CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/2020 del 4 febbraio 2020 – Romolo Rizzoli/Federazione Italiana Bocce

Decisione n. 11 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

        composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Dante DAlessio

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2019, presentato, in data 29 novembre 2019, dal sig. Romolo Rizzoli, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pennisi,

 

contro

 

la Federazione Italiana Bocce (FIB), rappresentata e difesa dall’avv. Luca Petrucci, 

 

avverso 

 

la decisione della Corte Federale d'Appello FIB n. 13/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 02/2019, depositata il 31 ottobre 2019 e comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale, a seguito del parziale accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 69/2019 del 25 giugno - 6 agosto 2019), sono state parzialmente accolte lconclusioni del ricorrente e, per l'effetto, è stata parzialmente riformata la decisione del Tribunale Federale FIB del 6 agosto 2018 ed è stata, infine, irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 mesi e la sospensione da qualsiasi incarico dirigenziale per 10 mesi, per aver il medesimo tenuto “un comportamento lesivo dell’onore e della reputazione degli organi operanti nell’ambito della FIB, quali Organi di Giustizia, e del suo Presidente” e “per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente della CBI” e, ancora, “per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenenti dichiarazioni lesive della figura e dellautorità degli Organi e delle istituzioni federali”, in violazione degli artt. 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB nonché degli artt. 1 e 60, comma 2, lett. i) ed n), RGD FIB.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell’ 8 gennaio 2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Romolo Rizzoli - avv. Fabio Pennisi; l’avv. Luca Petrucci, per la resistente FIB, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Mario Sanino.

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 

 1- Conviene prendere le mosse per la migliore esposizione dei fatti da un deferimento del Procuratore della Federazione Italiana Bocce dell’11 maggio 2018, nei confronti del sig. Romolo Rizzoli, che si articolava attraverso i seguenti passaggi: affinché risponda della violazione delle seguenti disposizioni:

  • Capo A) al sig. Romolo Rizzoli, artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri Federali Francesco del Vecchio e Moreno Volpi, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo;
  • che tali scritti, aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i successivi procedimenti sportivi che ne sono seguiti e che hanno coinvolto anche il figlio sig. Andrea Rizzoli in relazione all'illegittimo affidamento di alcuni spazi del C.T.F. alla società Gianchiga, presieduta dal medesimo, procedimento quest'ultimo all'epoca ancora pendente in primo grado, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso arrecando loro un grave danno d'immagine nonché alla reputazione, divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento de quo prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata;
  • che tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f) per aver commesso il fatto a mezzo email inviate ad una pluralità di soggetti comportanti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni federali, contestandosi altrela recidiva ai sensi dell'art. 58 RGD FIB.".

Il Tribunale FIB, con decisione depositata il 6 agosto 2018, riconosceva Rizzoli colpevole degli illeciti disciplinari contestati dalla Procura e gli applicava la sanzione pari a 6 mesi di squalifica, con sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 15.

2- Su ricorso dell’interessato, la Corte Federale d'Appello, con decisione n. 5 del 2018, in parziale accoglimento delle richieste di Rizzoli, riduceva la sanzione a 4 mesi e 15 giorni di squalifica e mesi 13 di sospensione.

La decisione della Corte Federale di Appello veniva impugnata dal Rizzoli dinanzi al Collegio di Garanzia, che annullava la decisione n. 05/2018, rinviando alla Corte di Appello affinché si pronunciasse nuovamente.

