CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/2019 del 11 dicembre 2019 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 95 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore Laura Santoro

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                 DECISIONE 

 

Nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2019, presentato, in data 25 settembre 2019, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’ avv. Vincenzo Maccarone,

 

contro

 

la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli,

 

e

 

la Procura Federale FCI,

  

 avverso

 

la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata il giorno 23 luglio 2019 - con motivazione depositata il successivo 7 agosto nel Comunicato n. 2/19, in riferimento al giudizio disciplinare n. 2/19 R.G. CFA - con la quale, a seguito dell’accoglimento con rinvio e contestuale annullamento della sentenza già emessa dalla medesima Corte d'Appello Federale in data 8 aprile 2019, è stata irrogata, in capo al ricorrente sig. Roscini ed in riforma della suddetta decisione, la sanzione dellinibizione per mesi 3, per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, 54, comma 3, dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 6 novembre 2019, il difensore della parte ricorrente, sig. Carlo Roscini, avv. Vincenzo Maccarone; per la resistente FCI l’avv. Nuri Venturelli, nonché, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Mario Sanino. 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 

1 - Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, oggi in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, vale premettere quanto segue.

Il sig. Carlo Roscini, già Presidente  del Comitato Regionale dell’Umbria della Federazione Ciclistica Italiana (in prosieguo anche FCI), veniva chiamato, con note del Segretario Generale della FCI del 6 marzo e 31 maggio 2018, a fornire chiarimenti su presunte anomalie riguardanti "rimborsi di note spese" nel periodo di presidenza del Comitato Regionale Umbro dall'anno 2014 all’anno 2017.

Le indicate note si fondavano su una relazione contabile redatta dal dott. Lorenzo Chiodi, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana.

In risposta a tali richieste, il Roscini, dopo aver ottenuto dalla Federazione copia della documentazione citata nelle note ed oggetto di richiesta di delucidazioni, redigeva due lettere a chiarimento - datate 28 marzo e 22 giugno 2018 - nelle quali offriva giustificazione alle spese effettuate dal C.R. Umbro per il biennio 2014-2015 e 2016-2017.

La Segreteria Generale trasmetteva, per competenza, le note ed i documenti, oggetto di chiarimento, alla Procura Federale, la quale ne contestava sia l’inerenza all’attività tipica del Comitato sia l’assenza di preventiva autorizzazione.

Secondo la Procura Federale, dunque, il Roscini, in violazione delle norme di cui agli artt. 54, comma 3, Statuto Federale, 47, comma 6, Reg. Amministrazione FCI ed 1, commi 1 e 2, Reg. Giustizia Federale, avrebbe, per i bienni 2014-2015 e 2016-2017, "... chiesto ed ottenuto il rimborso:

a) delle spese relative a viaggi compiuti con mezzo privato e di vitto senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate ed in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione. Inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza;

b) delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2014, commesse alla guida di mezzo privato;

c) delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori, piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie;

d) delle spese per carburante per l'uso di automezzo della Federazione non supportate dal Libretto di marcia debitamente compilato, né da documentazione atta a giustificare le trasferte.... Nonché, avrebbe rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014-2017 compresi, le spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, e avrebbe “al medesimo Montedori rimborsato spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte in assenza di preventiva autorizzazione....

Nel frattempo la Segreteria Generale inviava - quindi originando altro procedimento - analoga richiesta di chiarimenti, con riferimento a "rimborsi per note spese", anche per il solo anno 2013. Pure in questo caso il Roscini richiedeva ed otteneva la documentazione concernente la richiesta di chiarimento.

Quindi, con riferimento all’anno 2013, al Roscini, in violazione degli artt. 54, comma 3, Statuto Federale, 47, comma 6, Reg. Amministrazione FCI ed 1, commi 1 e 2, Reg. Giustizia Federale, veniva contestato, in un secondo procedimento n. 19/18 R.G.:

l’aver “chiesto ed ottenuto il rimborso: 

a) delle spese relative a non meglio identificate "trasferte" compiute con mezzo privato senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate (complessivi € 2.267,80);

b) delle spese per vitto (pasticcerie, panifici, ristoranti, bar), in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione, non supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari  delle  somministrazioni  avvenute  anche  con  notevole  frequenza  (complessivi €.6.788,82);

c) delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2013 compiute alla guida di automezzo privato (complessivi € 316,52);

d) delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, vini) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie (complessivi € 3.822,48)".

Nonché l’aver “rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, nell'anno 2013 [] spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00”.

Disposta la riunione, i due giudizi nn. 16/2018 e 17/2018 Trib. Fed. (rispettivamente bienni 2014- 2015 e 2016-2017 ed anno 2013) venivano congiuntamente trattati alludienza del 30 novembre 2018, all’esito della quale il Collegio disponeva, con ordinanza in pari data, unautonoma integrazione istruttoria, chiedendo ai deferiti copia dei verbali del Consiglio Regionale Umbro recanti autorizzazione a sostenere le spese elencate nell'allegato 1 dell'atto di deferimentoed alla Procura “eventuali documenti di riferimento alle ricevute, alle fatture ed agli scontrini contenute nella documentazione del procedimento in atto.

