CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/2020 del 2 marzo 2020 – Giuseppe Di Bari/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 14 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2019, presentato, in data 21 novembre 2019, dal sig. Giuseppe Di Bari, rappresentato e difeso dall’ avv. Matteo Murgo, 

 

contro 

 

la  Federazione Italiana  Giuoco Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione, 

 

nonché contro 

        la Procura Federale FIGC,

 

per la riforma e/o l’annullamento 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0012/2009, assunta in data 16 settembre 2019 e comunicata alla parte interessata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardiviil reclamo proposto nell'interesse del sig. Di Bari Giuseppe avverso la decisione n. 19/TFN - SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Di Bari, la sanzione della inibizione per mesi 6, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC, in esito al deferimento della Procura Federale di cui alla nota n. 981/641 pf 18-19 GP/AA/ep del 18 luglio 2019; 

 

visti gli atti del ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza dell8 gennaio 2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Giuseppe Di Bari, - avv. Matteo Murgo; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dante DAlessio. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1 – Il contenzioso portato alla cognizione del Collegio di Garanzia trae fondamento dal deferimento del Sig. Giuseppe Di Bari,  all’epoca Direttore Sportivo del Foggia Calcio 1920 ed odierno ricorrente, e del Sig. Antonio Sannella, figlio del patron” della Società, per aver subito pressioni da parte di soggetti appartenenti e/o vicini a clan malavitosi della mafia pugliese al fine di favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio 1920 dei calciatori Pompilio Luca e Bruno Antonio.

In particolare, con atto di deferimento di cui di cui alla nota n. 981/641 pf 18-19 GP/AA/ep del 18 luglio 2019, è stata contestata all’odierno ricorrente la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della FIGC, di cui all’art. 1 bis, co. 1, del CGS (vigente ratione temporis), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali e, più precisamente: i) per essere stato, nel corso dellstagione sportiva 2015/2016, contattato, attraverso l’intermediazione di terze persone, dal Sig. Rodolfo Bruno (personaggio malavitoso ritenuto vicino al clan “Moretti” e morto ucciso nel mese di novembre 2018), ondefavorire” il figlio di questi, Antonio Bruno, calciatore all’epoca tesserato quale giovane di serie” con il Foggia Calcio Srl e fare in modo che a questi fosse fatto sottoscrivere un contratto che lo legasse anche per le stagioni successive con la Società; ii) per essere stato, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, contattato da tale Francesco Pesante, soggetto anchesso pregiudicato, onde favorire” il tesseramento (circostanza questultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore Luca Umberto Pompilio (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli, altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante).

2. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 19/TFN - SD 2019/2020 del 7 agosto 2019, ritenendo meritevole di accoglimento il secondo capo di incolpazione a carico del signor Di Bari e l’unico contestato al signor Antonio Sannella, con riferimento alla posizione del calciatore signor Luca Umberto Pompilio, ha comminato al ricorrente la sanzione dell’inibizione di mesi sei.

3. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo il Sig. Di Bari con atto depositato alla Corte FederaldAppello della FIGC a mezzo pec in data 24 agosto 2019, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la tempestività del reclamo suddetto, trattandosi di un caso cui applicare la disciplina relativa al decorso dei termini processuali, secondo quanto già affermato dalla decisione del Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 34 del 2017 (ric. n. 39/2017); sempre in via preliminare, che venisse dichiarata l’improcedibilità e nullità del deferimento per mancato rispetto del termine di comparizione, secondo quanto prescritto dall’art. 85, comma 2, CGS; nel merito, che venisse dichiarato il proscioglimento dell’incolpato ed il conseguente annullamento della sanzione.

4. Decidendo sul gravame, la Corte Federale di Appello della FIGC, Sezione II, con Decisione assunta il 16 settembre 2019 (n. 012/CFA) e pubblicata il 24 ottobre 2019, quivi impugnata, lo ha dichiarato inammissibile per tardività.

Nello specifico, considerato l’avvenuto deposito del ricorso in data 24 agosto 2019, e quindi, secondo la Corte, in violazione dell’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi del quale il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, la Corte Federale ha affermato che in difetto di una specifica previsione normativa federale non sia consentita lapplicazione dellistituto della sospensione dei termini in quanto lordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri. Lo stesso Collegio di Garanzia si è fatto carico di evidenziare nella citata decisione che esistono procedimenti che per la loro intrinseca natura di urgenza non possono subire periodi di sospensione come accade, ad esempio, nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati. Tra questi vanno inseriti anche, ad avviso di questa Corte, quelli relativi agli illeciti che comportano penalizzazioni alle società, in quelli che riguardano gare in competizioni che si svolgono nel periodo estivo, etc. Entrare nel merito della valutazione della improcrastinabilità o meno di attività federali non è agevole, così come potrebbero verificarsi ipotesi di contrasti tra giudici di primo e secondo grado sul punto, circostanze tutte che, in assenza di una espressa previsione dellistituto della sospensione nel periodo feriale, inducono ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore federale. Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile e per leffetto va confermata la sentenza reclamata. È appena il caso di accennare in ordine allulteriore questione preliminare sollevata della violazione dellart. 85 comma 2 C.G.S (termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dellavviso di fissazione udienza e la data di fissazione per ludienza innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale) che i termini di comparizione risultano essere stati abbreviati. Ed infine, quanto al merito, la sentenza appare congruamente motivata con argomentazioni coerenti e conseguenziali al quadro probatorio offerto dalla Procura Federale”.

