F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 16 DELLA SOCIETÀ SSC GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

RECLAMO N°. 16 DELLA SOCIETÀ SSC GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Con ricorso del 31 Maggio 2018 il calciatore Francesco Rinaldi ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSCD Frattese Srl al pagamento della somma di € 1.800,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società resistente, seppur regolarmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio.

La Commissione Accordi Economici ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte dal calciatore e rilevato come la documentazione prodotta in atti offrisse ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata, accoglieva la domanda e condannava la SSCD Frattese Srl al pagamento in favore del calciatore Rinaldi Francesco della somma di € 1.800,00.

Tale decisione comunicata alla SSCD Frattese Srl in data 25/07/2018 è stata da quest’ultima ritualmente impugnata con atto del 31/07/2018.

La Società eccepiva di dover corrispondere al calciatore esclusivamente la minor somma di € 1.000,00, assumendo di non aver potuto né prendere parte al procedimento innanzi alla CAE né depositare le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del calciatore a causa del mutamento della compagine societaria.

La reclamante si riservava, altresì, di produrre le predette ricevute nel corso del dibattimento innanzi a questo Tribunale.

Il calciatore Rinaldi, formulata istanza di audizione, si riportava integralmente a quanto esposto in sede di reclamo innanzi alla CAE.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22/11/2018.

In tale occasione, si è proceduto all’udizione del calciatore il quale ha eccepito l’assoluta pretestuosità dell’eccezione formulata dalla società reclamante e ha chiesto la conferma della decisione della CAE e la condanna alle spese di lite nei confronti della società SSCD Granata 1924.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed infatti - pur volendosi prescindere da ogni considerazione in merito alla circostanza che la società SSCD Frattese Srl ha assunto la denominazione di SSCD Granata 1924 Srl in data 9/08/2018 - la reclamante non ha fornito alcuna prova in merito ai pretesi pagamenti in favore del calciatore, né ha provveduto a depositare alcuna ricevuta di pagamento.

La decisione della CAE deve, conseguentemente, essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSC Granata 1924 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Rinaldi Francesco, quantificate in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

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