F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE FILIPPI MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.
RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE FILIPPI MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.
Con atto 11 Maggio 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 7 Maggio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Matteo De Filippi, del complessivo importo di euro 2.250,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
La reclamante eccepisce che negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle NOIF.
Il calciatore De Filippi, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l’incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.
Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, per la temerarietà del reclamo.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 24/07/2018. Il reclamo deve essere rigettato.
Si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.
La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.
Preso atto del reiterazione da parte della SSD Viareggio 2014 a rl di precedenti simili reclami fondati sulle medesime ragioni e rigettati con le medesime motivazioni, è palese la natura esclusivamente strumentalmente e dilatoria del presente reclamo con la conseguente condanna della Società alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell’art. 33 comma 14 nonchè dell’art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà della lite.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.
Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.
Liquida altresì ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), a
titolo di lite temeraria in favore del calciatore De Filippi Matteo, ponendole a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL.
Ordina addebitarsi la tassa.
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