CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/2019 del 23 ottobre 2019 – A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 87 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                    DECISIONE

 

nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dalle società A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Massimo Diana e Vittorio Rigo, elettivamente domiciliate nel loro studio, sito in Vicenza, viale Verdi, n. 4,

contro

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), in persona del Presidente, Avv. Mauro Balata, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella e dall’avv. prof. Guido Valori, con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, via Rosellini, n. 4,

 

per la declaratoria dellillegittimità

 

della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nulli/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti. 

 

Vista la costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB); 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 23 settembre 2019, il difensore delle parti ricorrenti - A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A. - avv. Massimo Diana; l’avv. Gabriele Nicolella e l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente LNPB, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Dante D’Alessio. 

 

Ritenuto in fatto 

 1. Le ricorrenti A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.A., retrocesse in Serie B, al termine del campionato di Serie A 2018/2019, hanno chiesto di poter partecipare al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020.

  1. Con il ricorso in esame hanno contestato la richiesta della Lega di Serie B di versare alla stessa Lega di B il 20% della somma ottenuta dalla Lega di A, a titolo di “paracadute, ai sensi dell’art. 3 del Codice di autoregolamentazione interna (cd. solidarietà retrocesse), con importi misurati sul tempo della loro permanenza nella massima serie.

Le ricorrenti, dopo una ricostruzione delle vicende riguardanti la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audio e video di trasmissione delle partite delle società di calcio professionistico, hanno sostenuto l’illegittimità della delibera assembleare della LNPB con la quale è stato stabilito il versamento del contributo solidaristico (cd. taglio paracadute), pari al 20% della quota spettante ai tre club retrocessi dalla Serie A.

Sostengono, in particolare, che le risorse a loro assegnate dalla Lega di A, a titolo di “paracadute”, non possono essere di pertinenza della Lega di B, ma appartengono alle società retrocesse, alle quali  sono  state  assegnate  per  mitigare  gli  effetti  economici  della  retrocessione,  con  la conseguenza che sulle stesse la Lega di B non può deliberare e non può vantare alcun diritto. Secondo le ricorrenti, infatti, è inconfutabile che le somme in questione, ontologicamente parte delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti” derivino da, siano destinate a, e competano esclusivamente ai contitolari dei detti diritti: le società militanti in Serie A nella stagione sportiva di riferimento e l’ente esponenziale delle medesime.

Aggiungono le ricorrenti che è l’art. 22 del D. Lgs. n. 9 del 2008 (cd. Decreto Melandri) che definisce quali siano i destinatari della cd. Mutualità Generale (ossia esterna alla Serie A) ed a quanto ammontino i proventi destinabili con vincolo di tassatività al sistema.

Effettuate le dette contribuzioni mutualistiche ed assolte le previsioni di legge a favore del Sistema e delle “categorie inferiori”, il residuo, definito dal Regolamento Lega Serie A non a caso “Risorse Economiche Nette”, costituisce risorsa liberamente ripartita internamente alla Serie A fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione, nel rispetto dell’art. 21 dello stesso decreto.

Ne deriva, pertanto, che la LNPA prima di distribuire le risorse in favore delle sue società, ne preleva già una parte e la riconosce alle Serie inferiori. Poste in essere le deduzioni di cui sopra, e distribuiti i relativi importi in favore dei destinatari (tra cui la LNPB), i residui ricavi sono di titolarità esclusiva delle società di Serie A nelle misure stabilite da legge e delibere assembleari.

Peraltro la Lega Serie A, nell’adozione del proprio Statuto ed in particolare dell’art. 18 vigente - omologato dalla FIGC ai fini della conformità di legittimità - ha esercitato una propria libera prerogativa di ente organizzatore della competizione e, nel perseguimento dei propri interessi di categoria, ha disposto che una parte delle risorse economiche nette derivante dalla commercializzazione dei propri diritti audiovisivi vada, stagione per stagione, devoluta ai fini di mutualiinterna al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio competitivo come un vincolo di destinazione regolamentare.

Le ricorrenti aggiungono che l’illegittimità della richiesta della LNPB si rileva anche dal fatto che lo Statuto della Lega, perfino quello entrato in vigore dopo l’introduzione dell’avversato Contributo, “non prevede tale iniquo balzello.