5. Il Sig. Di Bari, per il tramite del suo difensore, ha quindi proposto ricorso ex art. 59 CGS avanti al Collegio di Garanzia, per chiedere la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello, per i seguenti motivi di diritto:

1) violazione dellart. 2, comma 6, CGS, richiamato dall’art. 3, comma 2, CGS FIGC, in relazionall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, così come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, per la mancata applicazione dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva;

2) violazione di legge in relazione all’art. 85, comma 2, CGS FIGC, improcedibilità e nullità del deferimento per il mancato rispetto del termine di comparizione;

3) violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, violazione/errata applicazione dell’art. 1 bis CGS FIGC e connessa mancanza o insufficienza e manifesta illogicidella motivazione in relazione a punti decisivi della controversia;

4) violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione irrogata, mancanza od insufficienza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato.

 

Considerato in diritto 

  1. Il primo motivo di ricorso, assorbente per le ragioni di seguito indicate, deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione della Corte Federale dAppello della FIGC n. 0012/2009, assunta in data 16 settembre 2019, e con rinvio della questione alla stessa Corte Federale in diversa composizione.

1.1.La questione di diritto concerne l’applicazione, anche in ambito sportivo, dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto - 31 agosto), previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, così come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

1.2 Come questo Collegio di Garanzia ha già affermato, la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività  ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti dcompatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Il comma 2 dell’art. 3 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce inoltre che, per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”.

Questo Collegio di Garanzia ha, in particolare, sostenuto che la sospensione feriale dei termini rappresenta un istituto di carattere generale del processo civile e sia quindi chiara espressione di quelle norme generali che disciplinano il processo civile, alle quali (unitamente ai principi generali sempre del processo civile) fa rinvio lart. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva” (decisione della Sezione IV n. 34 del 2017).

1.3 Nella decisione n. 69 del 2015, resa a Sezioni Unite, questo Collegio ha poi anche affermato, in relazione a quanto disposto dal regolamento di giustizia FISE, che “Le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati dal Regolamento di Giustizia FISE, in quanto non disciplinate diversamente da questultimo e certamente non “incompatibili” con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

  1. Tale istituto è stato quindi già ritenuto applicabile, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva.

Ritiene ora il Collegio di Garanzia di dover ribadire il principio per cui, in forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione allurgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile.

  1. Applicando tali principi al caso di specie si deve osservare che, nella regolamentazione della FIGC, manca una specifica disciplina sulla sospensione feriale dei termini ed inoltre che il procedimento disciplinare oggetto della decisione impugnata non aveva evidenti ragioni di essere trattato con urgenza, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile, al caso in esame, la regola generale appena richiamata, ai sensi della quale la sospensione dei giudizi opera dal 1° al 31 agosto.
  2. A conforto di tale conclusione si deve anche osservare che, a seguito delle precedenti decisioni del Collegio di Garanzia, il Procuratore Generale dello Sport, con nota del 13 luglio 2017 indirizzata ai Procuratori Federali di tutte le Federazioni sportive e ai Procuratori Nazionali dello Sport, aveva richiamato l’attenzione proprio sulla disciplina che regola la sospensione feriale dei termini, ritenuta applicabile alla giustizia sportiva.

Anche se le comunicazioni della Procura, Generale e Federale, non possono assumere … il valore di norma dellordinamento federale… per la assorbente ragione che né lufficio del Procuratore  federale  né  i  Tribunali  federali  hanno  potestà   normativa  e  possono  stabilire

unilateralmente disposizioni generali atte a regolare il processo di cui sono organi” (decisione n34 del 2017), non può non darsi rilievo, per l’autorevolezza della fonte, alle indicazioni date con tale nota, anche ai soli fini della considerazione del legittimo affidamento degli interessati.

4.1. Inoltre, anche nelle linee guida ex art. 51, comma 5, del CGS CONI, viene richiamata l’attenzione degli operatori sulla disciplina che regola la sospensione feriale dei termini processuali, da applicarsi anche ai procedimenti disciplinari sportivi pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

  1. Non può poi non osservarsi che, nella fattispecie, la decisione di primo grado era stata adottata il 7 agosto (e pubblicata il 9 agosto) ed avrebbe dovuto essere appellata, in assenza della sospensione dei termini, entro il 17 agosto, con l’evidente ingiustificata compressione di ogni termine di difesa.

Considerato poi che l’impugnazione della decisione del Tribunale di primo grado non determinava la sospensione dell’efficacia della sanzione, non vi era alcuna urgenza di concludere il procedimento, per cui l’applicazione dellistituto della sospensione feriale non avrebbe potuto arrecare comunque alcun danno alle attivifederali.

  1. In conclusione, per tutti gli esposti motivi, la decisione impugnata si deve ritenere illegittima e deve essere, in conseguenza, annullata, con rinvio alla Corte Federale di Appello affinché provveda, in diversa composizione, a scrutinare il merito del gravame.
  2. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente fra le parti.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale dAppello della FIGC. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 gennaio 2020.

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                      F.to Dante D’Alessio

 

Depositato in Roma, in data 2 marzo 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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