CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/2020 del 30 ottobre 2020 – ASD Arcomnia/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Decisione n. 54

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

  

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo

Dante D'Alessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2020, presentato, in data 4 settembre 2020, dalla Arcomnia ASD, in persona del legale rappresentante in carica, Lorenzo Colombo, nonché del legale rappresentante uscente, Paola Cerutti, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Capellini,

contro

 

 

 

la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti,

 

 

avverso

la Deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 228 del 5 agosto 2020, comunicata via PEC il successivo 10 agosto 2020, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente e confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 8 del 6 aprile 2020, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del "Regolamento di Funzionamento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche", ha disposto la nullità dell'iscrizione dell'Arcomnia ASD nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta, in data 28 marzo 2019, tramite l'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva denominato CSAIn, per la mancanza dei requisiti richiesti ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel suddetto Registro, data la non conformità dello Statuto Sociale. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 16 ottobre 2020, il difensore della parte ricorrente - Arcomnia ASD - avv. Fabio Capellini; l'avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Mario Sanino.

 

 

 

Ritenuto in fatto 

 

 

Con ricorso in data 4 settembre 2020, la Arcomnia ASD impugnava la deliberazione n. 228 del 5 agosto 2020 adottata dalla Giunta Nazionale del CONI. Con detta delibera era stato respinto un ricorso proposto dalla medesima Associazione avverso il provvedimento del Segretario Generale del CONI n. 8 del 6 aprile 2020, con il quale era stata dichiarata la nullità dell’iscrizione della Arcomnia ASD nell’ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Nell’atto introduttivo del giudizio si specificava che, in seguito alla presentazione di un esposto, il Segretario Generale del CONI, con il citato provvedimento n. 8 del 6 aprile 2020, disponeva la nullità delliscrizione al Registro di Arcomnia ASD, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del “Regolamento di Funzionamento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, in quanto lo Statuto della Associazione era redatto come se la medesima Associazione avesse conformazione federativa.

La Arcomnia ASD segnalava che, all’atto della propria costituzione, sul finire del 2018, dovendo provvedere alla redazione del proprio statuto, si era rivolta allEnte di Promozione Sportiva CSAIn, scelto quale proprio EPS di riferimento, per essere consigliata e supportata in questa operazione.

CSAIn aveva quindi provveduto ad inviare copia dello statuto che all’epoca proponeva alle nuove associate, presentandolo come statuto tipo, e Arcomnia ASD altro non avrebbe fatto se non completarlo con le informazioni relative allattività di riferimento (tiro con l’arco) ed inviarlo nuovamente all’EPS; questultimo, non avendo rilevato alcuna irregolarità, aveva provveduto all’iscrizione dellassociazione Arcomnia nel Registro del CONI.

Puntualizzava, ancora, in fatto, la ricorrente che, seppure l’art. 4 dello Statuto presenti la possibilità per Arcomnia ASD di affiliare Associazioni ed Enti Privati, concretamente ciò non è mai avvenuto, atteso che in nessun caso le une o gli altri sono stati aggregati all’interno della stessa.

Aggiungeva, inoltre, la ricorrente che le attività svolte non sono mai state finalizzate alla realizzazione di attività federative, ma si sono sempre limitate a ciò che i regolamenti CSAIn e CONI consentivano e consentono ad una ASD (sostanzialmente, organizzazione e partecipazione a gare – nel caso di specie - di tiro con l’arco).

A conferma di ciò, nessun rilievo è mai stato sollevato a questo riguardo da CSAIn; di converso, questultima ha approvato il calendario di attività predisposto da Arcomnia ASD per il 2020. Nell’atto introduttivo, poi, la Arcomnia ASD si dilungava ad illustrare le vicende che l’hanno condotta  prima  alla  costituzione  e  quindi  allaffiliazione  allEnte  di  Promozione  Sportiva denominato CSAIn.

La tesi della ricorrente era, dunque, nel senso che non si era discostata da quanto le sarebbe stato consigliato da CSAIn e, pertanto, non meritava la determinazione negativa adottata dal CONI.

Si costituiva in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con atto del 10 settembre 2020, contestando con ampia memoria quanto dedotto dalla Arcomnia ASD e concludendo per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.

