CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/2020 del 28 febbraio 2020 – Antonio Caliendo/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 13
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Mario Sanino
Attilio Zimatore
Dante D’Alessio - componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2019, presentato, in data 13 luglio 2019, dal sig. Antonio Caliendo, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Dell’Aiuto,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 23 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Antonio Caliendo avv. Gianni Dell’Aiuto; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella camera di consiglio tenutasi il medesimo giorno, il relatore prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
I) In data 28 novembre 2017, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 161, ha dichiarato il fallimento della società Modena Football Club s.r.l., medio tempore esclusa dall’attività agonistica nel corso del campionato di Lega Pro 2017/2018.
In conseguenza di tale pronuncia si è assistito allo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 91/A del 10 novembre 2017), nonché alla revoca dell’affiliazione del club (C.U. n. 102/A del 15 dicembre 2017).
Le ragioni che hanno condotto al dissesto economico-finanziario e alla sentenza che ha dichiarato il fallimento della società seguono le ispezioni periodiche effettuate dalla COVISOC, che, sin dal 2016, ha evidenziato la presenza di numerose anomalie e/o irregolarità nella gestione.
II) Con atto di deferimento datato 28 settembre 2018, la Procura FIGC ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - tra gli altri - il sig. Antonio Caliendo (socio di riferimento e amministratore del club nel biennio precedente al fallimento) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Nello specifico, la contestazione ha riguardato la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato, con il proprio comportamento, una gestione antieconomica della società Modena F.C. fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento, con conseguente revoca dell’affiliazione, da parte della FIGC, con C.U. n. 102/A del 15 dicembre 2017.
Con memoria difensiva si è allora costituito il sig. Antonio Caliendo, chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del deferimento per “difetto di giurisdizione federale” e, in via gradata, il rigetto del deferimento ed il suo conseguente proscioglimento. A sostegno delle proprie tesi, il sig. Antonio Caliendo ha dedotto che i responsabili del fallimento della Società sarebbero da individuarsi nell’ultimo amministratore unico della Società e nel Comune di Modena: il primo avrebbe disatteso gli impegni assunti nei confronti della Società, provocandone il fallimento; il secondo per aver revocato, senza che ve ne fosse necessità, la Convenzione di utilizzo dello stadio. Inoltre, il deferito ha eccepito l’inammissibilità del deferimento per carenza di potere in capo alla Procura Federale, nonché il difetto della potestà a giudicare del Tribunale Federale Nazionale, atteso che il sig. Caliendo non era più tesserato con la FIGC al momento dell’avvio del procedimento disciplinare.
Il Tribunale Federale Nazionale, con C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, accertata la responsabilità disciplinare del sig. Antonio Caliendo, ha irrogato a quest’ultimo la sanzione della inibizione per anni cinque.
- Avverso la decisione di primo grado, il sig. Antonio Caliendo ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello, affidandosi a tre motivi di gravame:
- la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa;
- la nullità della sentenza per la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario;
- infondatezza nel merito della decisione.
La Corte Federale d’Appello, con C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Antonio Caliendo, ha ridotto la misura interdittiva di quest’ultimo ad anni tre e mesi sei.
III) Avverso quest’ultima decisione, il sig. Antonio Caliendo ha proposto ricorso avanti questo Collegio di Garanzia della Sport, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e nei limiti di cui all’art. 54, comma 1, dello stesso Codice, per i seguenti motivi:
- Violazione del diritto di difesa. Violazione del termine ex art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
- Violazione e/o errata applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Pronunzia inutiliter data per la mancanza di un litisconsorte necessario.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1bis del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
In sintesi, il ricorrente ha chiesto: (A) l’annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa; (B) l’annullamento, comunque, della sentenza per violazione dei termini di cui all’art. 37 CGS CONI; (C) ai sensi dell’art. 102 c.p.c., l’accertamento di una ipotesi di litisconsorzio necessario; in via subordinata, (D) la rimessione degli atti al Tribunale Federale Nazionale per la celebrazione di un procedimento in contraddittorio con l’amministratore della Società, in carica al momento del fallimento della medesima.
IV) Si è costituita in giudizio, in data 23 luglio 2019, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, depositando memoria di costituzione. La resistente ha contestato le censure di controparte, facendo riferimento ai seguenti motivi:
1) l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti stabiliti dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
2) l’infondatezza della violazione del diritto di difesa.
V) In data 23 settembre 2019, innanzi a questo Collegio sono comparse le parti in giudizio, le quali hanno rappresentato le proprie ragioni in udienza.
Considerato in diritto
1.
In primo luogo, si ritiene opportuno affrontare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente FIGC, la quale ha sostenuto che il ricorso principale proposto dal sig. Caliendo - anziché prospettare argomenti riconducibili al perimetro delineato dall’art. 54 CGS CONI - ha sollecitato una inammissibile rivisitazione nel merito del materiale istruttorio.
