CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/2020 del 19 maggio 2020 – Felicio De Luca/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 23 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Dante DAlessio

Mario Sanino 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2019, presentato, in data 19 novembre 2019, dal sig. Felicio De Luca, rappresentato e difeso dallavv. Antonino Galletti,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio 

 

nonché contro 

 

la Procura Federale della F.I.G.C., non costituitasi in giudizio, 

e

 

la Procura Generale dello Sport presso il CONI,

 

vertente sull’impugnazione decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 17/2019, notificata a mezzo PEC il 31 ottobre 2019 e pubblicata sul sito della FIGC il successivo 4 novembre, con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione n. 9/TFN- SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, che ha comminato al sig. De Luca la sanzione della inibizione per 4 mesi, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore);

 

visto il ricorso e la documentazione ivi allegata; 

 

udito, nell’udienza dell8 gennaio 2020, l’avv. Antonino Galletti, per il ricorrente, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella camera di consiglio tenutasi il medesimo giorno, il relatore, prof. avv Massimo Zaccheo. 

 

Ritenuto in fatto 

 I) A seguito di attività di indagine, con lettera prot. n. 863/1259 pf. 18-19/GP/MS/blp del 27 luglio 2019, la Procura Federale F.I.G.C. comunicava al Dott. De Luca l’avvenuta Conclusione delle Indagini”, rilevando che, dal complesso delle medesime, era emersa la sua responsabiliin qualità di Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della LND Servizi S.r.l., per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dei principi previsti dall’art. 24 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti.

La violazione contestata aveva ad oggetto, in particolare, lo svolgimento di attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla LND Servizi s.r.l. con la Advanced Distribution S.p.A., i quali prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa.

In riscontro alla comunicazione pervenuta in data 27 luglio 2019, il Dott. De Luca inoltrava, a mezzo P.E.C., alla Procura Federale della F.I.G.C. una Memoria Difensiva”, formulando eccezioni preliminari e contestazioni nel merito.

Con nota prot. 2325/1259pf18-19/GC/MS/gb-Fascicolo 1259 pf18-19 del 22 agosto 2019, la Procura Federale deferiva il dott. De Luca al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della F.I.G.C, contestando “la violazione dellart. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore allepoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia in vigore) sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dellart. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, per avere nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della

L.N.D. Servizi s.r.l., svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nellambito dei contratti stipulati dalla

L.N.D. Servizi s.r.l., con la Advanced Distribution S.p.A., che prevedevano lacquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dellutilizzo del simbolo della stessa. Nello specifico, la Procura ha contestato al Dott. De Luca di aver intrattenuto per tutto il periodo indicato vari e costanti contratti con la Advanced Distribution S.p.A., dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione ed, infine, alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi”.

Il deferito dott. De Luca si costituiva in giudizio: (i) eccependo, in via preliminare, la nullità/inammissibilità del deferimento sul presupposto che, nella comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura Federale, nel contestare la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del precedente Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., in relazione ai principi di cui all’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, anziché all’art. 24 del medesimo Statuto, nonché la violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost., non avrebbe consentito al medesimo Dott. De Luca di confrontarsi con la Procura, che non lo avrebbe ascoltato;

(ii) eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale, sul presupposto che le condotte contestategli, per la loro natura e per le funzioni svolte, non erano riferibili all’attività sportiva; (iii) chiedendo, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito in quanto le contestazioni formulate dalla Procura Federale non sarebbero state provate e, comunque, in quanto le infrazioni disciplinari contestategli non sarebbero mai state commesse.

Il Tribunale Federale ha respinto le eccezioni preliminari e, all’esito del giudizio, ha parzialmente accolto il deferimento e, per l’effetto, ha irrogato al Dott. De Luca la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

II. Con reclamo datato 30 settembre 2019, il Dott. De Luca ha impugnato lanzidetta Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020 innanzi la Corte Federale dAppello della F.I.G.C., insistendo nella  richiesta  di  accoglimento  delle  medesime  domande  svolte  nella  Memoria  Difensivdepositata nel giudizio di primo grado.

All’esito della discussione tenutasi nella seduta del 21 ottobre 2019, la Corte Federale dAppello, con la decisione n. 17/2019, ha rigettato il reclamo.

III. Avverso questultima decisione, il Dott. De Luca ha proposto ricorso avanti questo Collegio di Garanzia dello Sport per i seguenti motivi:

1) In via preliminare, il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione degli Organi di GiustiziSportiva della F.I.G.C. perché le condotte a lui contestate non sarebbero riferibili all’attività sportiva. La Corte Federale dAppello F.I.G.C., infatti, non avrebbe indicato la natura del rapporto giuridico sportivo che lega il De Luca alla Federazione, e tuttavia, avrebbe comunque considerato l’attività di questultimo “comunque rilevante per lordinamento federale, in relazione alla funzione di revisore dei conti.

