F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD ORTONA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 632 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANNINI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD ORTONA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 632 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANNINI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con ricorso 10 Aprile 2018, la SSD Ortona Calcio ha adito a questo Tribunale, per ottenere la riforma della delibera 22 Marzo 2018, con la quale la Commissione Premi della FIGC, ha condannato essa reclamante al pagamento dell’importo totale di € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 ed € 313,95 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC, in accoglimento del ricorso ex art 96 NOIF presentato dalla ASD Virtus Ortona Calcio 2008 quale 'Ultima' Società titolare del vincolo annuale, relativo al calciatore Gianluca Zannini.

Deduce la Società SSD Ortona Calcio, in primo luogo, il difetto di motivazione della impugnata decisione, in quanto la Commissione Premi non avrebbe tenuto conto delle sue difese depositate in primo grado e, in ogni caso, non avrebbe sufficientemente argomentato l’iter logico del provvedimento di accoglimento.

In secondo luogo, la reclamante Società eccepisce l'insussistenza del diritto al premio di preparazione riconosciuto alla Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008, in quanto il calciatore Zannini, nella stagione immediatamente precedente a quella di acquisizione del vincolo pluriennale con la SSD Ortona Calcio, non era stato tesserato per alcuna Società con il conseguente difetto del presupposto della continuità di tesseramento tra la sottoscrizione con la Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 nella stagione 2015/2016 e quella con la Società SSD Ortona Calcio nella stagione 2017/2018.

La Società controparte, tempestivamente e ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto e la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 18 giugno 2018.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione relativa alla carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi in quanto l’art. 96 comma 3 NOIF non impone a detto Organo alcuno specifico obbligo di motivazione delle sue decisioni.

Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Premi non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Non rivestendo la Commissione Premi natura di organo di Giustizia Sportiva, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

Nel merito, si deve invece rilevare che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, il diritto al premio non sussiste laddove il calciatore non sia stato tesserato per alcuna Società  nella stagione precedente a quella durante la quale insorge il tesseramento con vincolo pluriennale.

Il principio è chiaramente evincibile nell'art. 96 1° comma delle NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella “precedente stagione” il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale.

Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma delle NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come  “giovane” con  vincolo annuale,  è  di  tutta evidenza che  la  sussistenza  del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

La ratio si rinviene nella evidente necessità della sussistenza di una continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Ebbene, nel caso di specie, effettivamente tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato con alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma delle NOIF.

L'esame dello storico del calciatore Gianluca Zannini agli atti, conclama che lo stesso non è stato tesserato per nessuna Società nella stagione 2016/2017, precedente a quella durante la quale è stato poi tesserato con vincolo pluriennale dalla Società appellante SSD Ortona Calcio.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e conseguentemente annullata, non spettando alla Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 il premio ai sensi dell'art. 96 delle NOIF riferito al calciatore Zannini.

Tano premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Ortona Calcio e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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