CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/2020 del 24 gennaio 2020 – Emanuele Chiaretti/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Decisione n. 7 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Attilio Zimatore - Relatore

Mario Sanino

Laura Santoro 

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2019, presentato, in data 29 agosto 2019, dal sig. Emanuele Chiaretti, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, Via T. Tasso, n. 31,

 

nei confronti

 

della Commissione CONI AGENTI SPORTIVI presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

 

nonché nei confronti

 

del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Scanzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via XXIV Maggio, n. 43, 

 

per l'annullamento 

 

della delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a carico del ricorrente, dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 30 luglio 2019, per carenza del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 6 novembre 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Emanuele Chiaretti, anchegli presente in aula - avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Francesco Scanzano, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Prof. Attilio Zimatore.

 

Ritenuto in fatto

 

I.

Con ricorso depositato in data 29 agosto 2019, il sig. Emanuele Chiaretti ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento della delibera di rigetto della sua domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a carico del ricorrente, dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 30 luglio 2019, per carenza del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità, nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto (in sintesi) che:

a) In data 3 luglio 2019, il sig. Emanuele Chiaretti aveva inviato alla Commissione Procuratori Sportivi FIGC la domanda di iscrizione al registro federale degli agenti sportivi” per la sezione “stabiliti”.

b) Con comunicazione del 12 luglio 2019 la Commissione Procuratori Sportivi FIGC informava il sig. Chiaretti che la sua iscrizione al Registro Federale risultava sospesa/in valutazionein quanto mancante di un documento che era stato richiesto dal CONI, facendo riferimento ad una comunicazione trasmessa alla Federazione dalla Commissione Agenti Sportivi CONI con pec del 4 luglio 2019, ove si specificava che per liscrizione dei cittadini dellUnione Europea abilitati in altro stato membro è necessario che labilitazione nello stato membro sia stata conseguita a seguito di superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare lidoneità e che alla verifica della sussistenza di tale requisito debba procedere la Federazione sportiva professionistica presso la quale lagente chiede liscrizione”. Il ricorrente ha prodotto una sua nota di riscontro (del 17 luglio 2019) a tale comunicazione, nella quale egli trasmette alla Commissione documento ufficiale della federazione calcistica spagnola che attesta tutti i miei requisiti e il fatto di aver superato un colloquio con il segretario generale federazione spagnola” (doc. 10 prodotto dal ricorrente).

c) In data 23 luglio 2019, la Commissione Procuratori Sportivi FIGC certificava liscrizione del sig. Chiaretti nel Registro Federale FIGC con il numero 448 e, in pari data, il medesimo presentava istanza di iscrizione al Registro Nazionale CONI - Sezione Agenti Stabiliti. Tale istanza veniva rigettata da parte della Commissione CONI degli Agenti Sportivi con delibera del 30 luglio 2019, per difetto del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne lidoneità che sia equivalente alla prova abilitativa prevista dallordinamento nazionale”.

 

II.

 Su queste premesse, il sig. Emanuele Chiaretti ha quindi adito questo Collegio di Garanzia per l’annullamento della suddetta delibera di rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:

- annullare la delibera di rigetto della Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi e per leffetto di disporre liscrizione automatica del signor Emanuele Chiaretti nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

A  sostegno  di tali  domande,  il ricorrente ha dedotto:  incompetenza  ed  eccesso  di potere; violazione e falsa applicazione della legge 205/2017 e del DPCM del 28 marzo 2018; violazione e falsa applicazione del Regolamento Agenti CONI del 26 febbraio 2019 e del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 19 aprile 2019 e del 10 giugno 2019 - distorta interpretazione delle norme.  Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel corso della motivazione.

 

III.

 Si è costituito in giudizio il CONI, chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso in quanto “inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito”. Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso, il resistente ha sostenuto il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva.

Le eccezioni del resistente saranno esposte anchesse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Il ricorrente ha depositato memoria, replicando alle eccezioni del CONI e insistendo nelle domande formulate.

È intervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 61, comma 3, la Procura Generale dello Sport, che ha aderito alla posizione del CONI, rimettendosi alla decisione del Collegio. 

 

Considerato in diritto 

1.

In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal CONI il quale ha sostenuto il difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport rilevando che il sig. Chiaretti non è un tesserato della FIGC né è un soggetto altrimenti legittimato ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva”; né la controversia rientrerebbe “tra le materie di giurisdizione in unico grado del Collegio di Garanzia dello Sport”.

Leccezione è infondata. Come il resistente ha correttamente replicato, il sig. Chiaretti, nella sua “Domanda di iscrizione al registro federale degli agenti sportivi”, ha espressamente dichiarato di “sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del CONI, della FIGC, della FIFA e della UEFA nonché al potere disciplinare dei medesimi”. E il certificato della FIGC (Commissione Federale Agenti Sportivi) del 23 luglio 2019, prodotto dal ricorrente (sub. doc. 7), attesta l’iscrizione del sig. Chiaretti al Registro Federale FIGC.

