CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/2019 del13 dicembre 2019 – Lega Italiana Beach Volley/Federazione Italiana Pallavolo
Decisione n. 97
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Alfonso Celotto - Relatore
Giulio Bacosi
Leonardo Ferrara
Emanuela Loria - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni e Federica Fucito,
contro
la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello FIPAV, C.U. n. 2/2019, pubblicata unitamente alle relative motivazioni dell’11 settembre 2019, con la quale la Corte ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIPAV del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, recante il rigetto del ricorso della LIBV avverso il provvedimento n. 42/2019, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera 7-8 marzo 2019, con il quale la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016 ai sensi dell’art. 65 dello Statuto FIPAV.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 novembre 2019, l’avv. prof. Astolfo Di Amato e gli avv.ti Giorgio Pierantoni e Federica Fucito, per la ricorrente Lega Italiana Beach Volley; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Alfonso Celotto.
Ritenuto in fatto
1. Ripercorrendo in maniera concisa alcuni episodi salienti, giova richiamare rapidamente gli eventi relativi alle vicende processuali.
- Il presente giudizio, nelle sue diverse articolazioni, ha ad oggetto la revoca alla Lega Italiana Beach Volley del riconoscimento quale Lega Nazionale da parte della Federazione Italiana Pallavolo.
La LIBV, difatti, otteneva il riconoscimento federale in data 2 novembre 2016, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto FIPAV; a quest’ultimo atto, tuttavia, non seguiva la stipula di una “Convenzione” tesa alla definizione dei rapporti tra gli Enti, in vista della promozione delle attività sportive di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Tuttavia, LIBV seguiva, da un lato, sollecitando l’Ente federale al raggiungimento di un accordo, dall’altro, organizzando una serie di attività sportive a finalità amatoriali.
È proprio a ridosso di una delle summenzionate manifestazioni, in considerazione di alcuni diverbi nati tra le controparti, che il Consiglio Federale FIPAV adottava il provvedimento n. 42/2019, assunto con delibera n. 7 - 8 marzo 2019, concernente la revoca della qualifica a Lega Nazionale, avverso il quale LIBV ha proposto ricorso presso il Tribunale Federale e, vedendosi soccombente, impugnato la decisione presso la Corte Federale di Appello.
3. Avendo quest’ultima Corte confermato la decisione di prime cure, la ricorrente è qui a proporre le censure di seguito sinteticamente riportate.
i). Violazione e falsa applicazione art. 32 regolamento giurisdizionale FIPAV, ove la Corte Federale d’Appello ha confermato la non rilevanza, ai fini del giudizio, della documentazione proposta dalla resistente in primo grado, in un momento anteriore in cui questa si munisse di difensore ex art. 32. A detta della ricorrente, la documentazione avrebbe al contrario avuto peso nel convincimento della Corte.
ii). Erroneità della decisione per violazione art. 65 Statuto FIPAV. La Corte Federale di Appello sarebbe incorsa in errore nel definire il riconoscimento di Lega Nazionale quale atto non permanente e definitivo, bensì discrezionale della Federazione. Secondo la ricorrente, infatti, dall’articolo 65 possono essere desunti alcuni presupposti ai fini della revoca, i quali ridurrebbero significativamente la discrezionalità nell’azione federale. LIBV lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 65 anche in riferimento ai commi 6 e 7, i quali prescrivono che, in caso di gravi “violazioni dell’ordinamento sportivo da parte di una lega nazionale”, la Federazione debba intervenire per mezzo di avocazione o commissariamento.
iii). Erroneità della decisione per aver considerato legittimo il comportamento di FIPAV. La Corte avrebbe, infatti, riconosciuto la legittimità della revoca da parte della Federazione, la quale ha frustrato il legittimo affidamento che LIBV aveva riposto nell’atto di riconoscimento. L’Ente federale, infatti, avrebbe violato l’interesse della Lega alla stipula di una Convenzione finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti nell’ottica dell’organizzazione di attività agonistiche.
iiii). Con il quarto e articolato motivo, la ricorrente ha, infine, censurato unitariamente per omessa pronuncia da parte della Corte Federale di Appello i seguenti motivi sollevati davanti al Tribunale Federale: a) erroneità della decisione, per aver ritenuto necessaria la stipula di una convenzione tra LIBV e FIPAV per lo svolgimento dell’attività amatoriale; b) erroneità e contraddittorietà della decisione nel punto in cui è stato riconosciuto legittimo l’atto di revoca, anche in funzione del comportamento dei dirigenti della Lega; c) erroneità della sentenza, per aver riconosciuto una violazione dei principi di lealtà e probità in capo agli organi della LIBV, giustificando così la legittimità della revoca.
