CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/2019 del 20 novembre 2019 Federazione Italiana Sport Invernali/Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein
Decisione n. 90
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2019, presentato, in data 26 luglio 2019, dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in persona del suo Presidente, sig. Flavio Roda, rappresenta e difesa dall’avv. Giovanni Diotallevi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Terni, Via Barbarasa, n. 23,
contro
l’Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Greco e Matteo Ludovico Vitali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via G. Negri, n. 8,
per la riforma e/o l'annullamento
della decisione n. 004/2019 della Corte Federale di Appello della FISI, emessa in data 11 luglio 2019 e depositata in data 16 luglio 2019, con la quale, in accoglimento del reclamo dell’Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein, è stato annullato “l’atto di annullamento del Presidente dell’Assemblea ordinaria del Comitato Regionale FISI Alto Adige
in data 5 luglio 2018” ed è stata accertata la legittimità della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018, nella parte in cui ha affermato l’impossibilità di procedere all’elezione di un candidato, e disposto la convocazione di una nuova assemblea.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 23 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - FISI - avv. Giovanni Diotallevi; l’avv. Pietro Greco, per la resistente Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I. Il presente giudizio si inserisce in un più ampio contenzioso che giunge ora per la seconda volta alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Pertanto, per la ricognizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento, sembra opportuno riprendere l’esposizione contenuta nella precedente decisione di questo Collegio - vale a dire la decisione n. 43/2019 del 5 giugno 2019 - con le opportune integrazioni di aggiornamento.
Il 10 giugno 2018 si è tenuta l’Assemblea Regionale del Comitato FISI Alto Adige. Tra i vari punti all’ordine del giorno era prevista l’elezione delle cariche sociali, tra cui quella del Presidente del Consiglio Regionale della FISI per il quadriennio 2018-2022. Con riguardo a quest’ultima carica, i due candidati (il Presidente uscente, sig. Hermann Ambach, e il sig. Helmuth Senfter) hanno, rispettivamente, ottenuto il primo il 53% dei voti ed il secondo il 47%. All’esito della votazione, in applicazione dell’art. 17 dello Statuto FISI e dell’art. 45, commi 4 e 5, del Regolamento Organico Federale (ROF), in conformità con l’art. 90 ROF, anziche procedere contestualmente ad una nuova votazione si è proceduto ad una nuova convocazione dell’Assemblea, tenuto conto: i) che il candidato Ambach non ha ottenuto il 55% dei voti espressi per ricoprire la carica di Presidente per il terzo mandato consecutivo, ii) che la fattispecie di cui all’art. 17 Statuto FISI prevede che, in caso di mancato raggiungimento del 55% dei voti favorevoli da parte del Presidente uscente, sarà necessario procedere ad una nuova assemblea ove i candidati siano due.
Sennonché , in data 5 luglio 2018, il Presidente dell’Assemblea del 10 giugno 2018 e il suo Segretario, con “Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige”, hanno disposto l’annullamento del verbale sottoscritto dai medesimi in data 10 giugno 2018, nella parte in cui risultava il mancato conseguimento del 55%, ed hanno proclamato l’elezione del sig. Helmuth Ambach per il quadriennio 2018-2022, avendo egli riportato una percentuale di voti favorevoli superiore al 50%.
II. Il provvedimento appena indicato è stato impugnato dall’Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein (di seguito, per brevità, designata anche semplicemente come l’Associazione) davanti al Tribunale Federale il quale, a seguito della costituzione in giudizio della FISI, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
III. A seguito di ricorso davanti alla Corte di Appello Federale, quest’ultima, in parziale accoglimento, ha riconosciuto la concretezza ed attualità dell’interesse ad agire dell’Associazione istante in quanto avente diritto al voto, ma ha rigettato nel merito il ricorso:
i) perché la volontà degli associati riuniti in Assemblea si sarebbe esaurita con l’espressione dei singoli voti, cui sarebbe seguita l’autonoma determinazione del Presidente dell’Assemblea;
ii) perché l’autonomia dell’Atto del Presidente dell’Assemblea legittima quest’ultimo a procedere all’annullamento in autotutela della determinazione dal medesimo assunta, dovendosi distinguere tra atto interno di proclamazione e atto discrezionale di annullamento.
