F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD AVVERSO IL CU N. 28/TFN-SVE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA TRA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD AVVERSO IL CU N. 28/TFN-SVE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA TRA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Con atto 22 giugno 2018, la ASD Sovodnje SSD ha adito questo Tribunale Federale chiedendo la revocazione della decisione del 17.4.2018 resa da questo Organo di giustizia, con la quale è stato rigettato il reclamo da essa proposto avverso la decisione della Commissione Premi che in data 25 Gennaio 2018, aveva accolto il ricorso presentato dalla ASD Pro Gorizia e condannato la odierna reclamante al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Lutman Elia, nato il 16.1.99.
La ASD Sovodnje SSD aveva impugnato la decisione della Commissione Premi, in quanto nella stagione sportiva immediatamente precedente al tesseramento pluriennale del calciatore Lutman in suo favore (2015/2016), lo stesso non risultava titolare di alcun tesseramento federale.
Lamenta, la ricorrente Società, che nella decisione, oggi impugnata, questo Tribunale avrebbe invece erroneamente ritenuto il calciatore Lutman tesserato per la ASD Pro Gorizia, anche per la stagione sportiva 2015/2016.
La ASD Pro Gorizia, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso, nulla ha controdedotto.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 24 Luglio 2018. Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, trattandosi di pronuncia definitiva e pronunciata su un evidente errore di fatto risultante dagli atti di causa, il presente ricorso deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, rileva questo Tribunale che la ritenuta sussistenza della continuità del tesseramento in capo al calciatore Lutman, presupposto per il riconoscimento del premio, è frutto di un evidente errore di fatto.
Agli atti del reclamo emergeva, infatti, che nella stagione sportiva 2015/2016, antecedente a quella in cui la ASD Sovodnje SSD ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale, quest’ultimo non era tesserato per alcuna società.
Ne deriva che difettano i presupposti di cui all’art. 96 NOIF per accogliere la richiesta della ASD Pro Gorizia, con il conseguente annullamento della delibera della Commissione Premi originariamente impugnata dalla ASD Sovodnje SSD con reclamo ritualmente introdotto.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
revoca la delibera di questo Tribunale del 17-20.4.2018 oggetto di ricorso e annulla la decisione della Commissione Premi del 25.1.2018 relativa al ricorso proposto dalla ASD Pro Gorizia nei confronti della ASD Sovodnje SSD in riferimento al calciatore Lutman Elia.
Dispone restituirsi la tassa del precedente reclamo. Nulla in ordine alla tassa del presente ricorso.
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