F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con atto del 17 Marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Matteo Veronesi relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.
La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 Luglio 2017 dichiarava l’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell’art. 96 NOIF.
Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.
La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 Settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso, dichiarando l’US Lavis ASD inadempiente, e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.
La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 Ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale, con atto del 9 Ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.
Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l’annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:
- Violazione del principio del ne bis in idem per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell’art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto. La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.
La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all’esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale relativi alle richieste di premio per il calciatore Veronesi Matteo, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.
La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.
Dall’esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Veronesi; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento.
Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l’originale del cartellino relativo al calciatore in questione.
In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Veronesi. La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/20108.
Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure in particolare, eccependo nuovamente la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell’art. 96 NOIF sarebbe netta nell’affermare che al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.
Nel caso di specie, al ricorso depositato in data 23/06/2017 è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore Veronesi. La richiesta di tesseramento infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.
Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.
Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia omesso di produrlo nella sede idonea.
In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell’art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.
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