2) Nel merito, il De Luca lamenta che la decisione impugnata, pur affermando che egli avrebbe tenuto una condotta che esula da quella propria della carica ricoperta, in ogni caso ha asserito che tale attività ha fatto venire meno laffidamento circa la permanenza in capo allincolpato dei requisiti della terzietà e dellindipendenza rispetto allorgano controllato, sul quale doveva vigilare senza tuttavia porre in essere alcuna ingerenza”;

3) il De Luca lamenta poi una carenza di motivazione in ordine alla gravità dei comportamenti ascrittigli e di riflesso alla sanzione a lui comminata.

4) Il ricorrente lamenta ancora una carenza di valutazione e motivazione in ordine all’effettivrilevanza di alcuni documenti nonché la violazione delle disposizioni in materia di contestazione di addebito disciplinare

5) Inoltre, in punto di violazione degli artt. 34, comma 16, Statuto F.I.G.C. e 116 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che disciplina l’Ufficio della Procura Federale, il ricorrente lamenta che l’atto introduttivo del procedimento disciplinare sarebbe illegittimo in virtù del parern. 1/2019, depositato il 21 ottobre 2019, reso dalla Corte Federale dAppello, Sezione Consultiva, della F.I.G.C.;

IV. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché la Procura Federale della FIGC non si sono costituite nel presente giudizio.

V. In data 8 gennaio 2020 si è tenuta l’udienza innanzi a questo Collegio ed è comparso iprocuratore del ricorrente. All’esito della stessa, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

 

Considerato in diritto

VI: In via preliminare, seguendo l’ordine dei motivi, il Collegio muove dalleccezione di difetto di giurisdizione’ sollevata dal ricorrente. In realtà, questultima dovrebbe qualificarsi come una ipotesi di incompetenza del giudice sportivo, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 dell’11 febbraio 2011.

A tal riguardo, l’art. 1 del C.G.S. F.I.G.C., applicabile ratione temporis per effetto dell’entrata in vigore il giorno 11 giugno 2019, indica il perimetro oggettivo di attuazione, prevedendone l’applicabilialle fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Sempre l’art. 2 del C.G.S. F.I.G.C., rubricato Ambito di applicazione soggettivo, dispone che i destinatari delle fattispecie sono le società, i dirigenti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

In ordine poi ai rapporti tra il C.G.S. F.I.G.C. e le altre fonti normative, l’art. 3 dispone che il CGS è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dellordinamento statale, dallo statuto CONI, dai principi di giustizia sportiva e dal codice di giustizia sportiva adottati dal CONI [].

Il quadro disegnato dalle norme richiamate individua l’ambito di applicazione nelle fattispecie descritte dal C.G.S. F.I.G.C. medesimo sul piano oggettivo, e con riguardo ai destinatari indicati dall’art. 2 sul piano soggettivo.

Ne discende che i soggetti indicati da questultimo articolo non sono di per sé destinatari delle norme del C.G.S. F.I.G.C., se non ricorrono i fatti descritti nelle fattispecie nel medesimo indicate.

Su questo preciso presupposto, che peraltro rappresenta una delle novità del nuovo C.G.SF.I.G.C. rispetto al precedente, la circostanza che il revisore, presidente del Collegio dei revisori dei conti della LND, possa essere qualificato come altro soggetto che svolge attività di carattere... organizzativo…o comunque rilevante per lordinamento federale, non è di per sé sufficiente a renderlo destinatario delle previsioni del C.G.S. F.I.G.C., delle NOIF e di altre norme federali, se non è esattamente individuata la fattispecie integrante una condotta contraria all’ordinamento federale.

In questo incedere il revisore dei conti non svolge un ruolo dirigenziale, essendo invece componente dell’organo di natura elettiva, previsto dallo Statuto della LND all’art. 15, che esercita il controllo sull’attività economico-finanziaria della LND. Ne deriva che l’organo collegiale, e non il suo singolo componente, svolge un ruolo preciso, limitato appunto al controllo economico- finanziario.

Il dovere dell’organo, al pari di quello di un collegio sindacale o di un revisore legale dei conti di una società, si risolve nella vigilanza sullosservanza dei principi di corretta amministrazione da parte dell’organo esecutivo dell’ente stesso. E non a caso la responsabilità dei componentdell’organo è individuata nella diligenza richiesta al mandatario ex art. 12 Regolamento LND.

Nel caso concreto il revisore viene sanzionato perché avrebbe svolto, secondo l’impostazione accusatoria, attività di gestione e amministrazione nell’ambito di contratti stipulati dalla LND Servizi.