All’esito dellattiviistruttoria il Tribunale, con decisione dell’11 gennaio 2019, sanzionava i due incolpati, con 12 mesi di sospensione per il Roscini e 2 per il Montedori.

2- Avverso tale decisione, formalizzava reclamo, ex art. 45 Reg. Giust. Fed., il solo Roscini, articolando una serie di argomentazioni a discarico sia in punto di responsabilità disciplinare che di entità e modalidi calcolo della sanzione inflitta.

Ribadiva, inoltre, tutte le richieste istruttorie avanzate davanti al Tribunale Federale, sia con le proprie memorie che verbalmente in udienza.

In particolare, il reclamante affermava che, proprio alla luce della documentazione richiesta dal Tribunale, e poi da costui depositata, apparisse evidente come ogni spesa effettuata fosse dettagliatamente e regolarmente autorizzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Evidenziava  come  le  censure  della  Procura  Federale  prendessero  le  mosse  da  plurime informative  del  dott.  Lorenzo  Chiodi,  componente del  Collegidei Revisori  dei  Conti della Federazione, proprio negli anni interessati dalle censure procedimentali, senza che lo stesso avesse  all’epoca  mai  sollevato  alcun  rilievo  sulle  modali di  tenuta  della  contabilità,  di registrazione e di effettuazione, imputazione ed autorizzazione delle spese del Comitato Umbro. Il reclamo criticava, per ogni singolo punto, le argomentazioni formulate dal Tribunale Federale ed evidenziava la conoscenza, da parte del Tribunale, della “vita” e delle “dinamichedi un Comitato  Regionale,  laddove  le  spese  per  regalie  in  occasione  di  festivi o  ricorrenze costituiscono niente altro che semplici “spese di rappresentanza” consuetudinarie, finalizzate alla promozione della disciplina sportiva federale a livello locale.

Il reclamante criticava la decisione del Tribunale nel censurare disciplinarmente il rimborso delle spese sostenute dal Montedori, durante le trasferte autorizzate, da ritenersi del tutto legittimo in quanto costui, una volta designato come responsabile della trasferta, assume la qualifica di funzionario delegato, per il quale il Direttivo regionale deliberava le “anticipazioniper far fronte alle spese a favore dì tutti i partecipanti alla competizione.

Al rientro, il Montedori procedeva a rendicontazione specifica nella quale erano presenti anche le spese autostradali e di carburante per il frequente prestito di umezzo di trasporto che, normalmente, veniva fornito da una delle società ciclistiche partecipanti alla trasferta, allorché il pulmino a nove posti del Comitato non fosse stato sufficiente ad accompagnare tutti i tecnici e gli atleti convocati.

In punto di sanzione applicata, il reclamo criticava sia l'entità della stessa, perché eccessiva e sproporzionata alla concreta gravidei fatti, sia l’applicazione di un aumento per ogni singolo anno finanziario.

In via istruttoria, poi, insisteva nelle richieste di prova già avanzate nelle memorie di primo grado, finalizzate a dimostrare la legittima autorizzazione e l'inerenza all'attivifederale di tutte le spese contestate.

Ludienza dinanzi alla Corte Federale dAppello veniva fissata per il giorno 1 marzo 2019, durante la quale la Procura Federale insisteva nella conferma della sentenza impugnata e la difesa nelle proprie argomentazioni sia di merito, in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, sia istruttorie.

La Corte si riservava la decisione che pronunciava una settimana dopo con il Comunicato n. 1/2019, confermativo della pronuncia del Tribunale.

3- Avverso la predetta pronuncia, in data 3 aprile 2019, il sig. Roscini depositava ricorso al Collegio di Garanzia ex art. 34 Reg. Giust. FederaIe FCI ed art.12 bis Statuto CONI, impugnando ogni punto della decisione gravata.

Fissata udienza al giorno 14 maggio 2019, il Collegio di Garanzia accoglieva, con pronuncia n. 50/2019, il ricorso con riferimento ai punti 1 e 2 (escludendo le spese effettuate per le sanzioni amministrative connesse alle violazioni del C.d.S.), ritenendo assorbite le ulteriori censure ed annullando la decisione impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte Federale di Appello in diversa composizione.

Questultima, fissata l’udienza al successivo 23 luglio 2019, ed in composizione derivata dalla cooptazione dei membri della Sezione I (competente per altra materia), sentite le parti pronunciava decisone - Comunicato n. 2/2019 - con la quale proscioglieva il Roscini da ogni addebito, ad eccezione di quello relativo alla richiesta di rimborso delle spese per il “pagamento di sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada, applicando la pena dell’inibizione per mesi tre, comunque interamente già scontata.

Con ricorso del 25 settembre 2019, oggi in discussione, il sig. Carlo Roscini ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport impugnando la menzionata decisione della Corte Federale di Appello della FCI (I Sezione).

