CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/2020 del 1 luglio 2020 – Monterosi F.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti S.S.D Jesina Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.S.D. Grumentum Val d’Agri/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.S.D. Città di Anagni Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti S.S.D. Vigasio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Avezzano Calcio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/Lega Nazionale Dilettanti S.S.D. Marsala Calcio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti Academy Ladispoli U.S.D. s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.C. Nardò S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dillettanti USD Fezzanese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti della FIGC U.S.D. Levico Terme/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.S.D. Pomezia Calcio 1957/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti U.S. Inveruno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti A.S.D. U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti USD Fezzanese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti della FIGC
Decisione n. 28
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente e Relatore
Mario Sanino
Dante D’Alessio
Manuela Sinigoi
Aurelio Vessichelli - Componenti e Relatori
ha pronunciato la seguente
nei giudizi iscritti:
DECISIONE
- al R.G. ricorsi n. 32/2020, presentato, in data 16 giugno 2020, della Monterosi F.C., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sperduti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
e il Dipartimento Interregionale LND, non costituito in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 33/2020, presentato, in data 16 giugno 2020, dalla società S.S.D Jesina Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sperduti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, e il Dipartimento Interregionale LND, non costituito in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 34/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. Grumentum Val d’Agri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Agropoli 1921, alla F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., alla A.S.D. Nocerina 1910, alla A.S.D. Nocerina 1910 e alla S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 35/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla società A.S.D. Città di Anagni Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
al Dipartimento Interregionale LND, alla Academy Ladispoli U.S.D. S.r.l., alla A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, alla A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, alla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. e alla S.S.D. Arzachena Academy C.S. S.r.l., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 36/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla società S.S.D. Vigasio a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Villafranca, alla A.S.D. San Luigi Calcio, alla Polisportiva Tamai A.S.D., alla Società Calcio Montebelluna 1919 S.S.D. a r.l. e alla S.S.D. Delta Calcio Porto Tolle S.r.l., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 37/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla società Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
al Dipartimento Interregionale LND, alla U.S. Inveruno, alla U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, alla U.S.D. Levico Terme, alla Villa Valle A.S.D. a r.l. e alla U.S.D. Caravaggio, non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 38/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale LND, alla S.S.D. Jesina Calcio S.r.l., alla Avezzano Calcio S.S.D. S.r.l., Sangiustese S.S.D. a r.l., alla S.S.D.a r.l. Real Giulianova e alla San Marino Calcio S.r.l. - Cattolica S.M., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 39/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla società Avezzano Calcio a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Pietro,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
ed il Dipartimento Interregionale FIGC-LND, non costituito in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 40/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla S.S.D. Marsala Calcio a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale LND, alla Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D., alla ACD San Tommaso Calcio, alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa, non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 41/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale LND, alla ACD San Tommaso Calcio, alla S.S.D. Marsala Calcio a r.l., alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa, non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 42/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Academy Ladispoli U.S.D. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Città di Anagni Calcio, alla A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, alla A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, alla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l e alla S.S.D. Arzachena Academy C.S. S.r.l., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 43/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.C. Nardò S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bianco e Carlo Mormando,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 44/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla USD Fezzanese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Giotti e Francesco Rondini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
e nei confronti
del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, la società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano e la società A.C. Bra A.S.D., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 45/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla U.S.D. Levico Terme, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S. Inveruno, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio, non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 46/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. Pomezia Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