Senza entrare nel merito della fondatezza degli addebiti, che prima facie, tuttavia, non paiono provati, si tratta in concreto di stabilire se siffatta condotta configuri in astratto la violazione di una fattispecie prevista dal C.G.S. F.I.G.C.; e, in caso di esito positivo, se quella fattispecie possa poi essere imputata al revisore dei conti, inteso questultimo come soggetto rilevante per l’ordinamento sportivo.

Il De Luca viene considerato responsabile per la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis CGS.

In sostanza, si imputa al medesimo una condotta gestionale non in linea con l’attività di controllo a lui rimessa, posta in essere per di più in conflitto di interessi. Ne segue che tale condotta, rilevante per l’ordinamento sportivo, determina l’applicazione delle sanzioni previste daC.G.S. F.I.G.C. 

Osserva al riguardo il Collegio che l’attiviimputata al De Luca non ha nessun riferimento a quella propria dell’organo al quale partecipa. Non viene, infatti, imputata al medesimo una condotta negligente o posta in violazione degli obblighi di controllo sull’attività economico finanziaria, ma una attività del tutto diversa rispetto a quella che gli è rimessa dall’ente. Ne discende che l’unica via per ritenere responsabile il De Luca, alla luce delle fattispecie previste dal CGS, sia di imputargli una condotta scorretta rispetto all’ente che egli dovrebbe vigilare. Sennonché, trattandosi di fattispecie tipiche, che devono trovare fondamento nell’attività svolta dal soggetto imputato, dovrebbe ritenersi il De Luca inadempiente ai doveri del mandatario, così come previsti dall’art. 12 Regolamento LND, che disciplina l’attività del revisore. Proprio questa previsione, che limita la responsabilità del revisore al dovere di diligenza del mandatario nonché alla verità delle attestazioni e alla conservazione del segreto sui fatti e documenti di cui ha avuto conoscenza, e al rispetto del Regolamento di amministrazione, circoscrive a queste fattispecie la rilevanza della condotta del revisore con riguardo alle norme previste dallo Statuto F.I.G.C. e daC.G.S. F.I.G.C. 

Ne deriva che, anche alla stregua del principio di effettività ex artt. 24, 103 e 113 Cost., la condotta del revisore, ove provata, dovrebbe determinare a suo carico una sanzione che trova fondamento non già nel diritto sportivo interno all’ente, trattandosi di sanzione in questo senso scarsamente afflittiva, ma nell’ambito dell’ordinamento statale. Infatti, la LND è a tutti gli effetti una associazione disciplinata dagli artt. 11 ss cod. civ. e la previsione di un organo di controlldetermina in via analogica l’applicazione delle norme in materia di sindaci di società, e in particolare dell’art. 2400, comma 2, cod. civ., che prevede la revoca del sindaco per giusta causa.

In altre parole, in aderenza allorientamento espresso dal Consiglio di Stato (5782/2008), il rimedio afflittivo a carico dell’incolpato dovrebbe essere la estinzione del rapporto di mandato e il risarcimento del danno per la lesione della posizione giuridica soggettiva rilevante dell’ente, e non una sanzione sportiva interna all’ente.

Tra l’altro, ove il fatto dovesse trovare conferma, sarebbe, in questo contesto, da valutare anche la proposizione di unazione di responsabilità nei confronti del revisore per conflitto di interesse, ipotesi che tuttavia non sembra ricorrere nella concreta fattispecie.

Invece, la sanzione sportiva, che non trova fondamento in una fattispecie tipica, essendo rilevante ai fini sportivi soltanto la condotta del revisore nell’esercizio delle sue funzioni, non consentirebbe all’ente di applicare un rimedio sanzionatorio efficace, non essendoci alcuna previsione che consenta all’ente stesso, per la gravità della condotta imputata, di far cessare il revisore dall’esercizio delle sue funzioni. Lattuale formulazione dell’art. 9, nonché la portata della sanzione sportiva applicata, corroborano tale conclusione.

In definitiva, il danno che sarebbe stato cagionato dal revisore, laddove realmente fosse ascrivibile allo stesso una condotta non conforme ai suoi doveri, non avrebbe rilevanza allinterno dell’ente, ma pregiudicherebbe il diritto soggettivo dell’ente stesso, che non potrebbe trovare rimedio in una sanzione afflittiva di natura sportiva endofederale.

Per le ragioni che precedono, gli altri motivi devono ritenersi assorbiti. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il difetto di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 gennaio 2020.

 

IL PRESIDENTE                                                         IL RELATORE 

F.to Franco Frattini                                                        F.to Massimo Zaccheo

 

Depositato in Roma, in data 19 maggio 2020.

 

IL SEGRETARIO 

F.to Alvio La Face

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