F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CALDEROLLI FERNANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CALDEROLLI FERNANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

Con ricorso del 5 Marzo 2018 l’atleta tesserato Fernando Calderolli adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSD Avis Pleiade Policoro Srl al pagamento della somma di € 5.600,00 quale residuo del compenso globale annuo di € 16.000,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente controdeduceva, e, sulla scorta della documentazione prodotta relativa agli importi corrisposti, riconosceva di essere comunque debitrice dell’importo di € 4.950,00.

A fronte di ciò la difesa del calciatore, in data 26.4.2018, riformulava la domanda, chiedendo la condanna della Società, nei limiti dell’importo di € 4.950,00, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 166 CAE 2017/2018 del 17.05.2018, condannava la Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl al pagamento della somma di € 4.950,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSD Avis Pleiade Policoro Srl in data 17 Maggio 2018, è stata da questa impugnata con atto del 23 Maggio 2018, deducendo che, quanto contrattualmente previsto a favore del calciatore, è stato integralmente saldato, in virtù delle rimesse comprovate dalla documentazione prodotta a supporto del reclamo. Ciò ancor più in considerazione del fatto che, prevedendo l’accordo un importo superiore alla soglia di € 10.000,00, il compenso ha subito

– a dire della reclamante- una ritenuta del 23%, più addizionali, per una somma pari ad € 3.876,80 che, in aggiunta all’importo di € 1.000,00 di cui alla liberatoria del 9.9.2016 prodotta con memoria integrativa del 2.5.2018, andava ad estinguere il debito residuo.

Il calciatore Calderolli ha controdedotto, eccependo, in primis, l’inammissibilità e/o l’irricevibilità del gravame per asserita violazione dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND. Si sostiene, infatti, che la costituzione innanzi alla CAE da parte della Società resistente sarebbe avvenuta tardivamente, fuori dal termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del  ricorso previsto dall’ art. 25 bis, con inevitabile ripercussione anche in ordine alla ammissibilità del gravame. Nel merito la difesa dell’atleta ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni, rilevando che, in primo grado, il sodalizio ha riconosciuto l’efficacia dell’accordo, ed ha ammesso di essere debitore dell’importo di € 4.950,00. Contestata, infine, la tardività di produzione della liberatoria datata 9.9.2016 per l’importo di € 1.000,00, mai prima d’ora depositata, il calciatore ha altresì rilevato che, in ordine al presunto versamento della ritenuta del 23%, non vi è traccia dello stesso né prova della sua quantificazione.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 24.07.2018.

Preliminarmente si rileva che la difesa del calciatore ha accettato in primo grado il contraddittorio con la Società, nonostante la tardiva costituzione della stessa, al punto da modificare la propria domanda proprio in ragione di quanto dedotto dalla controparte. Con la dichiarazione del 26.4.2018 il Calderolli ha infatti precisato che “il ricorrente, preso atto della memoria difensiva depositata da controparte e corredata da apposita documentazione, dichiara di ridurre la domanda formulata con ricorso introduttivo e, in conseguenza, di essere creditore del minor importo pari ad € 4.950,00”.

Di ciò ne ha dato puntuale e corretto riscontro la CAE nella motivazione della decisione oggi impugnata, ragione per la quale l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del gravame, proposto in via preliminare dalla difesa del calciatore per asserita violazione, in primo grado, dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND, non può trovare accoglimento.

Ciò premesso, và comunque rilevata l’inammissibile produzione, in primo grado, della liberatoria datata 9.9.2016 che la Società ha ritenuto di depositare un mese dopo  la  costituzione  in giudizio, con una irrituale memoria integrativa, per di più senza indicare le ragioni per le quali il documento, risalente all’anno 2016, non fosse stato prodotto, unitamente a tutta la documentazione fornita a corredo della memoria di costituzione in giudizio. Ne consegue che tale documento, ancorché riprodotto in questa sede, non può essere in alcun modo considerato. Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che  la  liquidazione  dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga  omesso  o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisone della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante.    Ordina addebitarsi la tassa.

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