nonché contro
il Dipartimento Interregionale FIGC-LND, non costituito in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 47/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla U.S. Inveruno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S.D. Levico Terme, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio, non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- al R.G. ricorsi n. 48/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. U.S. Agropoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
con notifica anche
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., A.S.D. Grumentum Val d’Agri, A.S.D. Nocerina 1910, S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l., non costituiti in giudizio,
avverso
la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;
- nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2020, presentato, in data 19 giugno 2020, dalla USD Fezzanese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Giotti e Francesco Rondini,
contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, il Dipartimento Interregionale LND, non costituito in giudizio,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
e nei confronti delle società
GSD Ghivizzano Borgoamozzano e AC Bra ASD, non costituite in giudizio,
per l'annullamento
della delibera assunta dalla LND di cui al C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 - nella parte in cui stabilisce che, per le promozioni e retrocessioni, nel caso si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell'interruzione definitiva dei Campionati, si applica la classifica avulsa, di cui all'art. 51 NOIF, compreso il criterio degli scontri diretti, anche se la disputa degli stessi risulta incompleta - e del CU Dipartimento Interregionale n. 113 del 19 giugno 2020, nella parte in cui dichiara retrocessa la suddetta ricorrente per la peggior classifica avulsa rispetto alle società GSD Ghivizzano Borgoamozzano e AC Bra ASD, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 23 giugno 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020):
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2020 (Monterosi/FIGC e altri), il difensore della parte ricorrente - Monterosi F.C. - avv. Matteo Sperduti; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2020 (Jesina/FIGC e altri), il difensore della parte ricorrente - S.S.D Jesina Calcio S.r.l. - avv. Matteo Sperduti; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2020 (Grumentum/FIGC), i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Grumentum Val d’Agri, per la quale è, altresì, presente il legale rappresentante p.t., avv. Antonio Umberto Petraglia - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2020 (Città di Anagni/FIGC), i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Città di Anagni Calcio - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2020 (Vigasio/FIGC), i difensori della parte ricorrente - S.S.D. Vigasio a r.l. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2020 (Milano City/FIGC), i difensori della parte ricorrente - Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2020 (Chieti/FIGC), i difensori della parte ricorrente - S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2020 (Avezzano/FIGC e altri), l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC.
È stato effettuato un tentativo di connessione con l'avv. Rosa Di Pietro, difensore della parte ricorrente, Avezzano Calcio a r.l., che ha avuto esito negativo;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2020 (Marsala/FIGC), i difensori della parte ricorrente - S.S.D. Marsala Calcio a r.l. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2020 (Palmese/FIGC), i difensori della parte ricorrente - Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2020 (Academy Ladispoli/FIGC), i difensori della parte ricorrente - Academy Ladispoli U.S.D. s.r.l. - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2020 (Nardò/FIGC), i difensori della parte ricorrente - A.C. Nardò S.r.l. - avv.ti Lucia Bianco e Carlo Mormando; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2020 (Fezzanese/FIGC e altri), i difensori della parte ricorrente - USD Fezzanese - avv.ti Fabio Giotti e Francesco Rondini; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2020 (Levico Terme/FIGC), i difensori della parte ricorrente - U.S.D. Levico Terme - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2020 (Pomezia/FIGC e altri), i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Pomezia Calcio 1957 - avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2020 (Inveruno/FIGC), i difensori della parte ricorrente - U.S. Inveruno - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2020 (Agropoli/FIGC), i difensori della parte ricorrente - A.S.D. U.S. Agropoli - avv.ti Andrea Scalco e Giuseppe Fauceglia; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2020 (Fezzanese/FIGC e altri), i difensori della parte ricorrente - USD Fezzanese - avv.ti Fabio Giotti e Francesco Rondini; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, Presidente Franco Frattini, prof. avv. Mario Sanino, cons. Dante D'Alessio, cons. Manuela Sinigoi, avv. Aurelio Vessichelli.
Ritenuto in fatto
- Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019/2020.
In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava, con i Comunicati Ufficiali n. 179/A, n. 182/A, n. 184/A, n. 193/A e n. 195/A, la sospensione dei campionati dalla stessa organizzati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020.
- Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, ha conferito alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilità di emanare provvedimenti “relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo”.
- Il 20 maggio 2020, con C.U. n. 197/A la FIGC deliberava “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020 e di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento” (pubblicato in pari data dalla LND sub C.U. n. 303).