Peraltro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio di Garanzia “Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni”; e la delibera censurata dal ricorrente in questa sede non risulta altrimenti impugnabile.

 

2. 

Sia il ricorrente che il resistente hanno preliminarmente fornito una dettagliata ricostruzione della disciplina normativa e regolamentare relativa agli Agenti Sportivi e della sua laboriosa evoluzione nel corso degli ultimi anni; soffermandosi entrambi sulle disposizioni speciali relative alla categoridei cc.dd. Agenti stabiliti, vale a dire i cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di  una prestazione sportiva professionistica; iii)  del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica (cfr. artt. 1 e 11 del DPCM del 23 marzo 2018).

In questa sede è sufficiente rammentare che l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017n. 205, ha istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi (di seguito, per brevità, designato semplicemente come Registro Nazionale), nel quale devono essere iscritti i soggetti che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono “in relazione due o più soggetti operanti nellambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”. In tale Registro possono iscriversi i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che, tra l’altro, abbiano “superato una prova abilitativa diretta ad accertarne lidoneità. La detta disposizione fa “salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, la definizione delle “modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalidi tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi”; stabilendo, inoltre, che Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”.

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, in attuazione della norma sopra richiamata, ha stabilito, tra l’altro, i requisiti soggettivi per l’iscrizione nel Registro Nazionale disciplinando l’esame di abilitazione, che si articola in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche. Lart. 11 del detto DPCM prevede espressamente la categoria degli Agenti stabiliti”, dettando la seguente disciplina:

I cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto possono chiedere alla federazione o alle federazioni sportive professionistiche italiane nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare di essere iscritti m apposita sezione del registro federale degli agenti sportivi. (omissis) Ciascuna  federazione,  accertato  che  il  richiedente  sia  abilitato  a  operare  nell'ambito  della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per liscrizione in apposita sezione del Registro nazionale.

Lagente stabilito opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciutogli nell'ambito federale del paese di provenienza oppure, se non gli è riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.

Agli agenti sportivi stabiliti si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto(omissis) . 

Infine, è opportuno segnalare che l’art. 12 (Norme transitorie e finali) del detto DPCM fa espressamente salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”. 

 

3. 

In questo quadro normativo, conviene ora riepilogare sinteticamente le posizioni delle Parti. 

In breve, il ricorrente deduce che, avendo egli conseguito un titolo abilitativo in Spagna (come risulta dalla documentazione a suo tempo trasmessa dal sig. Chiaretti alla Commissione Federale Agenti Sportivi, depositata in giudizio) ed avendo la Commissione Federale provveduto alla sua iscrizione nel Registro Federale FIGC, Il Coni non aveva il potere di negare l'iscrizione proprio perché le norme attribuiscono alla Federazione - e solo alla Federazione - di valutare se il titolo rilasciato in altro paese sia equipollente a quello italiano”. Secondo il ricorrente, Il Coni non ha altro compito che quello di prendere atto delliscrizione già ratificata dalla FIGC”.

Per contro, il CONI, pur ammettendo che la disciplina normativa attribuisce Alla Federazione sportiva (nel caso di specie, alla FIGC) il compito (rectius, il potere) di valutare in prima istanza la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti richiesti al fine di conseguire liscrizione nel registro federale, reputa che al CONI spetterebbe comunque “un vaglio finale” sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel proprio Registro Nazionale. Tale vaglioda parte della Commissione CONI si configurerebbe come corretto esercizio delle prerogative istituzionalmente attribuite a tale organo”. A sostegno di tale ricostruzione il CONI richiama anche gli artt. 6 e 11 del DPCM del 23 marzo 2018.

Peraltro, il CONI fa rilevare che “il ricorrente risulta per tabulas aver conseguito il titolo professionale estero (in forza del quale ha chiesto di essere iscritto al Registro federale e nazionale) soltanto nellaprile del 2019 e, dunque, ben dopo il 31 marzo 2015 che costituisce [...] il discrimine temporale determinante ai fini della identificazione delle modalità di accesso alla professione di agente sportivo” (pag. 10 della memoria di costituzione del CONI).

4.

 Ciò premesso, sulla scorta delle disposizioni richiamate al par. 2 che precede, il Collegio ritiene che il ricorso del sig. Chiaretti (nella parte di cui si domanda l’annullamento della delibera di rigetto della sua iscrizione nel Registro Nazionale) sia fondato.

