F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SSD PRO SESTO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 680 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCHESE SIMONE GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SSD PRO SESTO SRL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC.  N.  680  –  PREMIO  DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCHESE SIMONE GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E     DEL  26.04.2018.

Con ricorso n. 680 del 31.01.2018 la Società SSD Pro Sesto Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Marchese Simone Gabriele.

Con delibera in C.U. 9/E del 26.04.2018 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento della somma di € 19.656,00, di cui € 13.104,00 in favore della Società SSD Pro Sesto Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 6.552,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 23.05.2018, la Società Parma Calcio 1913 Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di non essere tenuta al pagamento, per avere essa tesserato il calciatore Marchese in regime di trasferimento temporaneo in data 21.09.2017 dalla Società USD Olginatese, effettiva titolare del vincolo annuale.

La SSD Pro Sesto Srl non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 24 Luglio 2018, è infondato e va, quindi, rigettato. Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Marchese è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2017/2018, con decorrenza dal 30.08.2017, per  la  Società  USD  Olginatese,  e  solo  successivamente  trasferito  (temporaneamente),  dal 21.09.2017, alla Società Parma Calcio 1913 Srl.

La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata, ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la  sussistenza  di  più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione, da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione, anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo, considerato altresì l’utilizzo del calciatore, che ne ha comunque fatto la Società che lo ha tesserato temporaneamente.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società Parma Calcio 1913 al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo, dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Parma Calcio 1913 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

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