Secondo le ricorrenti, poi, la disciplina contenuta nel Codice di Autoregolamentazione della LNPB è illegittima anche in ragione dei principi generali del diritto societario (pacificamente applicabile alle associazioni, come la LNPB e la LNPA) e in particolare della corretta declinazione del principio maggioritario, oltrepassato il quale si ha un abuso dei poteri discrezionali dellOrgano assembleare ai danni dei singoli associati. Infatti le ricorrenti (così come le altre società retrocesse) si vedono imporre oneri economici dalla maggioranza, che ne trarrà i corrispondenti benefici, con atto esclusivamente egoistico ed emulativo compiuto con abuso a danno della minoranza.

3. Al ricorso si oppone la Lega di B che, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e le modalità di attribuzione alle aventi diritto del cd. “paracadute, ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per la sua tardività e comunque la sua infondatezza nel merito.

 

Considerazioni in diritto 

 

  1. Si deve preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente Lega di B.

Facendo riferimento a quanto affermato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 71 del 2015, la Lega ha sostenuto che il termine di impugnazione delle delibere assembleari, per le società non già associate alla Lega, deve farsi decorrere dalla data in cui le stesse depositano la domanda di iscrizione al campionato, con la conseguenza che, nella fattispecie, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro 30 giorni dal 21 giugno (e quindi entro lunedì 22 luglio 2019). Leccezione non è fondata.

Il Collegio, meglio precisando quanto affermato nella citata precedente decisione n. 71 del 2015, ritiene che per le società non già associate alla Lega, il termine per l’impugnativa di delibere già precedentemente approvate debba farsi decorrere, come sostenuto dalle ricorrenti, dal momento in cui le società hanno avuto formale comunicazione dell’approvazione della loro richiesta di concessione della licenza nazionale, con la conseguente (certa) ammissione al campionato di Serie B (e quindi all’associazione).

Nella fattispecie, come si rileva dagli atti, tale data deve farsi decorrere dal 4 luglio 2019, con la conseguente tempestività del ricorso proposto dalle società Chievo Verona ed Empoli.

  1. Non vi è, poi, contestazione sulla circostanza che il giudizio in questione, come già affermato in casi analoghi dalla Sezione IV, rientri fra i casi in cui il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere in unico grado, ex art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, trattandosi di controversia per la quale non sono previsti gradi interni della giustizia federale e considerato che le ricorrenti, in relazione alla delibera contestata, nopossono giovarsi del rimedio impugnatorio previsto dall’art. 6.15 dello Statuto della Lega di B (Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 56 del 2017, n. 71 del 2015).
  1. Nel merito il ricorso non è fondato.

Il Collegio di Garanzia si è già espresso sulle articolate disposizioni che la Lega di B ha assunto sul tema della mutualiinterna.

In particolare, con la decisione n.  63 del 2017, riguardante il cd. contributo di solidarietà promozione” (ora art. 1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B), la Sezione IV ha affermato che lo stesso risponde a unevidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti televisivi, un onere mirante allinnalzamento del livello competitivo del Campionato dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore. Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo. Al riguardo, occorre tenere presente che ladesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato. Quanto fin qui detto, riguardo allaspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dellordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche. Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, come evidenziato, esso concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volto, pertanto, a favorire lequilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre  che  partecipano  ad  esso,  comprese  le  squadre  che,  al  termine  del  campionatoconquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme allobiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dellesigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza”.

  1. Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ritiene che i principi indicati debbano essere confermati anche con riferimento al Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B, oggetto del ricorso delle società Chievo Verona ed Empoli.

Anche il contributo in questione, determinato sulla base dell’importo percepito dalle neoretrocesse a titolo di paracadutedalla LNPA può farsi rientrare, infatti, fra quelle disposizioni che la Lega di B, con il consenso dei suoi associati, ha inteso dettare per assicurare una migliore distribuzione di risorse fra le squadre iscritte al campionato di B, nella specie facendone carico alle società che, per aver militato nella precedente stagione nella massima Serie, hanno ottenuto dalla Lega di A consistenti importi a titolo di paracadute”.