Fin da ora appare opportuno osservare che il Collegio di Garanzia dello Sport::

  • accoglieva il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente censura la decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che il deferimento operato dalla Procura Federale, investendo «la ricostruzione complessiva che si desume dalla lettura dei due comunicati [del Rizzoli] e non le singole frasi la cui elencazione è resa espressamente esemplificativa», comprendesse anche due specifici passaggi («clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli» e la definizione di partigiana’ e non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fattila ricostruzione effettuata dalla Procura») utilizzati dal Tribunale Federale per diffusamente avvalorare, nella parte motiva, la portata diffamatoria degli scritti in esame";
  • al riguardo del terzo motivo, disponeva che “si proceda ad una nuova valutazione senza tenere in alcun conto le espressioni in questione;
  • accoglieva il quarto motivo di ricorso, affermando che la Corte Federale d'Appello (dovesse) procedere conseguenzialmente a rinnovare il relativo segmento processuale”, ammettendo la prova della registrazione di un colloquio avvenuto tra Rizzoli e De Sanctis, precedentemente non ammessa dal giudice di merito;
  • accoglieva il primo motivo di ricorso, per omesso «esame della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali».

Il Collegio di Garanzia, pertanto, rinviava alla Corte di merito per procedere ad una nuova completa e specifica valutazione della vicenda, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione.

4- A seguito del rinvio, la Corte Federale di Appello, alla luce delle statuizioni del Collegio di Garanzia, con decisione diffusa e puntuale, operava uno sconto di un mese sulle sanzioni originarie, ma solo per la «equivalenza tra le circostanze aggravanti ed attenuanti».

5- La decisione della Corte di Appello Federale a questo punto veniva nuovamente impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia il quale, con decisione n. 69/2019 annullava anche la sentenza n. 06/2019, rinviando nuovamente alla Corte di merito affinché si pronunciasse secondo i principi di entrambe le decisioni del Collegio di Garanzia.

Anche in questo caso appare opportuno osservare che il Collegio di Garanzia affermava: 

  • che il giudice del rinvio ha sostanzialmente omesso di compiere la rivalutazione predicata dalla pronuncia rescindente;
  • che “il macroscopico deficit valutativo e motivatorio si riflette in un ossequio solo apparente alle prescrizioni di questo Collegio che restano invece totalmente inottemperate;
  • che la Corte endofederale, “senza prenderne puntualmente in esame il contenuto, ha apoditticamente valutato come «di per sé non lesive dell'onore e della reputazione di alcuno» e inidonee a legittimare «una reazione del tutto sproporzionata come quella del Rizzoli, che è di ben altro tenore», le missive del De Sanctis e del Milana dell'11 luglio e del 21 dicembre 2017, anche perché contenenti una circostanza (il mancato tesseramento del Rizzoli) «ritenuta vera dall'autore della comunicazione», ed ha omesso di considerare anche quella del De Sanctis del 22 marzo 2018;
  • che “ha del pari apoditticamente sottolineato il carattere diffamatorio delle comunicazioni e delle affermazioni del Rizzoli, senza correlativamente soppesarne in alcun modo l'allegato fondamento di veridici(ancorché putativa) evidenziato in ricorso;
  • che “ha omesso completamente di scrutinare il contesto costituito dal clima di contrapposizione politica tra i soggetti in questione, così come prescritto da questo Collegio”;
  • che “non ha conseguentemente effettuato la «nuova completa e specifica valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono», pure prescritta dalla decisione n. 4 del 2019;
  • che la pronuncia in questione si manifesta in termini di complessiva elusività dei principi e delle indicazioni somministrati da questo Collegio.

La decisione del Collegio di Garanzia disponeva, quindi, un rinvio alla Corte Federale d'Appello affinché, in composizione rinnovata, si pronunciasse nuovamente alla luce sia dei principi e delle indicazioni contenuti nella precedente decisione n. 4 del 2019, sia di quelli contenuti in detta ultima decisione.

