F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 844 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MELEGARI RUDY), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 844 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MELEGARI RUDY), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
Con reclamo notificato in data 05.07.2018, la società AC Castel D’ario ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 13.06.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Union Best Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Rudy Melegari, pari ad € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio, ed € 313,95 a titolo di penale.
La società appellante, a fondamento del gravame promosso, allegava la documentazione che attesterebbe la rinuncia al percepimento del premio di preparazione in questione da parte della società appellata.
La ASD Union Best Calcio, da parte sua, inoltrava due note, rispettivamente in data 19 e 20 Luglio 2018, alla sola segreteria di codesto organo giudicante, con le quali chiedeva delucidazioni in merito alle doglianze sottese al gravame avversario e, successivamente, in data 14 Agosto 2018, spirato il termine concessole, presentava le controdeduzioni.
La vertenza è stata decisa nella riunione del 22 Novembre 2018.
L’appello proposto dalla società AC Castel D’ario è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.
Infatti, la parte appellante non si è attenuta al disposto dell’art. 30 comma 33 CGS, secondo il quale il reclamo deve essere inoltrato contestualmente al Tribunale ed alla controparte.
Nel caso specifico, infatti, la AC Castel D’ario trasmetteva il ricorso solo a codesto Tribunale In tale atto, peraltro, veniva richiamato non solo il Melegari, ma anche altri calciatori, e l’appellante concludeva: “rimaniamo in attesa che la stessa indagine venga chiusa definitivamente ritenendo il Castel D’Ario non responsabile e in difetto al pagamento richiesto dalla suddetta società”.
Alla controparte, invece, la stessa società appellante trasmetteva in pari data una (diversa) comunicazione con la quale le sottoponeva la copia della presunta liberatoria, e concludeva “considerando la situazione siamo a comunicarvi inoltre che procederemo con l’invio di tutta la documentazione al TFN – Sez Vertenze Economiche per la conclusione della prativa in oggetto”. Per tali motivi, al di là di ogni valutazione in merito alla genericità del reclamo, il presente giudizio di gravame non risulta regolarmente introdotto in quanto – al fine di soddisfare il principio ricavabile dalla norma di cui all’art. 30 comma 33 CGS in merito al contestuale inoltro del reclamo al Tribunale ed alla controparte – la AC Castel D’ario avrebbe dovuto trasmettere alla ASD Union Best Calcio il medesimo documento inoltrato a codesto Tribunale, per darle la possibilità di svolgere le proprie difese.
Tutto ciò premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Castel D’Ario e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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