Si tratta quindi di una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B.

  1. Il  contributo  solidaristico  a  carico  delle  neoretrocesse,  pertanto,  determina  un  onere patrimoniale a carico di determinate società (le neo retrocesse dalla A) che hanno ottenuto, a seguito della loro retrocessione, un consistente contributo dalla Lega di A, e che sono (per questo) chiamate ad una maggiore contribuzione al momento della loro adesione alla Lega di B, al fine di assicurare maggiori risorse al complesso delle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Tale contributo non può ritenersi, peraltro, eccessivo nella sua misura (il 20% di quanto percepito a titolo di contributo paracadute) e non è affatto privo di giustificazione, come si è accennato, sul piano della causa del contratto associativo.
  2. Non sono quindi fondate le censure sollevate dalle ricorrenti avverso la richiesta di contribuzione in questione.

Quanto all’affermato contrasto con il “decreto Melandri”, si deve osservare che la disposizione contestata non si pone in chiaro contrasto con alcuna disposizione dello stesso: del resto le stesse ricorrenti non indicano la disposizione che risulterebbe violata, censurando, piuttosto, la violaziondelle contestata richiesta con il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 9 del 2008 (cd. Decreto Melandri).

Ma il fatto che la legge abbia imposto specifici obblighi di solidarietà a carico della Lega di A e a beneficio delle altre Leghe non può escludere che altri meccanismi di solidarietà (esterna) siano stabiliti d’intesa fra le Leghe ed altri meccanismi di solidarietà interna, come nella fattispecie, siano stabiliti dagli associati ad una Lega. E ciò anche se tali meccanismi incidono (in una determinata stagione sportiva) su quegli associati che si trovano in particolari condizioni (anche economiche), per effetto della loro promozione o retrocessione in diversa categoria.

Equindi vero che il cd. “paracadute, che hanno percepito le ricorrenti, costituisce un beneficio economico che è stato liberamente determinato nel suo ammontare dalla Lega di A, utilizzando le risorse di cui può disporre, ed è stato ripartito fra i soggetti partecipanti al campionato di Serie A, retrocessi nella serie inferiore, per mitigare gli effetti anche economici della retrocessione; tuttavia, una volta che le somme sono entrate nella disponibilità delle società retrocesse esse non appartengono più alla Lega di A, con la conseguenza che non può censurarsi la disposizione secondo cui, per effetto di un meccanismo perequativo, una parte (non eccessiva) delle risorse entrate nella disponibilità delle società retrocesse debbano essere poi versate alla Lega di B nel momento della loro associazione alla Lega.

  1. Nel momento in cui un soggetto aderisce ad una struttura associativa deve, infatti, rispettare le regole dettate per gli aderenti delle quali, peraltro, possono a loro volta beneficiare come associati. Ed infatti le stesse società ricorrenti possono a loro volta beneficiare, nell’immediato, di altre forme di mutualità previste dalle (altre) disposizioni che sono contenute in quel complesso di regole dettate a beneficio complessivo degli associati: come il contributo di solidarietà promozione, di cui all’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione, e come le somme rivenienti dalla mutualità generale; e possono beneficiare anche dell’eventuale attribuzione, in una diversa stagione sportiva, della quota delle risorse di cui allo stesso contestato articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione.
  2. Non sussiste, poi, il lamentato abuso del principio maggioritario, tenuto conto che, come ha giustamente rilevato la Lega di B nella sua memoria, non possono applicarsi all’Assemblea degli aderenti alla Lega di B regole proprie delle società in cui vi sono soci di maggioranza e soci di minoranza. In ogni caso la lamentata violazione può escludersi tenuto conto della evidenziata finalità perequativa della contestata disposizione, che non è stata adottata a danno di soggetti predeterminati, ma che riguarda associati solo successivamente individuabili. Peraltro, come si è anche ricordato, le stesse ricorrenti potrebbero in altra stagione, eventualmente, beneficiare dell’applicazione (a carico di altre società) della stessa contestata disposizione.
  1. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Considerata  la particolarità  della questione affrontatale spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2019.

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                      F.to Dante D’Alessio

 

Depositato in Roma, in data 23 ottobre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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