4. Dal canto suo FIPAV ha resistito nel presente giudizio, contestando in toto le censure della controparte. Segnatamente:
- per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, sarebbe pretestuosa la questione relativa alla documentazione prodotta in assenza di difensore, in quanto l’art. 32 dello Statuto FIPAV, prescrivendo in capo alle parti un obbligo di stare in giudizio mediante “difesa tecnica”, non farebbe rientrare in tale definizione la produzione documentale in giudizio nel contesto di riferimento;
- in merito alla seconda censura, invece, nel silenzio dell’art. 65 ed in carenza di un atto che regolasse i rapporti tra i due enti, la Federazione ha opposto la natura integralmente discrezionale del provvedimento di revoca del riconoscimento, oltre alla riferibilità dei provvedimenti di avocazione e commissariamento alla sola fattispecie in cui il rapporto tra Federazione e Lega sia definito da una Convenzione;
- in merito alla censura relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento della Lega, generato dalla mancata stipulazione di una Convenzione, tesa alla definizione dei rapporti successivi al riconoscimento, la Federazione ha opposto l’incapacità del mero atto di ricognizione a Lega Nazionale ad ingenerare un legittimo affidamento;
- infine, in ordine al quarto motivo di ricorso, relativo all’omessa pronuncia del Tribunale Federale di Appello sulle questioni sopra riportate, FIPAV ha resistito asserendo, da un lato, l’assorbimento delle questioni all’interno del provvedimento di merito, dall’altro, l’impossibilità di parlare di omessa pronuncia, vista l’articolata motivazione dei provvedimenti emessi nei diversi gradi di giustizia federale.
Considerato in diritto
1. In ordine a quanto sopra riportato, il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, lo scioglimento della questione preliminare in ordine alla disciplina che regola gli aspetti fondamentali del rapporto tra Leghe Nazionali e Federazioni, sia per quanto desumibile dal complesso giuridico sportivo, sia per quanto concerne le specifiche disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo.
2. Come sottolineato da entrambe le parti, l’art. 65 dello Statuto FIPAV, pur disciplinando tutta una serie di questioni relative al riconoscimento delle Leghe Nazionali (cfr. comma 1), all’oggetto delle attività di queste ultime (cfr. comma 4) ed all’insorgere di comportamenti contrari all’ordinamento sportivo (cfr. comma 6 e 7), nulla dispone in merito alla revoca del riconoscimento stesso.
2.1 Più in generale, lo Statuto FIPAV si esprime in merito al provvedimento di revoca solo in relazione all’istituto dell’affiliazione. All’art. 17, recante “cessazione di appartenenza alla FIPAV”, è, infatti, previsto, al primo comma, lettera e), che gli associati cessano di appartenere alla Federazione per “revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio Federale”, in particolare “nei soli casi di perdita dei requisiti previsti”. La norma contiene, dunque, una disciplina relativa alla cessazione dei rapporti tra la Federazione sportiva ed un Ente ad essa collegato, che potrebbe avvalorare l’interpretazione fornita dall’istante LIBV (cfr. pag. 24 del ricorso), secondo la quale la Federazione potrebbe disporre la revoca “solo dove vengano meno i requisiti che hanno determinato il provvedimento di riconoscimento”. Tuttavia, pur non entrando ancora nel merito della richiamata interpretazione, non può ritenersi automatica la applicazione della disciplina per analogia. Infatti, pur venendo in evidenza il medesimo concetto di revoca, è comunque necessario considerare le intrinseche differenze tra i due istituti, dell’affiliazione, da un lato, e del riconoscimento di un Ente a Lega Nazionale, dall’altro.