- Il successivo 22 maggio 2020, il Consiglio Direttivo della LND votava all’unanimità la proposta, da sottoporre al Consiglio Federale FIGC, di procedere, stante l’impossibilità di concludere i tornei di Serie D, con la promozione in Serie C della squadra prima classificata di ciascun girone e con la retrocessione in Eccellenza delle ultime 4 squadre di ciascun girone.
E, pertanto, l’8 giugno 2020, nell’ambito del Consiglio Federale FIGC, veniva stabilito, con C.U. n. 214/A pubblicato in data 10 giugno 2020, quivi impugnato, che: “Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi” di Serie D e contestualmente che “alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”. Tale comunicato ufficiale veniva recepito in toto dalla LND, con proprio C.U. n. 314, pubblicato in pari data - anch’esso quivi parimenti impugnato.
In tal guisa, la LND, con C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 - oggetto anch’esso di cognizione del Collegio in questa sede -, deliberava “le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020”; così tra l’altro disponendo: “Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati. Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta. Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate, si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti - attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta”.
- Le argomentazioni a sostegno dei Ricorsi indicati in epigrafe verranno diffusamente analizzate nelle motivazioni. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la LND, che hanno concluso per l’inammissibilità/reiezione dei ricorsi.
Considerato in diritto
I.
Sono state, dalle parti ricorrenti, formulate ampie controdeduzioni in merito alla preliminare eccezione di inammissibilità, sollevata dalla FIGC e dalla LND, sul presupposto che con il C.U. FIGC n. 197/A del 20 maggio 2020 era stata già decisa la definizione dei campionati dilettantistici, sicché le decisioni adottate successivamente - mediante C.U. n. 214/A - sarebbero meramente attuative di una decisione non tempestivamente e ritualmente censurata.
Osserva il Collegio, come anche emerso nella discussione orale dei ricorsi in modalità da remoto, che su questioni essenziali, su cui si dirà, le censure delle società ricorrenti mirano non solo ad evidenziare profili tra loro diversi di asserita illegittimità, ma formulano richieste conclusive di segno opposto, su cui le difese hanno elaborato anche oralmente.
Alcune società contestano le decisioni federali chiedendo che il campionato non si interrompa, ed anzi riprenda quantomeno per giocare i playout/playoff, e perciò impugnano la conclusione cui la FIGC è giunta, ma con ciò accentuando la sottolineatura - di FIGC e LND - della inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto con cui la “cristallizzazione” dei campionati è stata decisa. Altre società, all’opposto, hanno dichiarato di aver condiviso la decisione di interruzione anticipata di cui al C.U. n. 197/A, sottolineando che il concreto pregiudizio alle loro ragioni e diritti è scaturito solo dal successivo C.U. n. 214/A, quale atto prodromico alla emanazione della classifica finale che le ha viste retrocesse (o non promosse); e per ciò esse, nel censurare l’esito del campionato, oltre a ribadire il principio dell’invocato “blocco delle retrocessioni”, sottopongono nelle conclusioni richieste di esito “alternativo” dell’esito finale, poggiando sulla circostanza che questo Collegio di Garanzia avrebbe, secondo l’art. 218, decreto legge n. 34/2020, competenza “estesa al merito”.
Ritiene il Collegio che si possa prescindere dalle questioni preliminari, ed in particolare dall’esame della eccepita inammissibilità dei ricorsi, giacché appare del tutto prevalente, anche nell’esigenza di corrispondere a necessità assai sentite presso le società ed il mondo sportivo, l’esame approfondito del merito delle censure che sarà condotto anche al fine di fornire un contributo generale nomofilattico da parte delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia.
II.
La vicenda sottoposta all’esame del Collegio, cui la legge ha - in considerazione dell’emergenza da Covid 19 - attribuito competenza ed ambito di sindacato derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, richiede anzitutto la valutazione circa la natura e la portata degli interessi in gioco. Anche per i campionati dilettantistici la primaria considerazione del diritto alla salute ha costituito il principio cardine che tutte le istituzioni hanno seguito, in un’ottica di bilanciamento con il principio ed il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, degli sforzi economici presenti e futuri delle società sportive.
