F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 10.11.2017, la ASD GS Flaibano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/E del 19.10.2017 e comunicata in data 3.11.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD San Daniele Calcio ed € 677,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD GS Flaibano asserisce di aver sottoscritto – unitamente ad altre Società - con la ASD San Daniele Calcio un accordo di collaborazione denominato “Associazione Calcio Spazio 6” valido per gli anni 2014-2018, in virtù del quale vi sarebbe stata da parte della ASD San Daniele Calcio una rinuncia di fatto al premio di preparazione dell’atleta.

Più precisamente, sostiene la ASD GS Flaibano che – in base al suddetto accordo – avrebbe lei stessa partecipato (durante il periodo di tesseramento del calciatore con la ASD San Daniele Calcio) alla formazione dell’atleta, la cui formazione non sarebbe dunque avvenuta con le sole risorse economiche della ASD San Daniele Calcio, bensì con le risorse di tutte le Società partecipanti al suddetto accordo di collaborazione “Associazione Calcio Spazio 6”.

Conclude, pertanto, la ASD GS Flaibano chiedendo che venga dichiarato non dovuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD San Daniele Calcio o, in via subordinata, chiedendone una riduzione e, in ogni caso, la non applicazione della penale.

La ASD San Daniele Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni.

All’udienza del 26 Marzo 2018 la ASD GS Flaibano rappresentava l’avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e depositava copia della liberatoria sottoscritta dalla ASD San Daniele Calcio in data 11 Settembre 2017 e regolarmente depositata in data 19 Gennaio 2018.

Con ordinanza del 26 Marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito da parte della ASD San Daniele Calcio del tesserino dell’atleta Nicola Benvenuto in allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva alla ASD San Daniele Calcio il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza, del suddetto cartellino; adempimento al quale la ASD San Daniele Calcio non ha adempiuto.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 14 Maggio 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto deposito presso la FIGC in data 19 Gennaio 2018 da parte della ASD San Daniele Calcio della liberatoria attestante  l’avvenuta transazione tra le parti in merito al premio di preparazione del calciatore Nicola Benvenuto.

In ogni caso, si osserva che, ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”.

Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC.

Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento.  Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD GS Flaibano e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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