All’udienza del 16 ottobre 2020, i difensori delle parti comparivano e illustravano in dettaglio le proprie tesi, ribadendo comunque le conclusioni anticipate negli scritti difensivi.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

In realtà, la delibera impugnata è da ritenersi corretta, in quanto risulta ampiamente e congruamente motivata per relationem alla nota accompagnatoria del 31 luglio 2020, a firma del Segretario Generale dell'Ente, cui fa espresso richiamo la Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 228/2020 alla quale tale nota, denominata “Relazione per la Giunta Nazionale, è allegata.

Si rileva, in particolare, in tale  relazione, che lo Statuto della ricorrente, all'art. 4, dispone espressamente che i soci dellASD Arcomnia possono essere costituiti non solo da persone fisiche, ma anche da associazioni e da Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi può essere dubbio alcuno, proprio in considerazione del chiaro ed inequivoco tenore letterale della clausola statutaria, che la ricorrente presenti la natura di associazione di secondo livello (o federativa che dir si voglia). D'altra parte, come rilevato nella relazione accompagnatoria del provvedimento impugnato, la delibera  del  Consiglio  Nazionale  del  CONI  n.  1273/2004  stabilisce  che,  per  ottenere  il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, gli Statuti delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche interessate, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della  Federazione  Sportiva  Nazionale  o  della  Disciplina  Sportiva  Associata  o  dell’Ente  di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi, delegando  al suddetto Organismo Sportivo di riferimento la relativa verifica.

Nella fattispecie, proprio l’Organismo Sportivo cui la ricorrente è affiliata (CSAIn) - che secondo le norme regolamentari è il soggetto che deve verificare ed inserire nell'apposita piattaforma i dati dei propri affiliati ai fini del riconoscimento, attestandone la loro conformità rispetto ai requisiti richiesti per l'iscrizione e garantendo il relativo mantenimento ad opera degli stessi affiliati - ha espressamente dichiarato che, a seguito di una attenta verifica della documentazione agli atti del proprio Comitato, aveva rilevato, in capo all’ASD Arcomnia, la carenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro, chiedendone, per l’effetto, la cancellazione.

Né può avere rilievo alcuno la circostanza tale per cui, in concreto, la ricorrente non avrebbe mai aggregato al suo interno altre associazioni o enti privati, dal momento che ciò che rileva in questa sede è che l'ASD Arcomnia abbia adottato uno Statuto in contrasto con la normativa prevista in materia che - come detto - vieta, ex art. 3, comma 1, lett. c) ed f), del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la natura federativa delle associazioni.

Infine, da parte del CONI, è stata giustamente contestata la doglianza della ricorrente che denunciava una compromissione del diritto di difesa. Ed invero, la ricorrente ha ricevuto, in data 14 febbraio 2020, la nota del Segretario Generale del CONI che la informava dell'avvio del procedimento di verifica del possesso dei requisiti, tanto che il legale della stessa ASD Arcomnia ha inviato, in data 4 marzo 2020, una nota esplicativa. Inoltre, all'esito del procedimento, l’istante ha presentato il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, risultando perciò ampiamente garantito il relativo diritto di difesa.

L'Ufficio competente del CONI, daltro canto, nel trasmettere allo CSAIn il ricorso proposto da Arcomnia ASD alla Giunta Nazionale, aveva richiesto all’Ente di Promozione in questione di fornire eventuali valutazioni in proposito, facendo presente che la mancata risposta sarebbe stata intesa quale conferma di quanto già dichiarato nella nota del 21 febbraio 2020, a seguito della quale il provvedimento del Segretario Generale del CONera stato adottato; con ciò assolvendo a tutti gli incombenti istruttori, avendo infatti ripetutamente richiesto le informazioni pertinenti a tutti i soggetti competenti a fornirle.

Tutto concorre, in definitiva, a ritenere corretto il provvedimento impugnato.

 

In ordine alle spese, ritiene il Collegio di contenere la condanna della Arcomnia ASD al pagamento di € 1.000,00 in favore del CONI.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del CONI.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.

Il Presidente                                                                                          Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                                F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, il 30 ottobre 2020.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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