F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ ASD LATINA S. SERMONETA FC CONTRO LA SOCIETÀ US SA.MA.GOR. ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 540 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRECO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ ASD LATINA S. SERMONETA FC CONTRO LA SOCIETÀ US SA.MA.GOR. ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 540 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRECO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Con ricorso n. 540 del 13 Dicembre 2017 la Società US Sa.Ma.Gor. ASD adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della Società ASD Latina SC Sermoneta FC al pagamento del premio di preparazione, previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Greco Davide, nato il 31.01.2000, con vincolo “giovane dilettante” in data 1 Settembre 2017 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il  calciatore  venne tesserato  da  essa  ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 7/E del 15.02.2018 (notificata il 5.3.2018) la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la Società ASD Latina SC Sermoneta FC al pagamento della somma di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 alla Società US Sa.Ma.Gor. ASD a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 273,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 9 Marzo 2018, la Società ASD Latina SC Sermoneta FC proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo quale unico motivo di gravame, l’intervenuta estinzione dell’obbligazione, come si evince dalla liberatoria rilasciata dalla US Sa.Ma.Gor. il 5 Gennaio 2018 e depositata presso la Delegazione di Latina della F.I.G.C.- L.N.D. solo in data 6 Marzo 2018.

In assenza di controdeduzioni da parte della US Sa.Ma.Gor., la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 14 Maggio 2018.

Dall’esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio, pur essendo stata redatta in data 5.1.2018, risulta depositata solo in data 6 Marzo 2018 e quindi successivamente alla decisione della Commissione Premi; di talché la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale. Nessuna delle due Società, pur in presenza del pagamento, ha infatti inteso comunicare alcunché alla Commissione Premi. Quest'ultima, pertanto, ha legittimamente adottato la delibera oggi impugnata anche in relazione alla penale, il cui addebito consegue inevitabilmente all'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 96 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e, conferma limitatamente alla penale, l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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