F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 571 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERARDI JONATHAN), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 571 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERARDI JONATHAN), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Con reclamo del 9 Marzo 2018 la Società’ ASD Sant’Agata Futsal 2004 ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 7/E del 15 Febbraio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 2 Marzo 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla FC Persiceto 85 il premio di preparazione relativo al calciatore Jonathan Verardi riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 546,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 136,50. Sosteneva la reclamante che, a seguito della riforma normativa del 2013, il premio di preparazioni non risulta dovuto tra Società che svolgono – come nel caso in esame - le diverse attività del calcio a 11 e del calcio a 5. La modifica dell’art. 96 NOIF, invero, ha in sostanza riconosciuto la particolarità e specificità delle due discipline, di talché – come specificato nella tabella illustrativa dei coefficienti del premio dell’art. 96 NOIF – il premio è dovuto solo tra Società che svolgono la medesima attività sportiva, calcio a 11 o calcio a 5 che sia, escludendosi invece tra Società che svolgono l’attività sportiva in settori diversi.

La ASD Sant’Agata Futsal 2004 chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

La FC Persiceto 85 non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 14/5/2018.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgano esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant’Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell’art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti “tra calcio a 5”, deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sant’Agata Futsal 2004 e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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