IV. Avverso la decisione della Corte d’Appello Federale, ha proposto ricorso l’Associazione con sei motivi di ricorso: il primo, che muove dalla distinzione di cui sub i), lamenta che la decisione di non eleggere alcun candidato è per statuto e legge un atto deliberativo dell’Assemblea; di talché le funzioni di Presidente e di Segretario dell’Assemblea si esauriscono con l’atto conclusivo dell’Assemblea stessa (cioè con la decisione di non eleggere alcun candidato). Pertanto, il provvedimento successivo sarebbe un atto posto in essere in difetto di attribuzione e in regime di incompetenza, nonché in violazione degli artt. 38, 39, 46 e 91 ROF; il secondo motivo lamenta un eccesso di potere e una illegittimità per una carenza di motivazione; il terzo motivo si duole che il provvedimento in autotutela sarebbe illegittimo in quanto posto in essere in violazione del principio generale contenuto nell’art. 21 nonies l. 241/90; il quarto motivo lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela alle parti interessate; il quinto motivo si duole dell’omissione della Corte d’Appello, che non avrebbe ravvisato l’illegittimità rappresentata dall’omessa sottoscrizione del provvedimento da parte del Collegio degli Scrutatori; il sesto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 3, e 32, comma 13, dello Statuto FISI, per aver affermato che il Presidente uscente, anche ove abbia svolto due o più mandati, anche consecutivi, non è soggetto all’applicazione delle restrizioni previste dall’art. 45, commi 4 e 5, ROF, né a quella prevista dall’art. 17, comma 3, dello Statuto FISI. Avverso il ricorso si è costituita la FISI, contestando integralmente le censure dell’Associazione istante e chiedendone il rigetto.
V. Con decisione n. 43 del 5 giugno 2019, il Collegio di Garanzia ha accolto il primo motivo di impugnazione relativo all’invalidità del provvedimento di annullamento della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018, posto in essere ex post dal Presidente della stessa Assemblea; reputando ‘assorbiti’ gli altri motivi. Accolto il primo motivo assorbente, il Collegio ha rinviato il procedimento alla CFA per pronunciare sul secondo motivo.
VI. La CFA ha accolto l’impugnazione dell’Associazione e, per l’effetto, ha annullato l’atto di annullamento (del 5 luglio 2018) del Presidente dell’Assemblea e ha accertato la legittimità della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018, nella parte in cui aveva affermato l’impossibilità di procedere all’elezione di un candidato e aveva disposto la convocazione di una nuova assemblea.
VII: Con ricorso depositato in data 26 luglio 2019, la FISI ha quindi nuovamente adito questo Collegio per la riforma della decisione resa dalla CFA, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< - in via immediata e urgente, sospendere l’efficacia ed esecutività della decisione n. 004/2019 della Corte Federale di Appello della F.I.S.I. emessa in data 11.7.2019 e depositata in data 16.7.2019 per i motivi tutti di cui in narrativa; - affermare il principio di diritto secondo il quale, in occasione della Assemblea Regionale elettiva del Comitato Regionale Alto Adige del 10/6/2018, validamente convocata, il candidato Hermann Ambach, validamente candidatosi, poteva essere eletto a fronte del conseguimento di una maggioranza pari al 50% più uno dei voti; - di conseguenza, constatata la mancata contestazione e quindi l’intangibilità del risultato elettorale conseguito dal candidato Hermann Ambach (pari al 53% dei voti), accertare e dichiarare che, anche indipendentemente dall’errore commesso in sede di proclamazione e/o dalla presunta invalidità dell’atto modificativo del verbale adottato dal Presidente dell’Assemblea, il candidato Hermann Ambach doveva essere riconosciuto Presidente Regionale legittimamente eletto dall’Assemblea Regionale e per l’effetto proclamare, in luogo dell’assemblea, e confermare il Sig. Hermann Ambach Presidente del Comitato Regionale Alto Adige ovvero disporre che, previa convocazione di una nuova seduta assembleare, sia la stessa assemblea a prendere atto, ratificare e/o deliberare (per quanto occorrer possa) in ordine al riconoscimento del principio di diritto fissato da questa Corte Federale ed alla conseguente conferma/proclamazione del sig. Herman Ambach quale Presidente del Comitato Regionale Alto Adige; - ovvero in ulteriore subordine prendere ogni eventuale provvedimento finalizzato alla applicazione e/o al ripristino della legalità e quindi alla elezione, proclamazione e/o conferma del sig. Hermann Ambach quale legittimo Presidente del Comitato Regionale Alto Adige; - in ogni caso, individuare e fissare il corretto principio di legge applicabile alla fattispecie con ogni relativa conseguenza.>>
A sostegno di tali domande, la FISI ha dedotto, tra l’altro, che la CFA sarebbe incorsa in un errore interpretativo relativamente all’individuazione della norma e del principio di diritto applicabili alla fattispecie, posto che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, dello Statuto FISI non si applicherebbero al caso dell’elezione del Presidente Regionale, in quanto “non compatibili” (ai sensi dell’art. 32, comma 13, dello Statuto e dell’art. 90 del ROF).
Si è costituita in giudizio l’Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein, la quale ha chiesto che questo Collegio rigetti il ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Le eccezioni della Associazione resistente saranno esposte anch’esse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.