Per il calcio dilettantistico, in particolare, le autorità sportive - nella interlocuzione con il Governo per i plurimi aspetti connessi - hanno ritenuto che il pericolo per la salute, gli oneri assai gravosi di prevenzione e sanificazione, riferiti ad un numero assai elevato di squadre, imponesse misure diverse e più restrittive rispetto a quanto deliberato per la Serie A, B e C del Calcio Professionistico.
Ciò ha condotto, come sopra accennato, alla decisione della FIGC, in accordo con la LND, dapprima alla interruzione definitiva dei campionati dilettantistici (C.U. n. 197/A) e poi alla definizione degli esiti, affidando alla LND la compilazione delle classifiche.
La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve, pertanto, essere esercitato è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta, cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio dilettantistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.
L’art. 218, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che: “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.
Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle NOIF vigenti, per i Campionati.
Già con decisione di queste Sezioni Unite n. 27/2020 del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione delle Serie B e della Lega Pro, si sono indicati principi generali cui, per quanto non chiarito in questa sede, si può fare riferimento.
Anche per i ricorsi in esame, infatti, la - eccezionalmente attribuita - cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anch’essa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati dilettantistici.
Le scelte operate dalla FIGC nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (l’argomento è utile per replicare ai motivi primo e secondo proposti dalla U.S.D. Fezzanese).
Ad avviso del Collegio, in tale frangente, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica.
L’analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, infatti, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione. A riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi che la violazione di tali parametri viene, invece, sostenuta in ciascun ricorso secondo criteri soggettivi relativi a ciascuna posizione delle parti, in aperto contrasto con quella delle altre.
La pretesa di ogni ricorrente (specificamente, si veda il terzo motivo della U.S.D. Fezzanese) è, in altri termini, di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini l’adozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, come è evidente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società.
Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la “irragionevolezza soggettiva” in irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati con decine e decine di squadre e numerosi giovani, senza che - al momento della interruzione - vi fossero già posizioni consolidate in una direzione o nell’altra della promozione o della retrocessione.
III.
Il calcio dilettantistico ha ricevuto, come detto, un trattamento, a ragion veduta, diverso da quello professionistico: l’esigenza di evitare lo svolgimento di partite e, di conseguenza, di occasioni di contatto sociale per squadre che avrebbero dovuto soggiacere a spese economiche e procedure di sanificazione, considerato anche il numero delle squadre, non può evidentemente essere considerato frutto di una scelta irragionevole ed illogica, in vista del primario interesse pubblico finalizzato alla tutela della salute dei giocatori e degli staff delle squadre. L’adozione di un format nuovo è stata finalizzata alla salvaguardia delle linee di fondo dei campionati, quantomeno cercando di discostarsi il meno possibile dall’impianto ordinario.
È evidente al Collegio, cui comunque non spetta valutare o “scegliere” tra le soluzioni alternative, che queste ultime, ove pure auspicate dalla larga maggioranza o totalità delle società sportive, e si pensi al “blocco delle retrocessioni”, si scontravano con opposte, serie ed assorbenti ragioni quali la necessità di evitare, ampliando a dismisura gli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione vista l’interconnessione tra le vicende di promozioni e retrocessioni operanti per tutti i campionati.
IV.
Anche sotto il profilo della giustizia sostanziale le censure non meritano accoglimento, considerato che, al momento della c.d. cristallizzazione della classifica dei campionati, nessuna delle ricorrenti e, più in generale, nessuna delle squadre partecipanti, era, come detto, automaticamente promossa o retrocessa; ne consegue che i provvedimenti della Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni, potremmo dire, “fluttuanti”. Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è, quindi, il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte. V.
I ricorsi, pretermesse ed assorbite le altre questioni che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente pronuncia, devono essere perciò respinti, con integrale compensazione delle spese stante la complessità e delicatezza della materia.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Respinge i ricorsi.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 giugno 2020.
IL PRESIDENTE I RELATORI
F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio
F.to Mario Sanino
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, in data 1 luglio 2020
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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