6- Il giudizio veniva proseguito dinanzi alla Corte Federale di Appello, a seguito di un ricorso particolarmente diffuso e articolato, con il quale sostanzialmente si ritornava su tutte le questioni sino allora sollevate; è bene, comunque, sinteticamente ricordare le posizioni assunte dal ricorrente nell’atto di appello.

a) In particolare, ad avviso del Rizzoli, la Corte avrebbe valutato, in violazione dell'art. 21 della Costituzione, che tutela il diritto di critica, la risposta del ricorrente alle comunicazioni del Presidente FIB alla stregua di una mera circostanza attenuante (l'aver agito in stato d'ira), anziché come scriminante per l'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato.

b) Si insisteva nel sostenere che le dichiarazioni scritte, contestate al Rizzoli, non avrebbero oggettivamente contenuto diffamatorio, proprio tenuto conto del contesto nel quale erano maturate e del mancato uso di espressioni volgari o sconvenienti.

c) Le espressioni utilizzate dal Rizzoli neppure avrebbero portata denigratoria, risultando scriminate dall'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero. In particolare, delle lettere inviate dal ricorrente: - la prima delle frasi contestate sarebbe giustificata dall'ingiustizia, riconosciuta anche dalla sentenza impugnata, dalle lettere inviate dal Milana e dal De Sanctis i quali, affermando l'assenza del tesseramento del Rizzoli (smentita dalla decisione del Tribunale Federale), stavano agendo in ambito internazionale per farlo decadere dalla propria carica; - la seconda, prendendo spunto dal ruolo di parte rivestito dalla Procura Federale, si sarebbe mossa nell'ambito del diritto di critica; - entrambe, infine, non avrebbero varcato i limiti della verità, ancorché putativa, e della continenza espressiva.

6.1 - La Corte Federale di Appello - con motivazione ampia - riteneva innanzitutto inammissibili i motivi nella parte in cui sollecitava un accertamento di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservati in quanto tali al giudice di merito. Riteneva, peraltro, ammissibili altri motivi che si passano ora - per completezza di esposizione - a riassumere, peraltro secondo lo stesso ordine seguito dalla Corte Federale di Appello nella decisione impugnata.

a) In primo luogo, si riteneva fondato il terzo motivo prospettato nel ricorso, con il quale il ricorrente censura la decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto che il deferimento operato dalla Procura Federale, investendo la ricostruzione complessiva che si desume dalla lettura dei due comunicati [del Rizzoli] e non le singole frasi la cui elencazione è resa espressamente esemplificativa, comprendesse anche due specifici passaggi («clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli» e la definizione di «'partigiana' e 'non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fatti' la ricostruzione effettuata dalla Procura») utilizzati dal Tribunale Federale per avvalorare, nella parte motiva, la portata diffamatoria degli scritti in esame. Si aggiungeva, in proposito, che, se è vero che nell'atto di deferimento si ha riguardo ad «una ricostruzione complessiva volta a ledere ed offendere gravemente la reputazione, la credibilità e l'immagine del Presidente De Sanctis e della Federazione attraverso una serie di dichiarazioni» (pagina 6), è pure vero che, per entrambi gli scritti presi in esame, la Procura Federale, proprio nel porre l'accento su alcune specifiche dichiarazioni dichiarazioni tra le quali si evidenziano», a pagine 6 e 8), ha ictu oculi correttamente operato in maniera non esemplificativa, ma selettiva di quelle che, a suo avviso, assumerebbero valore diffamatorio. In altre parole, l'Organo inquirente ha evidenziato solo quelle manifestazioni del pensiero che sostengono il percorso argomentativo in punto di lesività della condotta contestata, puntualmente indicandone le tracce comunicative rilevanti.

b) Del pari fondato era da considerare, secondo la Corte di Appello Federale, il quarto motivo di ricorso, col quale il Rizzoli ha lamentato la violazione degli articoli 2712 e 2719 del codice civile e dell'articolo 214 del codice di procedura civile, avendo il Giudice di secondo grado, rigettando uno specifico motivo di reclamo, erroneamente confermato la decisione del Tribunale Federale che aveva escluso la prova della registrazione, effettuata dal Rizzoli, di una sua conversazione avuta il 27 novembre 2015 col De Sanctis (e nel corso della quale quest'ultimo avrebbe offerto all'odierno ricorrente un compenso annuo pari a quello spettante al Presidente Federale se questi si fosse ritirato dalla competizione elettorale) i cui contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero invece assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito.

c) Era, altresì, accolto il primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamentano il carattere apparente e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti e, in particolare, di un motivo di reclamo col quale era stata censurata la decisione del Tribunale Federale per omesso «esame della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali» (così la decisione di secondo grado, a pag. 5).