Invero, il ricorrente - come giustamente eccepito dal CONI - non può invocare la disposizione dell’art. 12 del DPCM del 23 marzo 2018 che fa salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”. Infatti, al di là di quanto risultante nella Dichiarazione del 3 luglio 2019 sottoscritta dal sig. Chiaretti (dichiarazione prestampata nella quale genericamente si dichiara di “avere validamente superato lesame di abilitazione o essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015”), risulta evidente che il sig. Chiaretti non era in possesso di alcun titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015. Basti osservare che il sig. Chiaretti nel 2019 si è presentato a sostenere le prove abilitative presso il CONI (e non le ha superate), prove abilitative alle quali non avrebbe avuto alcun motivo di sottoporsi se effettivamente avesse già conseguito l'abilitazione in Spagna 4 anni prima. Peraltro, il sig. Chiaretti, allorché ha presentato domanda di ammissione alle prove generali di abilitazione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo, in data 3 gennaio 2019, ha dichiarato di avere svolto un'attivi formativa consistente in un tirocinio di sei mesi, ma non ha mai dichiarato di avere conseguito già da qualche anno il titolo di agente sportivo in Spagna.

Non può essere condivisa, invece, la tesi del resistente secondo il quale al CONI spetterebbe un vaglio finale’ ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo allestero e per i quali la Federazione interessata abbia già provveduto alla iscrizione nel Registro Federale.

Il testo del DPCM del 23 marzo 2018 cit. depone nel senso che, una volta che la Federazione abbia eseguito l'iscrizione del richiedente nel Registro Federale (svolgendo - si suppone - il proprio doveroso accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti), la successiva iscrizione presso il Registro Nazionale si configura come automatica, senza attribuire al CONI alcun sindacato sulla sussistenza dei requisiti per il conseguimento del titolo abilitativo e sulle modalità con le quali quei requisiti sono stati conseguiti.

In questo senso depone il terzo comma dell’art. 11 cit. dove si stabilisce che Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per liscrizione in apposita sezione del Registro nazionale. Il riparto delle competenze appare definito (ancorché possa essere astrattamente discutibile): alla Federazione spetta il potere di accertare che il richiedente sia abilitato a operarnell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza; a tale accertamento della Federazione (ove positivo) segue poi la iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro federale; e, infine, a tale iscrizione fa seguito una semplice comunicazione al CONI “per liscrizione in apposita sezione del Registro nazionale. Dunque, nessuna disposizione prevede un controllo da parte del CONI sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione del Registro Nazionale, successivo al controllo che deve essere compiuto dalla Federazione.

In questo senso sembra orientata perfino la comunicazione inviata con email in data 4 luglio 2019 dalla Commissione CONI Agenti Sportivi alla Commissione Federale Agenti Sportivi (doc. 2 prodotto dal ricorrente), ove si rileva che ai fini delliscrizione dei cittadini dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro è necessario che labilitazione nello stato membro sia stata conseguita a seguito di superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne lidoneità”, ma si aggiunge anche “che alla verifica della sussistenza di tale requisito - considerata anche  l aut omaticità dell iscrizione di cui al punto che precede - debba procedere la Federazione sportiva  professionistica presso  la  quale  l agente  chiede  l iscrizione ”. 

È vero che l’art. 11 del DPCM cit. rinvia anche agli artt. 2 e 6 dello stesso DPCM; ma, a ben vedere, anche tale rinvio depone a favore della tesi del ricorrente. Infatti, l’art. 11, nel fare riferimento al menzionato art. 6 cit., rinvia soltanto al terzo comma di quell’articolo (ove si prevede che “L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi abilita l'agente a operare nell'ambito dell'una o più federazioni presso il cui registro federale risulta iscritto) e non anche al primo comma (ove si prevede che possa chiedere l’iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi “Il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove previste dal presente decreto).

In senso contrario non pvalere il richiamo - operato dal resistente - al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 10 luglio 2018. Si tratta, infatti, di un Regolamento proveniente dallo stesso CONI, che non può porsi in contrasto né prevalere sulla disciplina ricavabile dal DPCM del 23 marzo 2018. Peraltro, detto Regolamento CONI, nell’art. 10 che stabilisce le funzioni e i poteri della Commissione CONI degli Agenti Sportivi, non prevede un potere della Commissione CONI di sindacare gli accertamenti compiuti dalla Commissione Federale in ordine ai requisiti per l’iscrizione nel Registro Federale. 

 

5. 

Pertanto, il ricorso del sig. Emanuele Chiaretti deve essere accolto nella parte in cui il ricorrente chiede l’annullamento della delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a carico del ricorrente, dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi nella seduta del 30 luglio 2019. Non può, invece, disporsi - come richiesto dal ricorrente - liscrizione automatica del signor Emanuele Chiaretti nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” poiché tale iscrizione esula dai poteri di questo Collegio di Garanzia.

 

6. 

Considerata la complessiinterpretativa della disciplina relativa agli Agenti stabiliti e le sue successive modifiche intervenute nel tempo, il Collegio reputa equo compensare le spese. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 novembre 2019.

 

Il Presidente                                                                  Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                       F.to Attilio Zimatore

 

 

Depositato in Roma, in data 24 gennaio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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