F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOFFI MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.
RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOFFI MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.
Con atto del 12 Aprile 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 5 Aprile 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Cioffi Mauro del complessivo importo di euro 4.234,65, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce, preliminarmente, il mancato rispetto dei termini di cui all’art 25 bis, comma 5, regolamento L.N.D, dolendosi di aver ricevuto la notifica del reclamo innanzi alla CAE il 23 Gennaio 2018, e di aver ricevuto solo in data 21 Febbraio l’ avviso di convocazione per l’udienza del successivo 15 Marzo, sottolineando che tra la notifica e la convocazione erano trascorsi solo 29 giorni; da ciò l’asserita impossibilità ad essersi potuta difendere in tale sede.
Sempre in via preliminare, deduce la nullità dell’accordo economico per tardività del deposito ed, in ogni caso, nel merito contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che lo stesso vada rimodulato in base ai giorni di effettiva durata del rapporto (che nella fattispecie sarebbero 108); da ciò assume che il calciatore avrebbe diritto solo alla minor somma di € 3.908,52 che- al netto dell’acconto di € 700,00 che lo stesso calciatore ha ammesso aver ricevuto- ridotta a € 3.208,52. Deduce ancora la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.
Eccepisce, infine, la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinatario di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. In ragione dell’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.
Il calciatore Cioffi Mauro ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, seppur in modo sintetico, la tardività delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, essendo le stesse state proposte per la prima volta in sede di appello, la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestando l’eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.
La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 14/05/2018. Il reclamo deve essere rigettato.
In via preliminare, infatti, rileva lo scrivente Tribunale che il ricorso del calciatore è stato ritualmente e tempestivamente notificato, come del resto anche confermato dalla Società ricorrente, in data il 23 Gennaio 2018 e che, stante la data di udienza del 15 Marzo 2018, il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall’art. 25bis, comma 5, risulta pienamente rispettato.
Invero, come espressamente prevede la norma citata “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo” a nulla rilevando pertanto la data di comunicazione della fissazione dell’udienza.
Per cui, non ravvisandosi alcuna violazione dell’art. 25bis, comma 5, il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.
Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.
Ferma, comunque, la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, condanna la ASD Sporting Fulgor a corrispondere al calciatore Cioffi Mauro, le spese di lite, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina addebitarsi la tassa.
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