F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 233 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCESCONI GIORDANO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA  AVVERSO  LA  DECISIONE  DELLA  COMMISSIONE  PREMI  (RIC.  N.  233  –  PREMIO  DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCESCONI GIORDANO MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con ricorso, inviato in data 29.6.17 alla SPD Campodoro presso il legale rappresentante protempore Sig. Paccagnella in via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd), la ASD Vigolimenese ha adito la commissione premi per ottenere il pagamento ex art 96 NOIF relativamente al tesseramento con vincolo di serie del calciatore Giordano Maria Francesconi, avvenuto nella stagione 2015/2016, avendo la stessa ricorrente tesserato lo stesso calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

L’ASD Vigolimenese aveva inoltrato, in data 29 giugno 2017, il ricorso ex art. 96 NOIF all’indirizzo della SPD Campodoro Limena, presente presso l’Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC. La Commissione Premi, con propria decisione del 19.10.17, ha rigettato come inammissibile la richiesta perché inviata ad indirizzo errato.

Con ricorso del 10 Novembre 2017 l’ASD Vigolimenese ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione del 19 Ottobre 2017, e assumendo e ribadendo di aver regolarmente comunicato il 29.6.17 l’atto introduttivo, in base alla indicazione della sede della Società esistente presso l’Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la SPD Campodoro Limena avrebbe cambiato l’indirizzo della sede sociale solo in data 12 Luglio 2017 (ovvero dopo la richiesta del premio), trasferendo così l’originaria sede di Campodoro (Pd) sita in via Praimbole n. 43/A alla nuova sede di Campodoro (Pd) sita in via Liminella n. 2/B.

In forza di tali premesse ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Premi Preparazione, con conseguente riconoscimento del Premio di Preparazione.

La SPD Campodoro Limena, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, precisando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento del Premio di Preparazione

Il ricorso veniva chiamato una prima volta alla udienza del 26.2.18, e il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche richiedeva, con ordinanza istruttoria, che il Comitato Regionale Veneto della FIGC chiarisse quale fosse stata la sede della Società alla data della notifica del ricorso  introduttivo

Perveniva al Tribunale la richiesta informativa, dalla quale si evince che alla data indicata del 29.6 la sede risultava essere in via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd) , nel mentre, e far data dal 1.7.17, la sede della Società risultava trasferita in via Liminella n. 2/B in Campodoro (Pd) presso il Zecchin Piergiorgio.

La vertenza veniva richiamata alla udienza del 18.7.18, per essere decisa. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto L’art. 96, comma 3, NOIF prescrive espressamente che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, “(… Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti

…)”.

Tale prescrizione, come risulta dalla documentazione in atti, è stata correttamente eseguita dall’ASD Vigolimenese che, contrariamente a quanto erroneamente assunto dalla Commissione Premi di Preparazione, ha correttamente inviato il ricorso (come risultante dagli archivi federali) presso la sede di corrispondenza esistente alla data dell’invio della raccomandata di introduzione della domanda introduttiva.

Infatti, la SPD Campodoro Limena ha modificato l’indirizzo della propria sede, solo all’inizio del mese di Luglio 2017, allorquando l’invio del ricorso alla Commissione Premio di Preparazione risultava essere già stato eseguito dall’ASD Vigolimenese.

La pronuncia di inammissibilità del ricorso decisa dalla Commissione Premi è pertanto erronea e viziata, avendo la Società ricorrente correttamente instaurato il giudizio all’indirizzo all’epoca esistente dagli archivi federali.

La erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha inoltre impedito alla Commissione Premi di giudicare nel merito la vertenza, sicché ai sensi dell’art 36 bis comma CGS (4. … Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito) la vertenza deve essere nuovamente rimessa al Giudice di prima istanza, ovvero alla Commissione Premi, affinché la decida.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Vigoliminese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi, rimettendo gli atti alla stessa per la decisione nel merito. Ordina restituirsi la tassa.

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