Infatti, ad avviso del ricorrente, la Corte, pur avendo ritenuto esaustivo l'esame effettuato dal Tribunale tanto del clima di contesa politica quanto degli scritti di De Sanctis e Milana, avrebbe poi apoditticamente concluso nel senso che «considerato il contenuto dei documenti e la portata dei destinatari non può non giungersi ad una decisione di colpevolezza e la condotta di De Sanctis e Milana può essere, come è stata, valutata esclusivamente ai fini della attenuazione della misura della sanzione». In sostanza, sarebbe mancato ogni argomentare, ancorché perspicuo, in ordine alle ragioni per cui le circostanze di fatto ravvisate dal Giudice di merito non abbiano indotto questi ad applicare la scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell'aver agito in stato d'ira.

Anche sotto tale profilo la decisione, ad avviso dell’appellante, avrebbe dovuto essere cassata, dovendo la Corte di merito procedere ad una nuova completa e specifica valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono. 

  1. - Anche tale decisione non soddisfaceva le aspettative del Rizzoli che, con un ricorso, anche questo estremamente diffuso, impugnava dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport nuovamente questa decisione della Corte di Appello Federale.

Peraltro, il ricorrente premetteva ai motivi di impugnazione alcuni apprezzamenti che concernono il pagamento delle spese legali, che non possono interessare in questa sede. Riteneva criticabile comunque la decisione della Corte di Appello sotto i seguenti ulteriori motivi.

a) in primo luogo che sarebbe intervenuta una archiviazione della querela a suo tempo proposta dal De Sanctis; b) il Presidente della Corte sarebbe stato in posizione di incompatibilità; c) la riduzione della sanzione sarebbe stata ingiusta; d) non sarebbe stata adeguatamente valutata la registrazione del colloquio tra De Sanctis e Rizzoli; e) non sarebbe stato adeguatamente valutato il diritto di critica; f) e, infine, non sarebbero state correttamente valutate le affermazioni di Rizzoli riguardanti gli organi di Giustizia FIB.

7- Il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene il ricorso palesemente inammissibile.

In via preliminare è opportuno ribadire che non sono pertinenti in questa sede le considerazioni concernenti le asserite modalità di determinazione delle spese di giudizio, ovvero apprezzamenti sul Presidente della Corte di Appello Federale. Nei confronti del Presidente, peraltro, non si è nemmeno formulata specifica argomentazione di doglianza e, pertanto, possono accantonarsi tali irrilevanti - quantomeno in questa sede - questioni.

Va poi immediatamente dichiarato non meritevole di considerazione il richiamo ad alcuni provvedimenti che sarebbero intervenuti in sede penale. E, infatti, consolidato il principio della assoluta irrilevanza nel giudizio sportivo - in considerazione della sua autonomia - di qualsivoglia provvedimento venga assunto in sede penale, in merito alla questione oggetto di apprezzamento da parte della Giustizia Sportiva.

Quanto alle altre doglianze del ricorrente, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza del Collegio di Garanzia è ferma nel ritenere che non sono ammissibili le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, anche in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio.

Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre, quindi, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso che si fonda su apprezzamenti che costituiscono “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero denunciano la asserita debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione.

Inoltre, va anche ribadito che, a seguito della decisione di rinvio assunta dopo un precedente annullamento del Collegio di Garanzia, l’impugnazione va rigorosamente circoscritta solo ed esclusivamente ai vizi inerenti la violazione del principio di diritto, ovvero ad una motivazione insufficiente.

Le doglianze del Rizzoli non appaiono quindi in sintonia con il dettato dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e vanno, pertanto, dichiarate tutte inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIB. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 gennaio 2020. 

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                      F.to Mario Sanino 

 

Depositato in Roma, in data 14 febbraio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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