F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 709 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALVATI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 709 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALVATI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

Con ricorso del 24.01.2018 la Società ASD United Civitanova adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL, a seguito del tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Salvati Matteo, nato a Civitanova Marche (MC) il 19/06/2000, con vincolo “giovane dilettante” nella stagione 2017/2018, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2014/2015.

Con decisione pubblicata sul C.U. 9/E del 26/04/2018 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD United Civitanova avverso la Società Civitanovese Calcio SSD ARL condannando quest’ultima al pagamento della somma di € 1.883,70 di cui € 1.638,00 alla Società ASD United Civitanova quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 245,70 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 15.05.2018 la Società ASD United Civitanova ha impugnato tale decisione, deducendo l’inesatta quantificazione, in eccesso, del premio di preparazione dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL e, in particolare, la non qualificabilità della reclamante come “unica” Società, ma come penultima, per essere stato, il predetto atleta, tesserato per il sodalizio sportivo solo nella stagione sportiva 2014/2015, mentre, nelle successive annate agonistiche il calciatore in parola risultava vincolato con altra compagine, la US Civitanovese SSD ARL.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 18.06.2018. Il reclamo va rigettato in quanto infondato.

Dall’esame dei documenti risulta, infatti, provata la revoca dell’affiliazione della US Civitanovese SSD ARL.

Da ciò deriva che la US Civitanovese SSD ARL, quale soggetto non più appartenente all’ordinamento federale, non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell’atleta. Conseguentemente, la Società ASD United Civitanova, non potendo essere ritenuta come la “penultima” titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale “unica” Società titolare del tesseramento dell’atleta.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

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