di Roma, 

 

per l’annullamento

 

della decisione della Corte Federale, resa e depositata il 27 febbraio 2019, avente ad oggetto la decisione del Tribunale Federale, Seconda Sezione, del 17 dicembre 2018, pubblicata in pari data sul sito federale nel comunicato n. 15, in relazione al procedimento n. 30/2018, proposto dal sig. Alberto Stefanecchia per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale FCI n. 175, emessa in data 26 luglio 2018, di commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia, con nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente Vicario, sig.ra Daniela Isetti, nonché del comunicato FCI che ha reso noto il commissariamento stesso e di ogni altro provvedimento ad essa connesso.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 15 luglio 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Alberto Stefanecchiavv. Riccardo Vitali; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo. 

 

Ritenuto in fatto

  1. Con delibera n. 175, emessa in data 26 luglio 2018, il Consiglio Federale della FCI disponeva il commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia, nominando Commissario Straordinario il Vice Presidente Vicario, signora Daniela Isetti.
  2. Avverso tale provvedimento e il relativo comunicato, con cui si è reso noto il commissariamento stesso, il sig. Alberto Stefanecchia, Presidente del Comitato Provinciale di Perugia della FCI, proponeva ricorso in data 19 settembre 2018,  notificato in data 24 settembre 2018, deducendo che tale delibera sarebbe stata assunta in spregio alle disposizioni statutarie e l’assenza di gravi e acclarate ragioni di malfunzionamento.
  3. In data 9 novembre 2018, si costituiva in giudizio la FCI eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità e la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza, concludendo per il suo rigetto.
  4. In data 15 novembre 2018, ovvero il giorno prima dell’udienza fissata dal Tribunale Federale, il ricorrente depositava motivi aggiunti di ricorso, cui replicava la resistente con memoria autorizzata del 30 novembre 2018.
  5. Il Tribunale Federale, Seconda Sezione, con decisione del 17 dicembre 2018, pubblicata in pari data sul sito federale nel Comunicato n. 15, in relazione al procedimento n. 30/2018, giudicava il provvedimento impugnato completamente e coerentemente motivato, ed emesso in presenza dei presupposti per il commissariamento ed immune dalle censure mosse, respingendo il ricorso.
  6. Con reclamo depositato in data 10 gennaio 2019, il sig. Stefanecchia impugnava la decisione del Tribunale Federale, censurandola per il disposto stralcio dei motivi aggiunti e, nel merito, chiedendo alla Corte Federale di Appello di disporre, in totale riforma della decisione di primo grado, l’annullamento della delibera di commissariamento del Comitato Provinciale di Perugia.
  7. Con memoria del 1 febbraio 2019, la FCI si costituiva, chiedendo il rigetto del reclamo.
  8. Con ordinanza del 7 febbraio 2019, la Corte Federale, ritenuta la necessità di verificare nel contraddittorio delle parti la tempestività del reclamo depositato, alla luce di quanto disposto dall’art. 45, commi 2 e 3, del Regolamento di Giustizia Federale, assegnava alle parti termine per memoria sul punto, che veniva depositata soltanto dalla FCI, la quale chiedeva di dichiarare inammissibile o comunque non ulteriormente procedibile il reclamo, poiché risultava proposto oltre il termine di gg. 15 lavorativi, previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva della stessa FCI.
  9. La Corte Federale, con decisione resa e depositata il 27 febbraio 2019, dichiarava il reclamo improcedibile (rectius inammissibile) in quanto tardivo, con incameramento della tassa di accesso e spese compensate.
  10. 10. Con ricorso notificato in data 29 marzo 2019, il sig. Stefanecchia chiedeva al Collegio di Garanzia l’annullamento della suddetta decisione con remissione del Giudizio alla Corte Federale dAppello della FCI in diversa composizione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

    10.1 Violazione dell’art. 40, comma 3, Reg. Giustizia Federale FCI, con riferimento all’art. 45 Reg. Giustizia Federale FCI, nonché degli art. 24 e 111 Cost., per mancato rispetto del termine minimo  a  comparire  di  giorni  20  tra  la  comunicazione  e  la  data  fissata  per  l’udienza.