L’eccezione è fondata. Come la resistente ha correttamente replicato, il sig. Caliendo ha prospettato una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, con l’intento di ottenere un nuovo sindacato di merito.
L’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva disciplina la competenza del Collegio di Garanzia, prevedendo la possibilità di pronunciarsi solo in caso di “violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.” Pertanto, è precluso al Collegio di pronunciarsi nel merito di controversie per le quali si siano già espressi i giudici endofederali di merito.
2.
Il ricorrente ha lamentato, poi, una lesione del proprio diritto di difesa per un vizio procedurale avente ad oggetto la mancata comunicazione, da parte del TFN, di risposta ad una richiesta espressa del sig. Caliendo di breve rinvio per motivi di salute (richiesta effettuata il 28 novembre 2018), con contestuale richiesta di sospensione dei termini di prescrizione. Secondo il ricorrente, la Corte Federale d’Appello avrebbe disatteso le censure alla sentenza di primo grado relative alla lesione del diritto di difesa, non tenendo debitamente conto delle circostanze occorse ed esposte dal sig. Caliendo.
La resistente FIGC ha al riguardo eccepito che la richiesta di rinvio del Caliendo è stata presentata solo il giorno prima dell’udienza fissata e, oltre ad essere generica, era per di più priva di certificato medico allegato.
La Corte Federale d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dal sig. Caliendo.
Ritiene questo Collegio che la sentenza della Corte Federale d’Appello abbia correttamente argomentato sull’asserita lesione del diritto di difesa eccepita dal sig. Caliendo, muovendo da un giusto contemperamento tra le esigenze di speditezza dei procedimenti disciplinari sportivi e l’impossibilità di comparire in udienza a causa di motivi di salute. Ad avviso di questo Collegio, infatti, la Corte Federale ha correttamente rilevato che, in assenza di certificazione medica che attesti la reale condizione di salute del sig. Caliendo, il processo non poteva di certo essere rinviato. Non ricorre, allora, né una violazione di legge, né tantomeno una omessa o insufficiente motivazione.
Con il medesimo motivo di ricorso, il sig. Caliendo ha sostenuto che la pronuncia della Corte Federale d’Appello dovrebbe essere annullata per violazione del termine di dieci giorni per il deposito delle motivazioni, previsto dall’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Osserva questo Collegio che, secondo costante orientamento, l’unico termine perentorio previsto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI è quello di sessanta giorni per la pronuncia della decisione, coincidente con “il momento in cui… all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal Relatore del collegio giudicante” (ex multis, Collegio di Garanzia, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 51). Il termine per il deposito delle motivazioni, di cui all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, invece, non ha natura decadenziale ed è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Collegio (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Ne deriva che, in ossequio all’orientamento appena indicato, non si è verificata alcuna violazione di legge.
3.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la mancata integrazione del contraddittorio con riferimento al sig. Aldo Taddeo, ultimo amministratore unico del Modena F.C., ritenuto reale responsabile del fallimento della medesima. Quest’ultimo, essendo cessionario del 100% delle quote del Modena, avrebbe dovuto essere considerato quale litisconsorte necessario nel processo.
La resistente ha eccepito che, nonostante i giudizi disciplinari sportivi vedano spesso coinvolta una pluralità di incolpati, ogni posizione viene valutata singolarmente sulla scorta delle risultanze probatorie in atti. Il sig. Taddeo non potrebbe, quindi, essere considerato litisconsorte necessario, ben potendo le sue specifiche responsabilità essere valutate separatamente in altro giudizio.
Ad avviso di questo Collegio l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte Federale d’Appello è immune da vizi, avendo correttamente rilevato che “le responsabilità di ciascun singolo soggetto che opera in ambito sportivo sono personali e come tali vanno vagliate individualmente”.
La responsabilità disciplinare dei singoli soggetti è subordinata, infatti, ad un accertamento individuale, facendo esclusivo riferimento alle attività compiute dai singoli deferiti. Pertanto, non rileva, ai fini della decisione, la responsabilità di eventuali soggetti che possano aver offerto un contributo nella medesima vicenda.
4.
Il ricorrente ha, altresì, censurato alcuni profili relativi al merito della controversia, affidandosi ad alcuni motivi di ricorso aventi ad oggetto elementi fattuali quali il conferimento del complesso sportivo in favore del Modena F.C., il rapporto conflittuale con l’amministrazione comunale, la situazione finanziaria del Modena F.C., il ricorso di concordato in bianco con continuità d’azienda. Ebbene, come anticipato al Punto 1, al Collegio è precluso qualsivoglia sindacato di merito, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Pertanto, per tale profilo, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma, in data 28 febbraio 2020.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face