4- Il ricorso è inammissibile.

Il Roscini contesta l’entità della sanzione, minimizzando il danno economico subito dalla Federazione e chiedendo, quindi, un diverso tipo di sanzione che non comporti la inibizione dalle attivifederali.

In particolare, il ricorrente ritiene che la sanzione disciplinare irrogata dal giudice del rinvio sia il frutto di una mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla Sezione IV di questo Collegio con la decisione 50/2019, tanto in punto di “specie” di sanzione, quanto in punto di entità della sospensione applicata.

Sul primo punto, la sanzione dellinibizione, secondo la ricostruzione del sig. Roscini, sarebbe oltremodo afflittiva trattandosi di condotte, quelle relative all’illecito rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni per la violazione di norme del Codice della strada, poste in essere in buona fede e comportanti un modesto danno economico. Tenuto conto di ciò, la violazione del principio di diritto si concretizzerebbe in una non corretta valutazione della progressività della sanzione in relazione  alla  natura  e  alla  gravi dell’infrazione,  predicandosi,  pertanto,  la  necessaria applicazione di una sanzione meno gravosa tra quelle contemplate nel R.G. della FCI, quali l’ammonizione ovvero la censura ovvero l’ammenda.

Con riferimento al quantum sanzionatorio, lo si ricorda, di mesi 3, il ricorrente ne contesta l’ammontare, sostenendo che il Collegio di Garanzia, nei suoi precedenti arresti sempre riguardanti il Sig. Roscini – decisioni nn. 75/2017, 14/2018 e 15/2018 - avrebbe individuato nella misura di 2 mesi di inibizione la sanzione finale da applicare ad ogni singola violazione.

5– Questo Collegio non può esimersi dall’evidenziare che la sentenza della Sezione IV, di rinvio alla Corte federale della FCI, aveva così statuito: “Diverso discorso deve essere fatto in relazione al rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni per la violazione di norme del Codice della strada. In questi casi è palese lassenza dellinerenza della spesa alle finalità proprie dellattività della Federazione. È evidente, infatti, che i costi derivanti dal pagamento di sanzioni deve restare a carico dellautore dellillecito, essendo circostanza del tutto indifferente che linfrazione sia stata commessa nellambito di spostamenti per lo svolgimento di attiviistituzionale. La richiesta di rimborso di tali spese ben può assumere quindi valenza sul piano disciplinare sulla base di una valutazione riservata agli Organi federali.

La IV Sezione, dunque, ha operato il rinvio alla Corte Federale dAppello affinché si pronunciasse in relazione al rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni per la violazione di norme del Codice della strada sulle quali rilevava, infatti, una responsabilità disciplinare del sig. Roscini. Giova ricordare quanto affermato da queste Sezioni Unite (decisioni nn. 17/2019 e 83/2019) in ordine alla vincolatividel principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, che – così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dellart. 384 c.p.c. – costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; questultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però , andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità , a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).

Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, questo Collegio ha già avuto modo di puntualizzare che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche allpremesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nellambito di tale enunciazione” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 76/2018).

Del pari utile ribadire quanto sancito dall’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia allorgano di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

6- Si tratta, pertanto, di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 41/2019). Come è evidente, non si tratta ora di condividere o meno, nel merito, l’esito finale di quel processo di rivalutazione della sanzione, ma solo di accertare se detto processo si sia svolto secondo i canoni stabiliti dal Collegio di Garanzia, vale a dire, nel caso de quo, tenendo conto della rilevata rilevanza disciplinare della condotta del Roscini in punto di rimborsi delle spese per il pagamento di sanzioni per la violazione di norme del Codice della strada.

V’è da aggiungere che l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a questultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione.

In altri termini, nel caso di specie, il controllo di questo Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attividel giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con la particolarità di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto somministrati in caso di rinvio ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 69/2019).

6 – Ebbene, nel procedimento per cui è causa, da un lato, non è ravvisabile nella decisione gravata alcuna violazione del principio di diritto enunciato nella precedente decisione n. 50/2019 (così, coerentemente, la CFA della FCI in sede di rinvio: “Conclusione diversa va raggiunta a proposito della richiesta di rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada. In casi siffatti, il concetto di "inerenza" è destinato a vanificarsi e i costi per tali infrazioni deve restare a carico  dell'autore delle contravvenzioni amministrative. Per tali richieste il comportamento dell'incolpato risulta sicuramente sanzionabile sul piano disciplinare”);

dall’altro, da cui la manifesta, e dunque assorbente, inammissibilidel ricorso, si tenta, illegittimamente, di sollecitare il Collegio di Garanzia a valutazioni sulla misura e sulla proporzionalità della sanzione che ha irrogato il giudice di merito (sui confini del sindacato di questo Collegio, ex multiis, decisione, Sezioni Unite, n. 61/2015). 

 

                                                           P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FCI. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 novembre 2019. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                       F.to Mario Sanino

 

Depositato in Roma, in data 11 dicembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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