      1. 2         Violazione dellart. 45, comma 2, Reg. Giustizia Federale FCI, per errata applicazione del termine di 15 giorni lavorativi per il deposito del Reclamo alla Segreteria della Corte Federale dAppello. Ciò, in particolare, sostenendo la tesi secondo cui il sabato dovrebbe essere considerato come giorno non lavorativo e, dunque, non computabile.

    11. Resisteva la FCI, chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente conferma della impugnata decisione del 27 febbraio 2019 della Corte Federale dAppello.

 

Considerato in diritto 

 

  1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover affrontare la questione della tempestività del reclamo e, dunque, la seconda delle censure articolate nel ricorso.

Si osserva, al riguardo, che l’art. 45 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, disciplinante il giudizio dinanzi alla Corte Federale dAppello, dispone che il reclamo, quale mezzo esclusivo di impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale, deve essere depositato presso la Segreteria della Corte dAppello non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione (primo e secondo comma). Inoltre, lo stesso art. 45 prevede (terzo comma) che detti termini sono ridotti di un terzo in caso di ricorsi per l’annullamento di deliberazioni di cui all’art. 39 del medesimo Regolamento, ai sensi del secondo comma del quale sono comprese anche quelle adottate dal Consiglio Federale per assunta contrarietà alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione medesima.

Il ricorrente sostiene che nel computo dei termini dovrebbe essere escluso il sabato, da considerarsi festivo, alla stregua di quanto previsto dall’art. 155 c.p.c..

La tesi è infondata. 

Infatti, sebbene il codice di procedura civile (art. 155, comma 4, c.p.c.) disponga che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato sia sempre equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo dei termini.

Ne consegue la correttezza della decisione della Corte Federale, che non ha computato i sabati come giorni festivi, concludendo, pertanto, per la intempestività del reclamo.

In senso conforme, va richiamata la decisione del Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 9 dell’anno 2015, cui questo Collegio ritiene di uniformarsi.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, nel caso di specie, il termine per proporre appello sarebbe stato non di 15 giorni, ma di 10 giorni, applicandosi la riduzione di un terzo prevista dal suddetto art. 45, comma 3, del Regolamento di Giustizia Federale, con riguardo alle impugnazioni di deliberazioni del Consiglio Federale.

Di talché, quandanche si volesse computare, per assurdo, il sabato come giorno festivo, comunque il reclamo del sig. Stefanecchia sarebbe tardivo, poiché il decimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale del 17 dicembre 2018 sarebbvenuto a scadere il giorno 3 gennaio 2019, mentre il ricorso è stato depositato il 10 gennaio 2019. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 45, quarto comma: Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

  1. Stante quanto sopra in ordine alla tempestività, il Collegio rileva, comunque, l’infondatezza anche del primo motivo di censura, sebbene esso debba ritenersi assorbito.

E’ sufficiente al riguardo evidenziare che il richiamato art. 45 Reg. Giustizia Federale FCI, nel disciplinare il procedimento dinanzi alla Corte Federale dAppello, improntato evidentemente ad una maggiore celerità, non impone il preteso termine minimo a comparire tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza, ferma restando l’esigenza che la trattazione concentrata assicuri alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito almeno di un atto scritto o di una memoria.

Peraltro, la violazione del termine minimo a comparire, ove fosse in ipotesi esistente, sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione del convenuto, nel cui interesse il termine sarebbe previsto.

Nel caso di specie, la resistente FCI, nel costituirsi entro cinque giorni prima dell’udienza fissata, nulla ha obiettato.

  1. In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

  

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione 

 

Respinge il ricorso. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FCI. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2019.

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                  F.to Roberto Carleo 

 

Depositato in Roma, in data 13 dicembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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