F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROGORA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROGORA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Con ricorso n. 623 datato 9.1.18, la Società 1924 Suno FCS adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora, dovuto per la stagione sportiva 2014/2015, quale “penultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” per il campionato di “Promozione” con la ASD Gozzano SSD a rl avvenuto per la stagione 2016/2017.
La Commissione Premi con decisione prot. 50-18447 8/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la 1924 Suno FCS avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora quale “ultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 3.240, oltre € 810,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gozzano SSD a rl al pagamento della relativa somma.
Con atto datato 2.5.18, la Società ASD Gozzano SSD a rl ha adito lo scrivente Tribunale Federale, impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 16.3.18; ha assunto la Società reclamante che il premio di preparazione per il calciatore Alessandro Rogora non sarebbe dovuto alla Società 1924 Suno FCS quale unica Società, in quanto essa reclamante avrebbe tesserato l’atleta con vincolo annuale nella stagione precedente a quella durante la quale lo avrebbe poi tesserato convincilo pluriennale.
Contesta l’interpretazione dello scrivente Tribunale che, asserisce contribuirebbe a creare una disparità di trattamento tra le Società dilettantistiche e quelle professionistiche, con evidente intento di dissuadere le prima a tesserare atleti juniores con vincolo annuale, prima del vincolo pluriennale, non potendone trarre vantaggi economici, e nel contempo favorendo e gratificando oltre ogni limite le Società che precedentemente lo avevano tesserato con vincolo pluriennale. Conclude per la riforma della decisione della Commissione premi chiedendo che venisse riconosciuta come dovuta la somma di € 1.350,00 dovuta alla penultima Società.
Alla udienza del 18.6.18 la vertenza veniva decisa.
Il ricorso proposto dalla Società ASD Gozzano SSD a rl è infondato e come tale deve essere rigettato.
Invero questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Né rileva la differenza tra le società dilettantistiche e quelle professionistiche nel contesto in cui si discute; lo scrivente Tribunale, infatti, non ritiene che la norma consenta una diversa sua lettura e interpretazione, condizionata dalla tipologia della società che poi provvederà al tesseramento pluriennale, volendo invece e soprattutto tutelare le società con vivai giovanili che provvedono alla crescita del giovane atleta con tesseramento solo annuale
Nel caso di specie, il calciatore Alessandro Rogora è stato tesserato per la Società ASD Gozzano SSD a rl con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Società 1924 Suno FCS nella stagione 2014 – 2015.
Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società 1924 Suno FCS. deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora, quale “unica e ultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore Cerutti era tesserato con vincolo annuale con la ASD Gozzano SSD a rl , prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante”
Seguendo questo corretto ragionamento la Commissione Premi ha correttamente giudicato, e il gravame va così respinto.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASDC Gozzano SSD ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.
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