E’ intervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 61, comma 3, la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Si osserva, innanzitutto, che il ricorso presentato dalla FISI non contiene una puntuale e precisa “indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni”, come disposto dall’art. 59, 3° comma, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva. Dalla lettura complessiva del ricorso può tuttavia ricavarsi che la Federazione ricorrente deduca una violazione di norme di diritto, censurando una pretesa erroneità della interpretazione delle “norme statutarie e regolamentari concernenti le assemblee elettive della Federazione medesima”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per le ragioni che seguono.
Invero, le censure formulate dalla Federazione si appuntano lungamente sulla interpretazione delle regole applicabili alla elezione degli Organi Regionali della stessa Federazione e, in particolare, del Presidente Regionale. Tuttavia, tali censure non possono trovare ingresso in questa sede, nella quale non si può discutere in via di principio della astratta interpretazione delle regole statutarie, ma solo della loro concreta applicazione e solo nella misura in cui dette regole risultino rilevanti ai fini della decisione della questione devoluta al Collegio di Garanzia. In questa sede, dunque, non si può discutere delle regole e delle maggioranze in base alle quali può essere eletto il Presidente Regionale della Federazione, né si può più sindacare se l’Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige del 10 giugno 2018 abbia correttamente deliberato in ordine alla mancata elezione del Presidente e ad una nuova convocazione dell’Assemblea.
Essendo stato definitivamente (ed inequivocamente) annullato il singolare provvedimento di annullamento della delibera assembleare (del 10 giugno 2018) emesso in via di autotutela dal Presidente della stessa Assemblea regionale in data 5 luglio 2018, a distanza di quasi un mese dalla celebrazione dell’Assemblea, quella deliberazione - che non è stata tempestivamente impugnata e che non forma oggetto di questo giudizio - deve ormai reputarsi definitiva ed intangibile.
Né può dubitarsi che il provvedimento di annullamento del 5 luglio 2018 sia stato inoppugnabilmente annullato, essendo stata rilevata la assoluta carenza in capo al Presidente della Assemblea del potere di annullare - per di più, a distanza di quasi un mese - la delibera assunta dalla Assemblea.
Su questo punto, la decisione già assunta da queste Sezioni Unite, n. 43 dell’11 marzo - 5 giugno 2019, è chiarissima e non lascia spazio ad alcuna ulteriore discussione. Nella detta decisione il Collegio di Garanzia ha già chiarito che “il Presidente dell’Assemblea non poteva, in via di autotutela, procedere all’annullamento di un atto sottratto alla sua competenza”, precisando che “la tassatività dei poteri fissati dall’art. 38 ROF non consente di estendere i medesimi anche alla fase della deliberazione rispetto alla quale il comma 8 del richiamato art. 38 limita il potere del Presidente esclusivamente alla proclamazione dei risultati delle singole votazioni”.
Se, dunque, l’arbitrario provvedimento di annullamento del 5 luglio 2018 è nullo (e su questo punto certamente non si può più tornare), e se, conseguentemente, la delibera assembleare del 10 giugno 2018 - non impugnata e non più impugnabile - deve reputarsi definitiva, allora la discussione in ordine ai criteri ed alle maggioranze per l’elezione del Presidente Regionale in questa sede risulta manifestamente irrilevante. Con la conseguenza che le censure proposte dalla FISI sono inammissibili.
Del resto, seppure l’interpretazione delle regole statutarie in ordine alla elezione del Presidente Regionale proposta dalla Federazione ricorrente fosse corretta in ordine al calcolo della maggioranza necessaria - ma su questa interpretazione, per le ragioni già dette, il Collegio non ritiene di potersi pronunciare - in ogni caso il Collegio di Garanzia giammai potrebbe sovvertire la inoppugnata deliberazione assembleare del 10 giugno 2018; né mai potrebbe “proclamare, in luogo dell'assemblea, e confermare il sig. Hermann Ambach Presidente del Comitato Regionale Alto Adige” o “disporre che … sia la stessa Assemblea a prendere atto (della) …. conferma/proclamazione del sig. Hermann Ambach quale Presidente del Comitato Regionale Alto Adige”, come inammissibilmente richiesto dalla FISI nel suo ricorso.
Da questo ultimo punto di vista emerge un ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità del ricorso in esame, puntualmente eccepito dalla resistente Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein, consistente nella carenza di un effettivo interesse della Federazione ricorrente ad ottenere una pronuncia in ordine alla interpretazione delle norme statutarie nel senso da essa auspicato, visto che, comunque, l’interesse concretamente perseguito - vale a dire la “conferma/proclamazione del sig. Hermann Ambach quale Presidente del Comitato Regionale Alto Adige” - non potrebbe in ogni caso essere conseguito.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 20 novembre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face