F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20–23-43-50-55-78-86- 88 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI CIURCIU GHEORGHE – CONSTANTIN GEORGE CLAUDIU – LEARDINI PIETRO – MARTINI NICOLÒ – MIRANDOLA MATTEO – RINCO FABIO – SGARBOSSA MARCO – TEBALDI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D’ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20–23-43-50-55-78-86- 88 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI CIURCIU GHEORGHE – CONSTANTIN GEORGE CLAUDIU – LEARDINI PIETRO – MARTINI NICOLÒ – MIRANDOLA MATTEO – RINCO FABIO – SGARBOSSA MARCO – TEBALDI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Con reclamo del 26.07.2018, la AC Castel D’ario ha impugnato le decisioni pubblicate sul C.U. n. 1/E del 11.07.2018, con le quali la Commissione Premi aveva accolto i ricorsi nn. 20, 23, 43, 50, 55, 78, e 86 proposti dalla ASD Union Best Calcio per il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi, rispettivamente, ai calciatori Gheorghe Ciurciu, George Claudiu Constatin, Pietro Leardini, Rudy Melegari, Fabio Rinco, Marco Sgarbossa, Filippo Tebaldi, Matteo Mirandola e Nicolò Martini.

La società appellante, a fondamento del gravame promosso, allegava la documentazione da cui si evincerebbe la rinuncia al percepimento dei premio di preparazione in questione da parte della società appellata.

La ASD Union Best Calcio presentava le controdeduzioni con le quali eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di motivazione; poiché cumulativo; limitatamente al giocatore Melegari, in quanto sarebbe stato già promosso; e comunque, nel merito, per infondatezza, in quanto le liberatorie prodotte sarebbero state contraffatte.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 22 Novembre 2018. L’appello proposto dalla società AC Castel D’ario è inammissibile.

La società appellante, infatti, ha cumulativamente proposto un unico appello  avverso  otto distinte delibere della Commissione Premi che, pronunciando su altrettanti distinti ricorsi (precisamente nn. 20, 23, 43, 50, 55, 78, 86 e 88), ha determinato i diversi importi dovuti da essa AC CASTEL D’ARIO alla ASD Union Best Calcio in conseguenza dei tesseramenti pluriennali intervenuti, rispettivamente, con i calciatori Gheorghe Ciurciu, George Claudiu Constatin, Pietro Leardini, Fabio Rinco, Marco Sgarbossa, Filippo Tebaldi, Matteo Mirandola e Nicolò Martini.    Siffatta impugnazione vìola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Castel D’Ario e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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