- D’alto canto, una lettura limitata all’art. 65, in particolare ai commi 6 e 7 della richiamata disposizione, indurrebbe a pensare che, nel caso di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, le Leghe, nel peggiore dei casi, possano essere oggetto di avocazione o commissariamento dei poteri, e che non esista alcun motivo che possa giustificare un provvedimento di revoca. Tuttavia, una disciplina deve essere rintracciata al livello sistematico: è difficile, infatti, immaginare che il riconoscimento, atto che per altro comporta l’inizio di tutta una serie di rapporti tra Federazione e Leghe, possa avere natura perpetua, e possa essere svincolato da qualsiasi eventuale e futuro sindacato sulla bontà del rapporto da parte della Federazione di appartenenza.
- La disciplina, infatti, dovrebbe essere desunta tenendo conto di tutto l’organico normativo sportivo. In particolare, anche lo stesso Statuto del CONI contiene alcune disposizioni dalle quali non si può prescindere nell’analisi volta alla definizione dell’istituto della revoca del riconoscimento delle Leghe Nazionali.
L’istituto, difatti, appare diverse volte all’interno del citato dispositivo, a riprova del fatto che il legislatore, sotto diversi aspetti e a tutela di determinate situazioni giuridiche, ha riconosciuto come necessaria la previsione di un’interruzione dei rapporti tra Enti legati da un vincolo di collaborazione-dipendenza.
5. Per ciò che concerne il rapporto tra il CONI e le stesse Federazioni, ad esempio, l’art. 22, comma 5, del relativo Statuto prevede che, ove non sia modificato lo Statuto Federale a seguito di una richiesta del Comitato Olimpico, “nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento”.
5.1. Ed ancora, all’art. 7 dello Statuto CONI è previsto che la Giunta Nazionale, organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI, possa adottare “i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo agli Enti di promozione sportiva qualora, attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva” (cfr. lett. G1). Sempre con riferimento allo Statuto CONI, è poi previsto, all’art. 26, comma 3 ter, ancora con riguardo agli Enti di promozione sportiva, che la Giunta Nazionale ne “può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento”, qualora questi ultimi non modifichino lo Statuto nei sensi indicati dalla Giunta Nazionale del CONI.
- Tuttavia, anche le riportate disposizioni, pur offrendo una serie di indizi in merito alla ricostruzione della disciplina della revoca, non possono essere oggetto di completa sovrapposizione analogica.
Dubbi ulteriori sorgono, inoltre, in ordine alla possibilità di applicare al caso di specie l’istituto della revoca, previsto dall’art. 21 quinquies l. n. 241/90, la quale, in considerazione dell’interesse pubblico che tende a salvaguardare, è corroborata da significativi profili di discrezionalità. L’art. 2 dello Statuto FIPAV, infatti, prevede che la Federazione abbia “natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato”, e, pertanto, sia “disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.
- La questione, in questi termini, assume caratteri inediti nel complesso giurisdizionale sportivo, e deve essere, pertanto, risolta per mezzo di un chirurgico inquadramento, da un lato, della fattispecie giuridica dell’atto di riconoscimento, dall’altro, più in generale, dell’ordine dei rapporti tra l’Ente federale e le Leghe Nazionali, con particolare riguardo ad un’eventuale cessazione di questi ultimi.
Quanto appena considerato giustifica la necessità di chiedere la riunione delle Sezioni di questo Collegio di Garanzia CONI.
Ritiene, dunque, la Sezione che l’insieme degli elementi di fatto e di diritto e, nello specifico, l’incertezza e l’insufficienza del quadro normativo di riferimento, suppongano un chiarimento sistematico da parte dell’Organo nomofilattico in ordine all’esistenza o meno della stessa possibilità per l’Ente Federale di revocare il provvedimento di riconoscimento, da un lato; ed ove esista un potere di revoca del riconoscimento a Lega Nazionale in capo alla Federazione, quale sia la disciplina applicabile.
Deferendo questo Collegio l’esame delle Sezioni Unite per le vicende sopra descritte, nulla dispone quanto alle spese di questa fase, dovendo le stesse essere regolate con la fase finale di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Rimette, ai sensi dell’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, la questione di cui in motivazione alle Sezioni Unite.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con mezzo di posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 novembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Alfonso Celotto
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face