F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD MANOPPELLO ARABONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CHIETI FC 1922 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORRONE DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD MANOPPELLO ARABONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CHIETI FC 1922 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORRONE DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Con reclamo del 10.04.2018, la ASD Manoppello Arabona ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8/E del 22.03.2018, e comunicata in data 5.04.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD Chieti FC 1922 ed €245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
A sostegno del proprio reclamo, la ASD Manoppello Arabona ha contestato la falsa applicazione dell’art. 96 NOIF, rilevando come, a suo avviso, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Manoppello Arabona nelle due stagioni precedenti l’assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2015/2016 e stagione 2016/2017), la ASD Chieti FC 1992 non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Daniele Morrone in qualità di “unica”, bensì esclusivamente con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Chieti FC 1992, il reclamo veniva deciso all’udienza del 24 Luglio 2018.
Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Daniele Morrone è stato tesserato per la ASD Manoppello Arabona con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la ASD Chieti FC 1922 ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Manoppello Arabona, la ASD Chieti FC 1922 deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Manoppello Arabona e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.
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